DECRETO 3 novembre 2003,
Gazzetta Ufficiale 02-12-2003, n. 280, Serie Generale
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo
2003, n. 129, recante "Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute";
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati";
Viste le sentenze 27 novembre 1998, n. 21060 del tribunale civile
di Roma e 4 ottobre 2000, n. 3242 della Corte di appello di Roma;
Visto il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, concernente
la proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei
medici, nonche' il finanziamento di particolari terapie oncologiche
ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati
infetti;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della citata legge,
che dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i
criteri di definizione delle transazioni, basandosi sulle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati
nello stesso documento conclusivo, da considerare limiti massimi
inderogabili;
Visto il citato decreto del Ministro della salute in data 13 marzo
2002, con il quale e' stato costituito un gruppo tecnico con il
compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle
possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione
transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati
a causa di emoderivati infetti;
Ritenute condivisibili le risultanze del lavoro svolto dal citato
gruppo paritetico ed esaminati, in particolare, i criteri dal
medesimo elaborati, in ottemperanza alle finalita' ad esso assegnate
dal decreto istitutivo;
Preso atto della necessita' di dar seguito al disposto normativo
di cui al menzionato art. 3, comma 2, e di fissare, quindi, i
criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da
stipulare con i soggetti danneggiati da emoderivati infetti;
Decreta:
Art. 1.
1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci
a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provvede in
base ai seguenti criteri:
a) stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa
da danneggiati deceduti;
b) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati
viventi che abbiano ottenuto almeno una sentenza favorevole;
c) stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati
viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere
ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole.
2. La competente Direzione generale della programmazione sanitaria,
dei livelli di assistenza e dei principi di sistema del Ministero
della salute e' incaricata di predisporre tre moduli transattivi
distinti, rispettivamente, per le posizioni indicate alle lettere
a), b) e c) del comma 1.
Art. 2.
1. Gli oneri derivanti dall'art. 1 graveranno sul capitolo 3300
dell'unita' previsionale di base 3.1.2.1 "Indennizzi alle
vittime di trattamenti da emoderivati" dello stato di previsione
del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
Art. 3.
1. I pagamenti delle somme da erogare in sede transattiva ai
soggetti di cui all'art. 1, saranno effettuati non appena prodotta
dagli interessati la certificazione necessaria: a) alla esatta
identificazione del soggetto stesso; b) alla verifica della patologia
contratta; c) all'accertamento della posizione di erede (legittimo
o testamentario), in caso di sopravvenuto decesso del danneggiato.
La documentazione di cui sopra dovra' pervenire entro il termine
di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto.
2. La documentazione di cui al comma 1, sara' acquisita dall'Amministrazione
per il tramite dei legali difensori in giudizio dei soggetti danneggiati.
Art. 4.
1. La definizione delle procedure per la stipula degli atti
di transazione di cui al presente decreto e' affidata alla Direzione
generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza
e dei principi etici di sistema del Dipartimento della qualita'
presso il Ministero della salute.
2. La citata Direzione generale provvedera' a:
a) monitorare le procedure di transazione;
b) riferire al Ministro della salute lo stato e l'andamento dei
lavori, anche al fine del controllo dell'autorizzazione alla spesa
di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 141.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo
ai sensi della normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei
beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 138
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