Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati
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XII Commissione - Resoconto di giovedì 5 dicembre 2002

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SEDE REFERENTE
Giovedì 5 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge n. 210/92 sull'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
C. 1145 Migliori.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Carla CASTELLANI (AN), relatore, ricorda che il provvedimento in esame interviene sulla disciplina concernente gli indennizzipagati dallo Stato in favore dei soggetti che abbiano riportato menomazioni irreversibili in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di emoderivati. In particolare, la proposta di legge non reca una proroga di termini, ma rimuove l'onere, oggi previsto in capo agli aventi diritto all'indennizzo, di presentare la relativa domanda entro un termine perentorio. A talfine il provvedimento in titolo novella la legge n. 25 febbraio 1992. n. 210, sopprimendo nell'articolo 3, comma 1, l'inciso che stabilisce iltermine di presentazione della domanda di indennizzo in tre anni ovvero dieci (a seconda della patologia contratta), decorrenti dal momento della conoscenza del danno ed abrogando il comma 7 dell'articolo 3, in base al quale, se la menomazione si è manifestata prima che intervenisse la legge, i termini predetti decorrono dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
Rileva quindi che con la richiamata legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», il Parlamento ha compiuto una scelta di civiltà, ammettendo una responsabilità pubblica con conseguente provvedimento

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normativo di sostegno nei confronti di cittadini fisicamente menomati, lesionati o resi infermi a causa di vaccinazioni rese obbligatorie dall'autorità sanitaria. Sottolineato che si è così inteso colmare, almeno moralmente, un'ingiustizia, fa presente che, purtroppo, la volontà del legislatore è stata parzialmente compromessa. Infatti, con la sentenza 14-22 giugno 1990, n. 307, della Corte costituzionale, da cui, di fatto, è originata la citata legge n. 210 del 1992, la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile, da contagio e da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato da bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
Evidenziato quindi che per moltissimi anni, le sfortunate famiglie che si trovavano in tali condizioni si sono arrese di fronte all'immunità circa la responsabilità dello Stato in materia e che la stessa scarsa pubblicizzazione della citata legge n. 210 del 1992, ha determinato una sorta di inerzia nella possibilità di fare valere i propri diritti nei confronti dello Stato, rileva che l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale (n. 118 del 15-18 aprile 1996), inerente la parziale illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 2 della stessa legge n. 210 de11992, seppur non innovativa sul punto, ha ingenerato erroneamente la convinzione che la materia non fosse compiutamente assodata e definita.
Sottolinea quindi lo stridente contrasto presente all'interno della legge n. 210 del 1992, che rappresenta una vera contraddizione da eliminare, tra un diritto solennemente sancito dall'articolo 1, nonché riconosciuto e protetto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 307 del giugno 1990, e l'articolo 3 della medesima legge che, limitando in modo perentorio la tempistica della relativa domanda, tende a comprimerlo, sanzionarlo, renderlo in definitiva inefficace, atteso che diverse famiglie italiane non hanno più tempi utili per vedersi riconoscere un diritto che come tale non può soffrire di alcun tipo di termine. Il provvedimento in esame, in conclusione, interviene a sanare quella parziale compressione di un diritto determinata dalla legge n. 210 del 1992.

Il sottosegretario Cesare CURSI, espresso apprezzamento per la puntualità con cui il relatore ha illustrato il provvedimento, rileva che la proposta di legge in titolo risponde all'esigenza di intervenire a sostegno di cittadini che abbiano subito menomazioni a causa di vaccinazioni obbligatorie, sottolineando la dolorosa situazione in cui sono venute a trovarsi, in particolare, le famiglie dei minori che hanno subito danni dalla vaccinazione antipoliomelite.
Evidenziata quindi la necessità di valutare il testo in esame alla luce delle competenze regionali, atteso che la normativa vigente ha trasferito alle regioni e agli enti locali alcune funzioni precedentemente attribuite allo Stato, tra cui quelle in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, rileva tuttavia che il provvedimento concerne un diritto strettamente connesso a quello alla salute e che in base all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione allo Stato spetta competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
Ribadita l'importanza del provvedimento, auspica che il suo esame proceda celermente, anche nella prospettiva di chiederne il trasferimento in sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadita l'importanza del provvedimento che, come rilevato, non propone una proroga di termini, ma la cancellazione di termini perentori, sottolinea l'esigenza di considerare gli oneri economici che da esso conseguiranno.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.


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INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 5 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa sull'esercizio della libera professione medica intramuraria - Audizione di Commissari IRCCS: Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma, Istituto Oncologico di Bari, Istituto Pascale di Napoli, Istituto Gaslini di Genova, Istituto Tumori di Milano e Azienda Ospedaliera Spallanzani di Roma.
(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, presidente, introduce l'audizione.

Danilo MORINI, commissario straordinario degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, Luigi Giusto SPAGNOLI, commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospedalieri (IFO), Sergio FLORIO, commissario straordinario dell'Istituto Pascale di Napoli, Enzo COLAIACOMO, commissario straordinario dell'Ospedale oncologico di Bari, Luigi BERTULLA, collaboratore amministrativo professionale esperto dell'Istituto Gaslini di Genova e Raffaele PERRONE DONNORSO, Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Spallanzani di Roma svolgono relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Domenico DI VIRGILIO (FI), Augusto BATTAGLIA (DS-U), Carla CASTELLANI (AN), Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ed il presidente Giuseppe PALUMBO, ai quali rispondono Danilo MORINI, commissario straordinario degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, Luigi Giusto SPAGNOLI, commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospedalieri (IFO) e Enzo COLAIACOMO, commissario straordinario dell'Ospedale oncologico di Bari.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.