Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati
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XII Commissione Camera dei Deputati
Audizione 5 febbraio 2003

Martedì 5 febbraio 2003 alle ore 15 10, presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, si è riunito un Comitato ristretto presieduto dall'On. Prof. Giuseppe Palombo - presente il Sottosegretario alla Salute Sen. Avv. Cesare Cursi - per esaminare la proposta di legge C. 1145 presentata dall'On.le Migliori concernente " Modifiche L. 210/92 su indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria o da emotrasfusione ".

Il Comitato, avendo convenuto sull'opportunità di svolgere delle audizioni informali, tra cui l'audizione dei rappresentanti delle Associazioni a tutela dei danneggiati L.210/92, ha dato la parola al dott. Gardini (?), Presidente di un'Associazione di Emotrasfusi

Il secondo intervento è stato della Sig.ra Gatti Nadia, Presidente del Condav, che ha elencato e brevemente motivato le richieste fatte dalla sua Associazione:

"Ringrazio la Commissione per la disponibilità dimostrata nell'accogliere la richiesta di audizione del Condav, che è il Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino.

Ringrazio altresì il Governo e in particolare il Sottosegretario alla Salute Sen. Avv. Cesare Cursi, per la sensibilità dimostrata nel seguire le problematiche delle famiglie e dei danneggiati da vaccino, che sono emerse dopo l'applicazione della L.210/92.

Proprio su questo la nostra Associazione ha evidenziato una serie di problematiche che ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione.

A questo punto ne do lettura:

1. Separazione nella L. 210/92 fra danneggiati da vaccino e da emotrasfusione.

La modifica di legge dovrebbe seguire il principio della diversità fondamentale fra i due gruppi di danneggiati: i lesi da vaccino, infatti, sono stati obbligati alla vaccinazione da una legge dello Stato allo scopo di tutelare la salute della collettività e, soltanto per questo motivo, si sono ammalati o sono morti.

2. Eliminazione del vincolo dei tre anni previsti dalla legge 210/92 per presentare la domanda d'indennizzo.

La Legge 210/92 doveva essere pubblicizzata per permettere a tutti i danneggiati o presunti tali, di prenderne conoscenza e di poterne usufruire; in questo modo, sarebbe stato anche recepito il diritto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del giugno 1990. Dello stesso parere è il Deputato Migliori che ha presentato, alla Camera dei Deputati in data 3 luglio 2001, la proposta di legge n. 1145, intesa a modificare l'art. 3 della citata L. 210/92.

3. Risarcimento ai lesi da vaccino e alle loro famiglie.

Attualmente la L. 210/92 prevede soltanto un indennizzo a favore dei danneggiati, indennizzo che non appare equo. Infatti, chi subisce un danno permanente e irreversibile, è costretto a condurre una vita limitata in tutto e per tutto, lottando ogni giorno contro i pregiudizi della società; è doveroso, quindi, riconoscere un risarcimento sia a chi è stato sacrificato nell'interesse della società, sia alle famiglie per i danni morali subiti. ( vedi recenti sentenze della Cassazione, per danni causati da incidenti stradali ).

Dello stesso parere sono stati anche i Deputati: Peretti, Casini, Giovanardi, D'Alia, Lucchese, Galati, Baccini e Folini che, il 28 aprile 1998 avevano presentato la proposta di legge n. 4934 intesa ad aggiungere all'art. 1, comma 1, il comma 1-bis.

Il Senatore Cesare Cursi ha proposto una " Fondazione " che si occupi dei risarcimenti ai danneggiati.

4. Indennizzo anche dei danni da vaccinazione "facoltativa", quando "fortemente" consigliata dall' OMS.

5. Corresponsione indennizzo dal momento in cui è iniziata la lesione post-vaccinale.

Attualmente, viene corrisposta una tantum nella misura del 30% dell'indennizzo per ciascun anno, tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo ( art. 2 Legge 25.7.97 n° 238).

6. Visite specialistiche, protesi ed ausili completamente gratuiti.

Ad integrazione dell'art. 2, comma 5 della L. 238/97 e l'art. 2, comma 5 della L. 210/92. Terapie farmacologiche e riabilitative gratuite per i portatori di handicap post vaccinico, fra le quali: assistenza domiciliare con la durata da stabilire a seconda della gravità dei malati; rimborso delle cure "alternative" - quando le cure "tradizionali siano risultate inefficaci - o presso le strutture private e/o liberi professionisti, nel momento in cui le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare le esigenze di cura e riabilitazione del danneggiato (vedi poliomielite: centri di riabilitazione ufficiali chiusi e cure solo presso luminari della "vecchia guardia"); idroterapia, ecc...Protesi e presidi ospedalieri.

8. Assegni di superinvalidità.

Applicazione della Tabella E per le superinvalidità ( DPR 834/81 ) Integrazione L. 210/92 all'art. 2, comma 2. Attuando il principio della Corte Costituzionale che ha considerato i danneggiati da vaccinazione alla stessa stregua di coloro che, in guerra, sacrificano la vita per il bene della popolazione.

9. Perequazione automatica dell'indennizzo L. 210/92.

10. Corsia preferenziale nel riconoscimento dell'handicap

11. Aiuto nella ricerca di alloggi idonei alle esigenze dei danneggiati e dei loro familiari.

A tutti i bimbi riconosciuti lesi in modo permanente da vaccino, verrà assegnato un tesserino che riconosca il diritto a ricevere l'Indennità di Accompagnamento fino alla maggiore età, senza ulteriori revisioni. Compiuto il 18° anno di età, tutti saranno sottoposti a controllo per accertare il perdurare della non-autosufficienza.

12. Agevolazioni ai genitori di figli disabili gravi

Prepensionamento e precedenza nella ricerca del posto di lavoro.

13. Informazione chiara e precisa sugli eventi avversi provocati dai vaccini Soltanto con l'informazione si potrà avere una reale stima dei danneggiati ( alcuni medici, anche per scarsa conoscenza del problema, sono refrattari a fare questo tipo di diagnosi).

14. Istituzione di un Centro che individui strutture e professionisti in grado di curare le patologie post-vaccinali.

15. Anamnesi ed esami "approfonditi" pre-vaccinali, che evitino o limitino, lesioni ai vaccinandi.

Sentenza Corte Costituzionali n.258 20-23 giugno 1994 sull'effettuazione di test pre-vaccinali

Questa sentenza, che ribadisce la liceità e la costituzionalità delle vaccinazioni obbligatorie, introduce però il principio di necessità di test pre-vaccinali per ridurre i rischi ed individuare i soggetti da esonerare. Testualmente, la Corte Costituzionale richiama l'attenzione del legislatore "perché siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi e complicanze".

16. Istituzione di una Commissione medica

Questa dovrà accertare perché, anche persone "sane" e non affette da disturbi del sistema immunitario, dopo le vaccinazioni si siano ammalate e, a volte, siano decedute. Questo permetterà di evitare ad altri bimbi lesioni da vaccino.

17. Partecipazione alla Commissione Nazionale Vaccini da parte del " Gruppo di Lavoro " e delle Associazioni Danneggiati da Vaccino.


CONCLUSIONI

Ritengo opportuno mettere a raffronto le nostre proposte con quelle poc'anzi esposte dal dott. Gardini perché, certamente, esistono elementi in comune."

Alla fine degli interventi dei Presidenti Gardini e Gatti, sono intervenuti alcuni parlamentari componenti della Commissione quali: On. Fiorentini, Giacco, Castellani .

On. Fiorentini: Ha parlato della necessità di fornire più informazione sui danni da vaccino e sulla possibile prevenzione legata agli stessi, ai genitori e ai vaccinandi, invitando i rappresentanti della varie Associazioni a partecipare alla Commissione Pediatrica di prevenzione. Ha fatto poi presente che non bisogna fare gli interessi delle Ditte Farmaceutiche ma dei bambini. Ha trovato giuste le richieste presentate dal Condav, soprattutto nella parte in cui veniva richiesta la separazione fra danni da vaccino e da emotrasfusione, non fosse che per la "diversità di età" in cui vengono ad ammalarsi le due categorie: a pochi mesi i danneggiati da vaccino, molti anni dopo gli emotrasfusi. Giusta anche la richiesta di risarcimento, di difficile attuazione però, vista la poca disponibilità finanziaria.

Mancanza di fondi ribadita anche dal Sottosegretario alla Salute Cesare Cursi.

On. Luigi Giacco: Ha ribadito il concetto di "necessità di copertura finanziaria" , nella parte in cui si chiede l'annullamento dei termini di presentazione della domanda L. 210/92.

On. Castellani: Ha detto di nutrire grande interesse per gli argomenti e le richieste esposte e ha ribadito la sua disponibilità a discuterne.