CIRCOLARE
APRILE 2000
Oggetto: Circolare informativa. Gentile Signore, scriviamo la presente per
comunicarLe che abbiamo riunito, insieme alla Sua, tutte le procure ad agire
ricevute da numerosi danneggiati da emotrasfusione e le abbiamo inoltrate al
Presidente della Repubblica, al Ministro della Sanità ed al Presidente della
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. In particolare il
Quirinale ci ha informati di aver trasmesso al Ministro della Sanità tutte le
istanze da Voi inviate. Purtroppo alla data odierna non abbiamo notizia di un
intervento decisivo favorevole all’accoglimento delle istanze degli
emotrasfusi, rivolte ad ottenere un giusto indennizzo rapportato alla gravità
del danno. Abbiamo notizia che alcuni di Voi hanno intrapreso altre azioni
contro il Ministero della Sanità per cercare di ottenere in via giudiziaria
quei vantaggi che non sono stati concessi e riconosciuti in sede legislativa. A
questo proposito, conosciamo la sentenza del Tribunale di Roma che ha emesso
condanna del Ministero della Sanità senza determinazione individuale della
misura del risarcimento del danno biologico. Sappiamo anche che il Ministero
della Sanità ha interposto appello contro la sentenza di primo grado e non è
intenzionato a pagare nessuno prima di conoscere l’esito dell’appello.
Esistono poi le situazioni di coloro che attendono invano da anni di essere
visitati, ovvero i casi di coloro che, già sottoposti a visita con esito
positivo, attendono da anni di ottenere almeno l’indennizzo riconosciuto dalla
legge. In questo quadro normativo e giudiziario ci è parso doveroso fare il
punto della situazione nei confronti di coloro che ci hanno chiesto di
intraprendere le iniziative più opportune a tutela dei propri interessi. A
nostro avviso il Ministero della Sanità può essere infastidito molto di più
da piccole cause di pronta soluzione piuttosto che da cause di lunga durata e di
esito incerto. Le situazioni più idonee ad aggredire il Ministero della Sanità
costringendolo all’adozione di provvedimenti concreti di liquidazione e
pagamento sono quelle di coloro che devono percepire indennizzi già
riconosciuti ovvero interessi legali sugli stessi indennizzi. La proponibilità
delle azioni, di rapida soluzione, dirette ad ottenere questi emolumenti è
subordinata alla presentazione di una formale diffida che sia idonea a creare il
silenzio-rigetto inteso come atto impugnabile ai sensi di legge. Alla scadenza
dei termini conseguenti alle diffide è possibile instaurare i procedimenti
monitori contenenti l’ordine al Ministero del pagamento immediato del dovuto.
Soltanto così il Ministero della Sanità sarà costretto a reperire nel proprio
bilancio i fondi che tiene tanto gelosamente custoditi. E’ importante chiarire
che le azioni predette sono compatibili e cumulabili, salvo casi particolari,
con quelle già instaurate per la richiesta di danno morale o biologico e non
implicano rinuncia a quanto già richiesto. Ci rendiamo conto che alcuni di Voi
avrebbero preferito sentirsi dire che esiste una strada breve per ottenere tutto
quanto Vi aspettate e Vi spetta, ma riteniamo che non esistano alternative alla
scelta di procedere a passi piccoli, ma di sicuro effetto. Recentemente il
Ministero della Sanità ha fatto ricorso in appello e poi in Cassazione contro
provvedimenti di condanna per differenze di indennizzo di pochi milioni, che è
stato costretto a pagare in pochi mesi. Ma intanto ha pagato. Ciò conferma che
le piccole azioni sono quelle che danno più fastidio, perché provocano al
Ministero un esborso immediato. Se poi sono molte è ancora meglio. E’
importante che le azioni suggerite siano instaurate dal maggior numero possibile
di persone, poiché soltanto nel caso di una movimento di massa il Ministero
della Sanità si vedrà costretto all’adozione di provvedimenti concreti di
pagamento in tempi brevi, anche per tutte le altre istanze degli emotrasfusi. Vi
è poi la possibilità di proporre cause dirette ad ottenere la retrodatazione
dell’indennizzo ed il conferimento dell’assegno una tantum. A questo
proposito, tenuto conto del fatto che la Corte Costituzionale è stata investita
della questione della legittimità costituzionale della disparità di
trattamento degli emotrasfusi, (a cui non è riconosciuto l’assegno una
tantum) rispetto ai vaccinati (a cui l’assegno è attribuito), sarebbe
conveniente proporre adesso la relativa causa. Infatti il giudice ordinario,
sulla base della decisione della Corte, potrebbe emettere sentenza di condanna
immediatamente esecutiva, anziché attendere l’emanazione di una legge che
costringa il cittadino a sopportare tutto l’iter amministrativo. Chi fosse
interessato ad aderire a questa iniziativa è pregato di fornirci, entro il
prossimo trenta marzo, le seguenti informazioni: - data della domanda di
indennizzo o della raccomandata inviata al Ministero o alla ASL; - data della
prima liquidazione (in banca) dell’indennizzo mensile, categoria e misura
dell’indennizzo; - nr. di protocollo attribuito dal Ministero della Sanità
alla pratica; - data della liquidazione degli arretrati (in banca) e decorrenza
degli importi liquidati a tale titolo dalla data di presentazione della domanda
di indennizzo fino alla data di erogazione dell’indennizzo mensile; - misura
degli arretrati dell’indennizzo; - copia del verbale con il quale la
Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto il nesso causale; Coloro che
intendano agire per ottenere la retrodatazione dell’indennizzo già percepito
dovranno comunicarci, in aggiunta alla documentazione predetta, anche la copia
delle cartelle cliniche, o dei certificati medici dai quali risulta la data
certa di manifestazione del danno. Ricordiamo infine che la legge 210, per il
caso di decesso dell’avente diritto che abbia presentato domanda in vita,
prevede l’attribuzione di un assegno una tantum di lire 150.000.000 agli
eredi, che si cumula con i ratei mensili di indennizzo che sarebbero spettati
all’avente diritto per il periodo di sopravvivenza, e che non siano stati
corrisposti, salvo il diritto agli interessi. Nel caso di mancata liquidazione
di tale differenza è necessario presentare apposita istanza. Sarà necessario
conoscere - la data della domanda di indennizzo presentata dall’interessato -
la data della domanda di assegno una tantum presentata dagli eredi - la data di
conferimento dell’assegno una tantum (in banca). Confidando nella Vostra
adesione alle iniziativa restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per l’
individuazione dei documenti necessari. Con l’occasione porgiamo i nostri più
cordiali saluti. Avv. Marcello Stanca Avv. Francesco Achille Rossi |