Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati
via Puccinotti 59 50129 Firenze

CIRCOLARE APRILE 2000

Oggetto: Circolare informativa. Gentile Signore, scriviamo la presente per comunicarLe che abbiamo riunito, insieme alla Sua, tutte le procure ad agire ricevute da numerosi danneggiati da emotrasfusione e le abbiamo inoltrate al Presidente della Repubblica, al Ministro della Sanità ed al Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. In particolare il Quirinale ci ha informati di aver trasmesso al Ministro della Sanità tutte le istanze da Voi inviate. Purtroppo alla data odierna non abbiamo notizia di un intervento decisivo favorevole all’accoglimento delle istanze degli emotrasfusi, rivolte ad ottenere un giusto indennizzo rapportato alla gravità del danno. Abbiamo notizia che alcuni di Voi hanno intrapreso altre azioni contro il Ministero della Sanità per cercare di ottenere in via giudiziaria quei vantaggi che non sono stati concessi e riconosciuti in sede legislativa. A questo proposito, conosciamo la sentenza del Tribunale di Roma che ha emesso condanna del Ministero della Sanità senza determinazione individuale della misura del risarcimento del danno biologico. Sappiamo anche che il Ministero della Sanità ha interposto appello contro la sentenza di primo grado e non è intenzionato a pagare nessuno prima di conoscere l’esito dell’appello. Esistono poi le situazioni di coloro che attendono invano da anni di essere visitati, ovvero i casi di coloro che, già sottoposti a visita con esito positivo, attendono da anni di ottenere almeno l’indennizzo riconosciuto dalla legge. In questo quadro normativo e giudiziario ci è parso doveroso fare il punto della situazione nei confronti di coloro che ci hanno chiesto di intraprendere le iniziative più opportune a tutela dei propri interessi. A nostro avviso il Ministero della Sanità può essere infastidito molto di più da piccole cause di pronta soluzione piuttosto che da cause di lunga durata e di esito incerto. Le situazioni più idonee ad aggredire il Ministero della Sanità costringendolo all’adozione di provvedimenti concreti di liquidazione e pagamento sono quelle di coloro che devono percepire indennizzi già riconosciuti ovvero interessi legali sugli stessi indennizzi. La proponibilità delle azioni, di rapida soluzione, dirette ad ottenere questi emolumenti è subordinata alla presentazione di una formale diffida che sia idonea a creare il silenzio-rigetto inteso come atto impugnabile ai sensi di legge. Alla scadenza dei termini conseguenti alle diffide è possibile instaurare i procedimenti monitori contenenti l’ordine al Ministero del pagamento immediato del dovuto. Soltanto così il Ministero della Sanità sarà costretto a reperire nel proprio bilancio i fondi che tiene tanto gelosamente custoditi. E’ importante chiarire che le azioni predette sono compatibili e cumulabili, salvo casi particolari, con quelle già instaurate per la richiesta di danno morale o biologico e non implicano rinuncia a quanto già richiesto. Ci rendiamo conto che alcuni di Voi avrebbero preferito sentirsi dire che esiste una strada breve per ottenere tutto quanto Vi aspettate e Vi spetta, ma riteniamo che non esistano alternative alla scelta di procedere a passi piccoli, ma di sicuro effetto. Recentemente il Ministero della Sanità ha fatto ricorso in appello e poi in Cassazione contro provvedimenti di condanna per differenze di indennizzo di pochi milioni, che è stato costretto a pagare in pochi mesi. Ma intanto ha pagato. Ciò conferma che le piccole azioni sono quelle che danno più fastidio, perché provocano al Ministero un esborso immediato. Se poi sono molte è ancora meglio. E’ importante che le azioni suggerite siano instaurate dal maggior numero possibile di persone, poiché soltanto nel caso di una movimento di massa il Ministero della Sanità si vedrà costretto all’adozione di provvedimenti concreti di pagamento in tempi brevi, anche per tutte le altre istanze degli emotrasfusi. Vi è poi la possibilità di proporre cause dirette ad ottenere la retrodatazione dell’indennizzo ed il conferimento dell’assegno una tantum. A questo proposito, tenuto conto del fatto che la Corte Costituzionale è stata investita della questione della legittimità costituzionale della disparità di trattamento degli emotrasfusi, (a cui non è riconosciuto l’assegno una tantum) rispetto ai vaccinati (a cui l’assegno è attribuito), sarebbe conveniente proporre adesso la relativa causa. Infatti il giudice ordinario, sulla base della decisione della Corte, potrebbe emettere sentenza di condanna immediatamente esecutiva, anziché attendere l’emanazione di una legge che costringa il cittadino a sopportare tutto l’iter amministrativo. Chi fosse interessato ad aderire a questa iniziativa è pregato di fornirci, entro il prossimo trenta marzo, le seguenti informazioni: - data della domanda di indennizzo o della raccomandata inviata al Ministero o alla ASL; - data della prima liquidazione (in banca) dell’indennizzo mensile, categoria e misura dell’indennizzo; - nr. di protocollo attribuito dal Ministero della Sanità alla pratica; - data della liquidazione degli arretrati (in banca) e decorrenza degli importi liquidati a tale titolo dalla data di presentazione della domanda di indennizzo fino alla data di erogazione dell’indennizzo mensile; - misura degli arretrati dell’indennizzo; - copia del verbale con il quale la Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto il nesso causale; Coloro che intendano agire per ottenere la retrodatazione dell’indennizzo già percepito dovranno comunicarci, in aggiunta alla documentazione predetta, anche la copia delle cartelle cliniche, o dei certificati medici dai quali risulta la data certa di manifestazione del danno. Ricordiamo infine che la legge 210, per il caso di decesso dell’avente diritto che abbia presentato domanda in vita, prevede l’attribuzione di un assegno una tantum di lire 150.000.000 agli eredi, che si cumula con i ratei mensili di indennizzo che sarebbero spettati all’avente diritto per il periodo di sopravvivenza, e che non siano stati corrisposti, salvo il diritto agli interessi. Nel caso di mancata liquidazione di tale differenza è necessario presentare apposita istanza. Sarà necessario conoscere - la data della domanda di indennizzo presentata dall’interessato - la data della domanda di assegno una tantum presentata dagli eredi - la data di conferimento dell’assegno una tantum (in banca). Confidando nella Vostra adesione alle iniziativa restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per l’ individuazione dei documenti necessari. Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. Avv. Marcello Stanca Avv. Francesco Achille Rossi