Archivio di Agosto 2023
Vaccinazioni e trasfusioni Sentenza Corte Costituzionale nr 35 2023 di abrogazione termini fissi di decadenza
Ho inviato questa lettera al Ministro degli Esteri ed alcune Ambasciate
Al Ministro degli Esteri
All’Ambasciatore Italiano in …….
Buongiorno, sono l’Avv. Marcello Stanca.
Mi rivolgo a codesta Ambasciata per raappresentare quanto segue:
La recentissima sentenza nr 35 del 6 marzo 2023 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 della Legge 210/92 nella parte in cui ha fatto decorrere il termine triennale di decadenza dalla data della lesione, invece che dalla data della conoscenza della indennizzabilità.
La mancata adozione del criterio di decadenza “mobile”, computato dalla data della consapevolezza della indennizzabilità, ha reso improcedibili, nel tempo, centinaia di domande pervenute alle ASL, alle Regioni ed al Ministero della Salute.
La ragione per cui mi rivolgo a codesta Ambasciata nasce dalla verificata inesistenza di domande di indennizzo provenienti da italiani residenti all’Estero, per lesioni da trasfusioni o vaccinazioni praticate nell’arco temporale 1959-2023, per lesioni permanenti alla integrità psico-fisica anche risalenti nel tempo.
Pertanto ho motivo di ritenere che nessuna Ambasciata o Consolato abbia mai dato seguito a quanto disposto dalla Legge 238 /97 art. 1 comma 13 che recita:
13. Alla presente legge sara’ data la massima pubblicita’ a cura degli assessorati alla sanita’ delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unita’ sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unita’ sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all’estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonche’ nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sara’ altresi’ pubblicata nel Bolletino ufficiale del Ministero della sanita’.
Art 3 co. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
L’omissione dell’onere di pubblicità “rafforzato” diretto alle Ambasciate , consistente nella diffusione localizzata con affissione negli uffici aperti al pubblico (bacheche fisiche o virtuali) ed appositamente indicata dalla legge, ha certamente ostacolato la conoscenza, da parte dei cittadini AIRE, della indennizzabilità delle lesioni derivate da emotrasfusioni infette, e vaccinazioni.
Tuttavia la sentenza della Corte Costituzionale offre oggi a codesta Istituzione una preziosa occasione per rimediare alla pregressa omissione, poichè ha imposto al legislatore una revisione del provvedimento illegittimo, assegnata attualmente, per l’adempimento abrogativo della decadenza, alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, come risulta dalla pagina web ufficiale, consultabile sul sito del Parlamento Italiano.
Mi rivolgo pertanto a codesta Ambasciata per chiedere innanzitutto copia di eventuale provvedimento che abbia disposto la effettiva pubblicazione della legge 238/97 e 210/92 nei locali dell’Istituzione .
In secondo luogo, in caso di rilevata omissione, chiedo che l’Ill.mo Sign. Ambasciatore d’Italia voglia ordinare l’adempimento dell’onere di pubblicità permanente della legge 238/97 e 210/92 mediante affissione nei locali dell’Ambasciata accessibili ai cittadini italiani.
Chiedo altresì che tale adempimento sia comunicato tramite pubblicazione di Avviso sulla pagina web dell’Ambasciata Italiana.
Sottolineo l’attuale importanza della attività di informazione poichè la legge 210/92 è stata integrata con l’estensione dei beneficiari dell’art. 1 con i soggetti (infanti, adulti, anziani) che abbiano recentemente riportato lesioni dalla somministrazione del vaccino anticovid19.
In attesa di cortese riscontro porgo
a Vs Eccellenza, sign. Ministro degli Esteri
i miei rispettosi saluti.
Il Presidente AMEV Firenze
Avvocato Marcello Stanca
Via Vincenzo Bellini 63
50144 FIRENZE
TEL 0554628901