{"id":1148,"date":"2023-07-03T13:13:29","date_gmt":"2023-07-03T11:13:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vaccinazione.it\/?p=1148"},"modified":"2024-03-26T20:04:19","modified_gmt":"2024-03-26T18:04:19","slug":"3-luglio-2023-ggiornamenti-legge-210-1992-e-modifiche-ordinate-dalla-corte-costituzionale-al-parlamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vaccinazione.it\/?p=1148","title":{"rendered":"3 ottobre 2023 &#8211;  AGGIORNAMENTI &#8211; LEGGE 210\/1992 e MODIFICHE  ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento."},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Corte Costituzionale - Indennizzi senza scadenza - Vaccinazioni  Trasfusioni votazioni Parlamento\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/H3CPZ4R3GCQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>3 ottobre 2023 AGGIORNAMENTI &#8211; LEGGE 210\/1992 e MODIFICHE  ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.<br \/><br \/>\u00e8 IMPORTANTE attivarsi ed agire insieme nella prima settimana di LUGLIO, scrivere al Parlamento per SORVEGLIARE i DEPUTATI.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>ALLA CAMERA DEI DEPUTATI<br \/><br \/>XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI<br \/><br \/><br \/>Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale nr. 35\/2023 e L. 210\/1992. Petizione al Parlamento.<br \/><br \/>Il\/La sottoscritto\/a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<br \/><br \/>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<br \/><br \/>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<br \/><br \/>chiede<br \/><br \/>alla XII Commissione Affari Sociali di voler calendarizzare la discussione della applicazione della sentenza nr 35\/2023,<br \/><br \/>applicare i principi della sentenza ed annullare i termini temporali triennali disposti dall&#8217;art. 3 della legge 210\/92 dichiarando procedibili le domande di indennizzo presentate da tutte le categorie indicate, beneficiarie di indennizzo;<br \/>concedere audizione ad AMEV Firenze, ed accogliere le istanze di rettifica della legge 210\/1992 esposte nelle considerazioni redatte da AMEV Firenze;<br \/>Autorizzo la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica Italiana al trattamento dei miei dati personali al fine della registrazione della istanza del sottoscritto negli atti della Camera o Senato<br \/>Data Firma<br \/><\/strong><br \/> E&#8217; gi\u00e0 successo nella precedente legislatura che i Deputati hanno illuso i danneggiati da vaccinazione lasciando sepolta una proposta di Legge nr 1069 (che trovate allegata in questa cartella di Google Drive)<br \/> Richiamo l\u2019attenzione dei cittadini e soci AMEV, danneggiati da vaccinazioni\/trasfusioni e contagiati da sangue infetto, sul fatto che \u00e8 imminente l&#8217;esame da parte della Camera Deputati, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, per la rettifica parlamentare della legge 210\/1992, resa necessaria dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 35\/2023 del 6 marzo 2023.<br \/>            La Corte Costituzionale ha dichiarato contrario alla Costituzione l\u2019art. 3 della legge 210\/1992, nella parte in cui non ha previsto che  il termine triennale per presentare domande di indennizzo vitalizio ed arretrati  decorra dalla manifestazione della lesione, (avvenuta spesso molti anni indietro) invece che dalla acquisita consapevolezza della sua indennizzabilit\u00e0.<br \/> Tuuti siamo a conoscenza del fatto che i danneggiati hanno avuto da sempre il problema di non aver trovato un medico disposto ad attestare l&#8217;esistenza, anche soltanto probabile, di un nesso di causa-effetto tra le vaccinazioni o trasfusioni somministrate dalle strutture sanitarie, e le lesioni subite da fattori virali, oppure da reazioni abnormi dell&#8217;organismo. <br \/>            La Corte Costituzionale ha imposto al Parlamento, tramite la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il compito di elaborare la rettifica alla legge 210\/1992, DOPO ben 40 anni dalla sua esistenza, \u00e8 obbligata a inserire nel calendario dei provvedimenti da adottare, la discussione sul nuovo testo della legge 210\/1992 che dovr\u00e0 essere reso compatibile con i principi costituzionali della inviolabilit\u00e0 del diritto alla salute.<br \/>            In parole semplici la Commissione Affari Sociali dovr\u00e0 esercitare obbligatoriamente il suo potere di rettifica per FISSARE un NUOVO TERMINE di decadenza, per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei cittadini danneggiati da vaccinazione o trasfusione, e dagli operatori sanitari, che abbiano avuto contagio da sangue o strumenti infetti.<br \/>            La ragione per cui richiamo l\u2019attenzione degli interessati risiede nella necessit\u00e0 di attivarsi, per manifestare il proprio interesse e far sentire la propria voce, con opportune e formali richieste scritte dirette alla Commissione Affari Sociali, cio\u00e8 a tutti i suoi componenti (che oggi sono 28 Deputati).<br \/>            La manifestazione di attenzione che l&#8217;AMEV sollecita, \u00e8 resa NECESSARIA poich\u00e8 esiste il rischio che nel momento della discussione in Parlamento, e della redazione della rettifica legislativa, vengano usati termini non pienamente conformi a quanto deliberato dalla Corte Costituzionale, per scarsa conoscenza della materia da parte dei parlamentari. <br \/>Il sospetto sulla serenit\u00e0 di esamme e di giuidizio dei Parlamentari, sorge spontaneo se pensiamo alla diffidenza diffusa dai media nella popolazione, nel periodo del COVID,  contro chiunque abbia lamentato di aver subito danni da vaccini e trasfusioni, (come se i danneggiati ed i dissenzienti fossero nuovi untori della peste e di altre epidemie)  <br \/>            E\u2019 assolutamente necessario far comprendere ai parlamentari che il profilo di  incostituzionalit\u00e0 della legge 210\/92, individuato e censurato dai magistrati della Consulta, deve essere oggi corretto, ed applicato a favore di tutti i destinatari della legge 210\/1992.<br \/>            Sottolineo la necessit\u00e0 che la nuova correzione legislativa si estenda a tutta la platea dei beneficiari della legge 210\/92, e non soltanto ad una categoria.<br \/>La questione di legittimit\u00e0 costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una domanda di indennizzo presentata dai genitori di una bambina cerebrolesa, danneggiata nei primi anni del  2000, domanda che il Ministero della Salute ha ritenuto scaduta, mentre non \u00e8 mai scaduto il danno permanente che il Consulente Medico Legale nominato dal Giudice, ha collegato indiicato come causato dalla vaccinazione, con perizia indiscutibile.  <br \/>Voglio sottolineare che la Corte Costituzionale non ha consentito di dare la parola, nell&#8217;aula di giudizio, alla Associazioni dei danneggiati, mantenendo un orientamento restrittivo che la Consulta ha sempre tenuto contro l&#8217;ascolto delle rappresentanze sociali.<br \/>            Vi chiedo di concentrare l&#8217;attenzione sul fatto che la barriera contro la richiesta di ascolto delle rappresentanze dei danneggiati dirette alla Commissione, non pu\u00f2 esistere in Parlamento, che deve rispettare i principi del pluralismo rappresentativo. Quindi, \u00e8 opportuno, ma anche necessario, che tutti i danneggiati finora esclusi dall\u2019indennizzo per asserita scadenza dei termini temporali pretendano di essere rimessi in termini anche se il diniego dell\u2019Amministrazione fosse intervenuto in sede di ricorso gerarchico ovvero in sede giudiziario.<br \/>            Voglio precisare, a questo proposito, una novit\u00e0 importante espressa dalla Corte Costituzionale nella parte finale della sentenza nr 35\/2023, dove respinge l\u2019eccezione di \u201ctimore di spesa eccessiva\u201d, sollevata dagli avvocati dello Stato che rappresentavano la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute.<br \/>            I Magistrati della Corte hanno respinto l\u2019eccezione ministeriale, di natura finanziaria, sentenziando che, nel caso di lesione del diritto alla salute, devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa.<br \/>Ripeto: devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa!<br \/>            Premessi questi principi che sono stati dichiarati intangibili nella sentenza della Consulta, (e visto anche con quale disinvoltura vengono assegnati fondi pubblici per le ragioni pi\u00f9 disparate), richiamo l&#8217;attenzione di tutti gli interessati che oggi, esiste la concreta possibilit\u00e0 per  le vittime della sanita\u2019 di Stato, di ottenere finalmente quella giustizia solidaristica che per 40 anni dal 1992, \u00e8 stata negata dalle istituzioni ai danneggiati, ignorati, derisi, e messi alla gogna sui media.             L\u2019Abolizione dei termini di decadenza e prescrizione per i danni da vaccini e trasfusioni, invocati per 4 decenni dalle ASL contro il legittimo interesse dei cittadini, deve essere dichiarata, una volta per tutte, dal Parlamento con una norma chiara e definitiva.<br \/>            Questa affermazione di rispetto per il diritto costituzionale alla salute, comporta l&#8217;obbligo per ASL, Regioni e Ministero della Salute, di accettare sempre e comunque le segnalazioni di danno dei cittadini e di esaminare senza ritardi le domande di erogazione di un equo indennizzo.<br \/>La Corte Costituzionale, ammettendo e censurando il colpevole disinteresse delle istituzioni nei confronti dei danneggiati dalla Sanit\u00e0 Pubblica,, contro la Carta Costituzionale, consentir\u00e0 la rinascita del diritto all\u2019indennizzo a favore dei cittadini finora esclusi.<br \/>La Commissione parlamentare Affari Sociali, dovr\u00e0 riconoscere, per ora e per sempre, il diritto all&#8217;esame delle domande, per lesioni antiche e recenti, e dovr\u00e0 riconoscerlo nei confronti di tutte le categorie civili, sanitarie, militari e del volontariato, poich\u00e9 il giudizio di incostituzionalit\u00e0 ha prodotto una sentenza molto chiara sulla abolizione del principio dei termini di decadenza, dichiarati illegittimi.<br \/>La decadenza e prescrizione prevista dalla Legge 210\/92 deve essere annullata non soltanto per i danneggiati da vaccinazione, ma anche per tutte le altre categorie civili, professionali o militari.<br \/>            Esiste  inoltre una Ragione SCIENTIFICA per la dichiarazione generale della nullit\u00e0 di ogni decadenza o prescrizione, che illustro brevemente.<br \/>            Il rigetto preliminare ASL di esaminare le domande di indennizzo, presentate finora oltre il termine di decadenza illegittimo, ha impedito alle Amministrazioni di redigere una statistica realmente attendibile sui danni provocati da vaccinazioni o trasfusioni, fondata sulle segnalazioni di eventi avversi contenute nella documentazione sanitaria allegata alle domande respinte.             La statistica sanitaria dei dati, avrebbe dovuto costruire rendere la banca dati dell&#8217;AIFA completa ed affidabile, ma purtroppo ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto, anche a causa dello scetticismo invocato dai virologi televisivi contro i danneggiati, non \u00e8 stata integrata dal 2021 ad oggi, con i dati aggiornati anche con i danni provocati dalle vaccinazioni anti COVID, somministrate a tutte le categorie di cittadini di ogni et\u00e0, compresi gli anziani ed i soggetti portatori di malattie rare.<br \/>La martellante campagna radiotelevisiva sanitaria, ha avuto l&#8217;effetto di diffondere una sorta di chiamata alle armi contro i dissenzienti scientifici, che invece erano soltanti testimoni viventi di danni riscontrati sulla propria persona.<br \/>La campagna sanitaria ha assunto il valore di una campagna diretta contro i dissidenti politici di qualsiasi livello di istruzione, e di qualsiasi estrazione sociale.<br \/>E&#8217; un dato di fatto che l&#8217;ostracismo sanitario ordinato contro i cittadini che si dichiaravano prudenti, consapevoli, (o peggio, danneggiati da vaccinazioni) ha armato una crociata mediatica in campo nazionale ed internazionale, (ben alimentata), che ha provocato conflitti sociali a livello di comunit\u00e0 scolastiche, familiari, sportive, lavorative.<br \/>Ma, soprattutto, il clima di intolleranza e di sospetto contro una minoranza sociale di persone innocue  ed innocenti, ha reso vuota di significato la stessa funzione di banca dati scientifica, assegnata all\u2019Agenzia Italiana del Farmaco, che \u00e8 stata di fatto ostacolata nella raccolta e conservazione dei dei dati sanitari, che non sono pervenuti all&#8217;AIFA pech\u00e8 rtenuti, ab origine, provenienti da fonti non affidabili (quali sono stati considerati i cittadini asseritamente lesi da vaccini. <br \/>Ritengo che l&#8217;AIFA avrebbe dovuto prima raccogliere le testimonianze delle lesioni, archiviarle in banca dati, studiarle, verificarle e, soltanto in una seconda fase, emettere giudizi discriminatori contro i &#8220;testimoni viventi&#8221; dei danni. <br \/>Non mi risulta che l&#8217;AIFA sia sempre intervenuta in ogni giudizio che avesse ad oggetto la richiesta di indennizzo per danni da vaccinazione, derivati sia da anti-Covid, sia da altri vaccini.<br \/>Il mancato rispetto  dell\u2019obbligo di presenza in causa dell\u2019AIFA,  introdotto nell\u2019ordinamento dalla legge Lorenzin,  non ha certamente potuto confortare le decisioni dei Magistrati, poich\u00e9 l\u2019AIFA, nei casi in cui \u00e8 stata convocata in giudizio, ha potuto offrire una statistica certamente incompleta, poich\u00e8 la casistica raccolta non era aggiornata con l\u2019elenco degli effetti collaterali, riferito ad un arco temporale, dal 1958 ai giorni nostri,  che doveva necessariamente risalire agli anni 60, data a partire dalla quale sono state introdotte nell\u2019uso comune le vaccinazioni pediatriche per le quali ancora oggi le ASL ricevono richieste di riconoscimento dell\u2019indennizzo.<br \/>Altra conseguenza della mancata istruttoria medico-legale, \u00e8 stata la mancata raccolta di dati di lesioni sub\u00ecte, per tutte le domande presentate ai sensi della legge 210\/92.<br \/>Il rigetto per scadenza dei termini temporali triennali, disposta dalle ASL a tutti i casi disciplinati dalla legge 210\/92, <br \/>(termini contati dalla data del fatto lesivo, anche remoto, e non dalla acquisita consapevolezza del nesso di causa-effetto), ha penalizzato le statistiche degli eventi avversi provocati da emotrasfusioni, trapianti di organi, contagio da strumenti infetti, che non sono stati doverosamente registrati, proprio a casa della scadenza dei termini.<br \/>Ricordo la proposta di legge 1069 rimasta sul tavolo della XII Commissione per tre anni senza mai essere discussa.<br \/>Questo provvedimento legislativo apriva finalmente le porte al riconoscimento del danno \u201cesistenziale familiare\u201d dei congiunti che hanno prestato assistenza ai cittadini danneggiati da vaccinazioni e dal sistema sanitario, ma sono stati esclusi dall\u2019indennizzo a causa del rigetto della domanda del familiare direttamente colpito dalla somministrazione del vaccino, o dalla trasfusione, per la semplice scadenza dei termini temporali, non decorrenti dalla consapevolezza, scientifica e giuridica, della indennizzabilit\u00e0.<br \/>Chiedo pertanto a tutti gli interessati soci AMEV di completare e  trasmettere all\u2019AMEV, indirizzo mail (amevfirenze@gmail.com)  email ai parlamentari della XII Commissione Affari Sociali presso la Camera dei Deputati per pretendere il concreto rispetto dei principi imposto dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza di riaprire per sempre i termini per richiedere l\u2019indennizzo.<br \/>Vi chiediamo di trasmettere il modulo  completato e firmato all\u2019indirizzo email: camera-deputati@amevfirenze.it<br \/> <br \/>____________________________________________________________<br \/><br \/> <br \/><br \/><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><br \/><br \/>            <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>3 ottobre 2023 AGGIORNAMENTI &#8211; 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