{"id":1218,"date":"2025-06-17T16:13:17","date_gmt":"2025-06-17T14:13:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vaccinazione.it\/?p=1218"},"modified":"2025-09-12T11:52:45","modified_gmt":"2025-09-12T09:52:45","slug":"1218","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vaccinazione.it\/?p=1218","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 16 GIUGNO 2025<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scorso anno la Corte di Cassazione stabil\u00ec il diritto di ricevere indennizzo aggiuntivo ai soggetti che in seguito alla vaccinazione obbligatoria avevano contratto pi\u00f9 di una malattia. Finora il Ministero della Salute non ha provveduto, e nessuna risposta si \u00e8 avuta da Camera e Senato, alle quali \u00e8 stata assegnata una petizione specifica. Adesso l&#8217;Associazione Amev (Associazione per Malati Emotrasfusi e Vaccinati) di Firenze con il suo presidente, l&#8217;avvocato Marcello Stanca, si \u00e8 rivolta al Tar del Lazio con un ricorso per ottemperanza per chiedere ai giudici amministrativi di indicare un termine perentorio al Ministro della Salute e al Parlamento per dare risposta ai genitori di una ragazza e di un ragazzo che percepisce il vitalizio per una grave lesione del sistema nervoso centrale. La Corte Costituzionale nel 2023 aveva imposto al legislatore d&#8217;intervenire senza ritardo per eliminare l&#8217;ingiustizia perpetrata ai danni dei cittadini che, per decenni, si erano visti respingere le domande di indennizzo per ragioni puramente formali, non dipendenti dalla loro sfera di controllo; e la Cassazione lo scorso anno ha stabilito il diritto di ricevere un indennizzo aggiuntivo ai soggetti che contraggono pi\u00f9 di una malattia estendendolo alla patologia della depressione provocata dal trattamento sanitario obbligatorio. &#8220;Il Parlamento, quindi, da oltre due anni non \u00e8 intervenuto per adottare alcun provvedimento legislativo &#8211; commenta l&#8217;avvocato Marcello Stanca riprendendo uno dei passaggi dell&#8217;impugnativa al Tar &#8211; in aperto contrasto con la giurisprudenza consolidata che riconosce alle sentenze della Corte Costituzionale un termine di attuazione ragionevole, individuato in 120 giorni dal deposito, al fine di evitare una paralisi nell&#8217;efficacia della pronuncia e di garantire il rispetto del principio di certezza del diritto. 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La Corte Costituzionale nel 2023 aveva imposto al legislatore d'intervenire senza ritardo per eliminare l'ingiustizia perpetrata ai danni dei cittadini che, per decenni, si erano visti respingere le domande di indennizzo per ragioni puramente formali, non dipendenti dalla loro sfera di controllo; e la Cassazione lo scorso anno ha stabilito il diritto di ricevere un indennizzo aggiuntivo ai soggetti che contraggono pi\u00f9 di una malattia estendendolo alla patologia della depressione provocata dal trattamento sanitario obbligatorio. &quot;Il Parlamento, quindi, da oltre due anni non \u00e8 intervenuto per adottare alcun provvedimento legislativo - commenta l'avvocato Marcello Stanca riprendendo uno dei passaggi dell'impugnativa al Tar - in aperto contrasto con la giurisprudenza consolidata che riconosce alle sentenze della Corte Costituzionale un termine di attuazione ragionevole, individuato in 120 giorni dal deposito, al fine di evitare una paralisi nell'efficacia della pronuncia e di garantire il rispetto del principio di certezza del diritto. 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