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D' ITALIA -- testo vigente De
Agostini Giuridica Aggiornamento
alla GU 06/05/98 209.
MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI E)
Vaccinazioni L.
25 febbraio 1992, n. 210 (1). Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (1/a). (1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55. (1/a)
Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al n. E/XV. 1.
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per
legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato,
alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge (1/b). 2.
L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino
contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e
suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante
il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità
psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con
sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da
HIV. 3.
I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. 4.
I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate
che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona
vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di
lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato
estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo
obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle
strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni
anche non obbligatorie. (1/b)
Con sentenza 23-26 febbraio
1998, n. 27 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 1, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle
condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a
vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30
luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione
antipoliomielitica). 2.
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno,
reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (2), come modificata
dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo h
cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è
rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2.
L'indennizzo di cui al comma 1 h integrato da una somma corrispondente
all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (3), e
successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli
impiegati civili dello Stato, ed a decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è
cumulabile con l'indennit` integrativa speciale o altra analoga indennità
collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già
concesso, o corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto
dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del
primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e
rivalutazione monetaria (3/cost). 3.
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla
presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto pur optare fra
l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire
150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto
nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori,
i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici
di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della
persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. 4.
Qualora la persona sia deceduta in eta` minore, l'indennizzo spetta ai
genitori o a chi esercita la potestà parentale. 5.
I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento
della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo
8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie
necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla
presente legge. 6.
I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che
risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al
figlio contagiato durante la gestazione. 7.
Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna
delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto,
in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo
aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita` con proprio decreto, in
misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2
(4). (2)
Riportata alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI
STATALI. (3)
Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza
23-26 febbraio 1998, n. 27 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimit`
costituzionale dell'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 7 del D.L.
23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20
dicembre 1996, n. 641, e dell'art. 1, comma 2, della predetta legge 20
dicembre 1996, n. 641, sollevata in riferimento agli artt. 2, 32, 38,
primo e terzo comma, e 136 della Costituzione. (4)
Cosl sostituito dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla
voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996,
n. 118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17 - Serie speciale), aveva
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del comma 2 nel
vecchio testo. 3.
1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1,
comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate
al Ministro della sanit`, entro il termine perentorio di tre anni nel caso
di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi
di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base
delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver
avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla
data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse
e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di
direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla
riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative (5). 1-bis.
Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di
casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, h tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare,
nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la
tutela della riservatezza della persona interessata (6). 2.
Alla domanda h allegata la documentazione comprovante: la data della
vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche
conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità
da cui h derivata la menomazione permanente del soggetto. 3.
Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o
della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi
all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta
infezione da HIV. 4.
Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, h allegata
la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi
al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il
decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda h allegata la documentazione
comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della
somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi
all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto
decesso. 5.
Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una
scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali
derivanti dalle vaccinazioni stesse. 6.
Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una
scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla
somministrazione. 7.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
già subito la menomazione
prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente
articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (7). (5)
Comma così sostituito prima dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548,
riportato alla voce CASSA PER
IL MEZZOGIORNO e poi dall'art. 1, L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al
n. E/XV. (6)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al n. E/XV. (7)
La Corte costituzionale, con sentenza
15-18 aprile 1996, n. 118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17
- Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli
artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, nella parte in cui escludono, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in
vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata
a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043
del codice civile - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le
menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria
antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano
prestato ai primi assistenza personale diretta. 4.
1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue
e derivati in occasione di attivit` di servizio e la menomazione
dell'integrità psico-fisica o la morte h espresso dalla commissione
medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (8). 2.
La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti
eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermit` e sulle lesioni
riscontrate. 3.
La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso
causale tra le infermità. o
le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività
di servizio. 4.
Nel verbale h espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e
delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (9), come sostituita dalla tabella A
allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. (8)
Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI
STATALI. (9)
Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DI
GUERRA. 5.
1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, h ammesso
ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso h inoltrato entro trenta
giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. 2.
Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità,
sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che h
comunicato al ricorrente entro trenta giorni. 3.
È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario
competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso
o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione. 6.
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni,
l'interessato pur presentare domanda di revisione al Ministro della sanità,
tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di
conoscenza dell'evento (10). 2.
Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli
articoli 3 e 4. (10)
Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548,
riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO. 7.
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le
unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione
rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti
riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle
persone a contatto. 2.
I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso
dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione
e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità
in genere.3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la
raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine
di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di
prevenzione. 8.
1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal
Ministero della sanità. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in
lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal
1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanit` per
l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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