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PostHeaderIcon CAMERA DEPUTATI EMOTRASFUSI – 1727 Proposta di legge Lorefice per transazioni e risarcimenti

PROPOSTA DI LEGGE nr. 1727
d’iniziativa dei deputati
LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI, GRILLO, MANTERO, BARONI, DI VITA, DALL’OSSO, COMINARDI, RIZZETTO, DAGA, TOFALO, TERZONI, TACCONI, DE LORENZIS, MARZANA, BATTELLI, DI BENEDETTO, CHIMIENTI, RIZZO, CORDA, ARTINI, COLONNESE, CARINELLI, SPESSOTTO, BALDASSARRE, BARBANTI, BUSINAROLO, CANCELLERI, GALLINELLA, MANNINO, TURCO
Disposizioni per la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti
Presentata il 24 ottobre 2013
************************
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge in questione nasce dall’esigenza di far ottenere un risarcimento, quantomeno economico, a tutte quelle persone che intorno agli anni settanta-ottanta in Italia si sono ammalate per aver contratto i virus dell’epatite B, C e dell’HIV a seguito di trasfusioni di sangue o di assunzione di emoderivati (cosiddetti «salvavita») infetti presso le strutture sanitarie pubbliche.
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede già la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di questi soggetti danneggiati irreversibilmente nella loro integrità psico-fisica sulla base anche del presupposto dell’insufficienza dei controlli sanitari nel settore della distribuzione del sangue, di competenza dello Stato. La circostanza che il contagio sia avvenuto a causa di mancati o insufficienti controlli sul sangue e sugli emoderivati utilizzati per uso terapeutico ha consentito ai danneggiati, sulla base della legge, di chiedere in sede civilistica il ristoro dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti. La responsabilità del Ministero della salute nella diffusione di sangue infetto o di emoderivati infetti, del resto, è stata acclarata da plurime sentenze emesse da diversi uffici giudiziari.
A seguito dei numerosi giudizi promossi il Ministero decise di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso emanando numerosi decreti che hanno disciplinato le procedure transattive nei confronti dei soggetti danneggiati che avessero già promosso azione giudiziale.
Da ultimo, il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, attuativo del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 132/2009, ha escluso dalla transazione tutti i soggetti che hanno promosso causa di risarcimento per danni oltre i cinque anni dal riconoscimento del danno biologico o dalla data di presentazione in sede amministrativa dell’istanza di indennizzo, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso di eredi di soggetti deceduti.
Alla luce di quanto esposto è nata la necessità di presentare una proposta di legge che superi i problemi relativi alla prescrizione e all’esclusione dalle trattative di determinati soggetti in ragione dell’anno in cui è stata riconosciuta la patologia o, addirittura, la promozione del giudizio civile quale condicio sine qua non della presentazione dell’istanza di indennizzo straordinario a titolo di risarcimento.
L’obiettivo di questa proposta di legge, indicato nell’articolo 1, è quello di riconoscere a tutti i soggetti contagiati ingiustamente un uguale diritto al risarcimento affinché venga rispettata la dignità della vita.
All’articolo 2 si prevede che il Governo provveda a modificare l’articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012 nella parte in cui stabilisce eccessivi limiti prescrizionali nei confronti dei soggetti danneggiati, prevedendo altresì la possibilità di definizioni transattive con soggetti contagiati in data anteriore al 24 luglio 1978. A tale proposito il Ministro della salute adotta un regolamento che disciplina la verifica da parte delle commissioni mediche ospedaliere della malattia contratta anche precedentemente a quella data. La commissione valuterà le richieste dei soggetti a cui non è stato precedentemente riconosciuto il nesso causale, di quelli il cui danno non è ascrivibile alle categorie previste dalla normativa in materia, di quelli che presentano esplicita richiesta di rivalutazione dello stato di avanzamento della malattia, nonché di quelli che non hanno ancora presentato istanza o che hanno in corso la procedura per il riconoscimento del nesso causale.
All’articolo 3 è prevista la possibilità di definizione transattiva delle controversie relative a danni conseguenti a sangue o emoderivati infetti, per tutti i soggetti danneggiati, o per i loro familiari, anche senza la necessaria preventiva promozione dell’azione giudiziaria.
È inoltre prevista, ai sensi della legge n. 210 del 1992, un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo, così come ribadito anche dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013.
Viene poi disciplinato il procedimento transattivo per i soggetti che hanno già intrapreso azione giudiziale, dando loro la possibilità di ottenere un più veloce soddisfacimento del proprio diritto rinunciando con atto formale alla prosecuzione del giudizio per tutti i soggetti che non hanno ancora il verbale della commissione medica ospedaliera.
All’articolo 4 si prevede che il Ministro della salute istituisca, con proprio decreto, le commissioni regionali, nominate dall’assessore regionale competente per la sanità, che devono valutare lo stato di avanzamento della malattia dei soggetti contagiati nonché il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti.
All’articolo 5 viene indicato quale requisito per accedere alla definizione transattiva il nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.
All’articolo 6 è stata prevista l’erogazione di un assegno una tantum al soggetto danneggiato o agli eredi, in caso di decesso, relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo.
L’articolo 7 statuisce il riconoscimento ai soggetti contagiati di un indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio, reversibile agli eredi in caso di morte, se non vengono superati determinati limiti reddituali. È altresì disciplinata l’ipotesi in cui si verifichi il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, prevedendo la possibilità per gli eredi di presentare la richiesta di indennizzo.
All’articolo 8 si prevede la copertura finanziaria della legge con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
##########
T E S T O
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è favorire la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, o dai loro familiari, in caso di decesso dei medesimi soggetti.

Art. 2.
(Procedure per la verifica).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, prevedendo:

a) l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 1;

b) l’inserimento, nella lettera c) del comma 1, di disposizioni che facciano salvi eventuali atti interruttivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

c) la soppressione, al comma 2, della disposizione che stabilisce l’applicazione dei moduli transattivi solo in caso di eventi trasfusionali non anteriori al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare del Ministero della sanità n. 68 che ha reso obbligatoria la ricerca dell’antigene dell’epatite B nel sangue e negli emoderivati.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri della verifica da parte della commissione medica ospedaliera competente della malattia contratta a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati nelle strutture ospedaliere anche in data anteriore al 24 luglio 1978.
3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui al comma 2 procedono, altresì, alla valutazione dei:

a) soggetti a cui non è stato riconosciuto il nesso causale previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132;

b) soggetti a cui non è stato riconosciuto un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, accertato dalla competente commissione medica ospedaliera di cui all’articolo 193 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal competente ufficio medico legale del Ministero della salute o da una sentenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, ovvero dagli organismi competenti in base alla legislazione previgente alle norme citate;

c) soggetti che presentano esplicita richiesta per rivalutare lo stato di avanzamento della malattia sulla base di una nuova certificazione medica;

d) soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato istanza, ovvero che hanno in corso la relativa procedura, presso la commissione medica ospedaliera, per il riconoscimento del nesso causale.

4. I soggetti danneggiati, o loro familiari in caso di decesso, che hanno raggiunto un accordo transattivo hanno diritto a ricevere la somma indicata nella transazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze garantisce l’erogazione delle somme nei termini di cui al presente comma, ai soggetti, o ai loro familiari nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
(Definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti).
1. Alla definizione transattiva delle controversie prevista dalla presente legge sono ammessi tutti i soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, ovvero i loro familiari, indipendentemente dalla promozione o no di azioni giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere.
2. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue o che hanno fatto uso di farmaci emoderivati, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, compresa la fase esecutiva, che intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, possono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è condizione necessaria per ottenere l’erogazione dell’indennizzo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti di rinuncia alla commissione di cui al comma 4.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, i soggetti danneggiati o i loro familiari hanno diritto a un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo in base alla variazione dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
4. Gli atti di rinuncia di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi alla competente commissione regionale di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Commissioni regionali).
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, commissioni regionali, con il compito di valutare il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti, nonché lo stato di avanzamento della malattia, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso decreto.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le domande dei soggetti danneggiati devono pervenire al Ministero della salute a partite dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quattro mesi dalla data di presentazione della domanda la procedura di accertamento e di valutazione dello stato di avanzamento della malattia deve essere conclusa.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’assessore regionale competente per la sanità provvede a nominare i membri della commissione regionale, costituita da: tre medici specializzati in materia di malattie contratte a seguito di trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti, due rappresentanti dei comitati e delle associazioni dei soggetti danneggiati e un consulente di parte del soggetto danneggiato con diritto di partecipazione, di voto e con un ruolo consultivo.
4. Gli accertamenti compiuti dalle commissioni regionali sono acquisiti come prova in merito all’esistenza del nesso di causalità di cui al comma 1.
5. La partecipazione all’attività della commissione regionale non dà luogo alla corresponsione di nessun compenso, a esclusione di eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Costituisce requisito per accedere alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge l’esistenza di un nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati, accertato dalla commissione regionale di cui all’articolo 4.
2. La data di effettuazione della trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non sono cause ostative alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Assegno una tantum).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti è riconosciuto un assegno una tantum di importo non inferiore a 25.000 euro, il cui ammontare è determinato dalla commissione regionale competente di cui all’articolo 4 per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo e sulla base del loro inserimento nelle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L’assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure agli eredi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono erogati in un’unica soluzione per ogni soggetto danneggiato.

Art. 7.
(Indennizzo straordinario).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, anche in caso di precedente assegnazione del danno a una determinata categoria di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è riconosciuto un indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno da rateizzare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo dell’indennizzo straordinario previsto per i soggetti danneggiati viventi deve essere non inferiore a 250.000 euro e non superiore a 400.000 euro; quello previsto per i familiari dei soggetti deceduti deve essere non inferiore a 400.000 euro e non superiore a 600.000 euro.
3. La commissione di cui all’articolo 4 definisce l’importo relativo all’indennizzo straordinario da erogare ai soggetti di cui al comma 2 nonché ai soggetti di cui al comma 4.
4. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate da trasfusione di sangue o assunzione di emoderivati infetti, la richiesta dell’assegno mensile vitalizio può essere presentata dagli eredi alla commissione regionale competente di cui all’articolo 4.
5. L’indennizzo straordinario, in quanto trattamento assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è da considerare aggiuntivo a quello previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo, a partire dall’anno 2014, di una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevista dall’articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

PostHeaderIcon NEWS Corte di Cassazione – Sezioni Unite

News – marzo 2016
NEWS marzo 2016 La CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite ha stabilito che soltanto il Tribunale Amministrativo, e non il Giudice Ordinario può giudicare il Ministro della Salute in caso di rifiuto ad ammettere a transazione il cittadino danneggiato da sangue infetto o vaccinazioni.
Leggi qui la sentenza aprendo questo link

PostHeaderIcon 4 febbraio 2016 – PREAVVISO DI COMUNICATO

Nel corso degli ultimi mesi sono state pronunciate importanti sentenze in sede Civile, Amministrativa e dalla Corte dei Diritti dell’Uomo in mateeria di risarcimenti per emotrasfusioni, vaccinazioni e talidomide (comunque diffuse tramite Facebook).
L’Associazione AMEV ha ritenuto opportuno attendere una presa di posizione da parte delle forze politiche prima di attivare iniziative collettive che avrebbero potuto provocare reazioni governative sfavorevoli ai danneggiati.
Il Governo avrebbe potuto infatti inserire nella Legge Finanziaria qualche norma salva Bilancio che avrebbe impedito per i prossimi anni le giuste rivendicazioni dei danneggiati.
Nei prossimi giorni l’Amev presenterà in Parlamento la Petizione per l’estensione del diritto al risarcimento firmata da oltre 700 cittadini per ottenere priorità di esame delle richieste risarcitorie da parte della Commissione Affari Sociali.
L’AMEV conferma che tutte le sentenze favorevoli ottenute per i Soci sul diritto alla rivalutazione sono state eseguite dall’Amministrazione e sono in corso di pagamento.
I recenti successi ottenuti tramite cause pilota relative ai danneggiati da vaccinazione porteranno ulteriori benefici a tutti gli Associati che sono invitati a prendere contatti per seguire il percorso già sperimentato con successo nelle cause pilota.
Con l’occasione informiamo i soci che l’Associazione AMEV ha rinnovato la propria sede ed si è trasferita in Firenze, via Vincenzo Bellini n. 63, mantenendo lo stesso numero di telefono e fax.

PostHeaderIcon 2 APRILE 2015 – NEWS DAL PARLAMENTO

BUONA PASQUA 2015

Si comunica che la Petizione dei soci AMEV relativa al riconoscimento dell’indennizzo ai familiari per i danni psicologici e morali derivanti da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide è stata assegnata alla XII Commissione Affari Sociali. Il Presidente porge gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli associati assicurando il proprio impegno per ogni ulteriore iniziativa diretta al buon esito del percorso legislativo avviato.

Leggi il Comunicato

PostHeaderIcon 13 marzo 2015 CONVEGNO a PRATO

NEWS

13 marzo 2015 h 15-18
L’AMEV parteciperà al

C O N V E G N O a PRATO con i parlamentari promotori della rettifica della legge 210/92 sull’argomento ” danno psicologico ed esistenziale nella sfera familiare provocato da effetti collaterali di trattamenti sanitari (trasfusioni,vaccinazioni, talidomide).
i soci e gli interessati sono invitati a partecipare
LEGGI il programma

PostHeaderIcon 29 ottobre 2014

C O M U N I C A T O TRANSAZIONI

Gentili Soci,
in data 28 ottobre u.s. ho partecipato, in qualità di Presidente AMEV, all’incontro convocato dal Ministero della Salute presso la sede di Roma per illustrare le modalità applicative delle proposte di transazione stabilite dal Governo con decreto legge 24 giugno 2014, nr. 90.
Erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Salute On.le Vito De Filippo, il Direttore Generale Dott. Giuseppe Vigiano, la Dott.ssa Filippini, il Responsabile del Settore Legale Vito Cardone e numerosi presidenti di Associazioni di danneggiati.
Il Direttore Generale ha confermato la disponibilità di fondi da spendere entro il 31 dicembre 2017 per erogare una somma una tantum a titolo di equa riparazione per i danni alla salute richiesti da cittadini contagiati da sangue o emoderivati, oppure da vittime di vaccinazione.
In particolare il Ministero della Salute ha rassicurato le Associazioni sulla circostanza che le proposte di transazione saranno indirizzate a coloro che avevano avviato procedimenti giudiziari risarcitori fino al 31/12/2007 ed avevano inoltrato domanda di transazione entro il gennaio 2010.
Il Ministero della Salute non escluderà dalle transazioni le posizioni coperte da prescrizione e nemmeno i danni derivanti da contagio avvenuto in data anteriore al 1978.
Nel corso della riunione non si è esaminata alcuna posizione di singoli cittadini ma è stato dichiarato che il Ministero della Salute invierà le prime 1.000 proposte transattive, (su un totale di 6.500 posizioni) entro il prossimo mese con un invito ad aderire in tempi brevissimi.
I legali non riceveranno comunicazione dal Ministero della Salute e quindi dovranno essere i clienti a contattare i propri avvocati dopo che riceveranno dal Ministero il modulo per aderire alla proposta.
Ciascun interessato sarà libero di accettare o non accettare la proposta ricevuta.
Il Ministero della Salute ha informato che non pagherà alcuna quota di spese legali per le azioni già esercitate in giudizio lasciando l’onere delle spese agli accordi presi tra le parti.
Le proposte saranno inviate seguendo una graduatoria che non è stata resa pubblica ma che si è formata automaticamente sulla base delle domande telematiche trasmesse dagli avvocati nel 2010, e non sarà oggetto di revisione per evitare ritardi nelle liquidazioni.
Il personale dell’Ufficio del Ministero della Salute sarà totalmente occupato ad espletare le procedure di invio dei moduli transattivi e di registrazione delle risposte degli interessati per consentire le liquidazioni possibili fino al mese di dicembre 2014.
Il Sottosegretario ed il Direttore Generale hanno preso nota delle proteste delle Associazioni per la decisione arbitraria adottate dal Governo senza consultare i rappresentanti dei danneggiati ma hanno risposto che ciò che viene offerto oggi è tutto ciò che il Bilancio dello Stato, anche pluriennale, può consentire.
Il Ministero della Salute ha comunicato la convocazione di una analoga riunione informativa nel mese di gennaio 2015 per fare il punto dei risultati economici ed operativi della attività transattiva, confermando l’impegno politico del Sottosegretario per un eventuale incremento delle risorse destinate alle transazioni, anche per rimediare alla ingiustizia dei livellamenti risarcitori attualmente proposti che variano dai 20 mila euro ai 100 mila euro, in misura notevolmente inferiore alle somme offerte nel 2004 ed effettivamente pagate nella precedente transazione.
Preso atto di quanto deliberato dal Ministero della Salute, senza possibilità di replica da parte delle Associazioni, si invitano gli interessati a chiedere consiglio alle Associazioni soltanto dopo che avranno ricevuto il modulo inviato dal Ministero della Salute poiché nessuna Associazione conosce la posizione in graduatoria dei singoli interessati.
In ogni caso alla fine di novembre il Ministero della Salute dovrà inviare ancora almeno 4.500 proposte e non si può escludere che gli interessati la riceveranno negli anni successivi, (al ritmo di 1.835 l’anno) senza che l’Amministrazione della Salute si ritenga obbligata ad informare i futuri destinatari.
Si prega pertanto di non telefonare per conoscere la propria posizione in graduatoria che non si può conoscere ed è atto interno al Ministero della Salute.
Appare ragionevole attendere fino a gennaio 2015 l’adempimento delle promesse del Ministero della Salute, affinché si formi un precedente di effettivo pagamento di posizioni che, secondo le regole ordinarie, sarebbero prescritte. La formazione di questo precedente storico favorirà la ripetizione dell’atto di solidarietà e pagamento anche nei confronti di coloro che, alla data odierna, non hanno i requisiti per essere ammessi alla offerta transattiva (causa risarcitoria avviata prima del 2007 e contagio successivo al 1978).
Si ricorda agli interessati che l’AMEV intende sostenere le proposte di legge attualmente pendenti in Parlamento per estendere il diritto risarcitorio a tutti i danneggiati che sono o saranno esclusi dalla transazione.
Sarà necessario quindi organizzare iniziative di impulso politico per evitare il naufragio delle speranze di tutti i danneggiati, considerando che l’attuale risposta politica ha richiesto 7 anni di dibattito, manifestazioni in piazza ed interventi parlamentari.

Il Presidente dell’A.M.E.V.
Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon 3 febbraio 2014: Risarcimenti per emotrasfusi. Nuova legge

Si informa che l’AMEV ha sollecitato alla Camera dei Deputati la pubblicazione del testo definitivo della proposta di legge nr. 1727 elaborata a favore di tutti i danneggiati da sangue infetto, firmata finora da 32 Deputati.
La redazione del complesso normativo ha richiesto numerosi interventi a partire dal 24 ottobre 2013 ed il testo normativo sarà aperto alla adesione di tutti i Parlamentari sensibili al problema che preghiamo i soci di sollecitare.
La Segreteria AMEV è a disposizione per fornire ulteriori dettagli via email (amevfirenze@gmail.com) agli Associati.
leggi il testo

PostHeaderIcon 9/12/2013 – COMUNICATO ATTIVITA’ PARLAMENTARE

ll Presidente Amev comunica che in data 12 novembre ha partecipato ad un incontro presso il Ministero della Salute in presenza dei Dirigenti dell’Ufficio Legge 210 /92 e degli Onorevoli Alfonso Bonafede e Giulia Di Vita.

Era presente altresì il sign. Antonio Palazzolo, genitore di un danneggiato da vaccinazione, il quale ha protestato contro un provvedimento amministrativo, definitivo, con il quale il Ministero della salute ha ribaltato il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera di Palermo che aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione ed il danno cerebrale subito dal figlio.

I rappresentanti del Ministero della Salute hanno ribadito che l’Amministrazione, sulla base di un parere dell’ufficio legislativo, non intende applicare il divieto di revisione dei giudizi medico legali ai provvedimenti già emessi dal Ministero in data anteriore al parere stesso.

Ciò significa che tutti i provvedimenti di rigetto già emessi non saranno riesaminati né corretti.

I funzionari hanno indicato la strada del ricorso giudiziario come l’unica via da percorrere da parte di coloro che ritengono ingiusta ed arbitraria la posizione dell’Amministrazione.

Il Ministero non ha esibito ai Parlamentari il parere che fonda il diniego ed ha invitato i parlamentari a farne formale richiesta scritta nelle sedi opportune.

L’Amev ha ribadito l’opportunità di un’applicazione più favorevole ai danneggiati della normativa vigente, che potrebbe evitare ulteriore contenzioso, ma non ha ricevuto segni di sensibilità umana in tal senso.

Una buona parte dell’incontro ha toccato nel vivo l’argomento del risarcimento negato agli emotrasfusi, diniego fondato sull’applicazione della prescrizione quinquennale ai diritti dei cittadini contagiati da sangue infetto.

A questo proposito il Ministero della Salute ha ribadito che sono in corso attività istruttorie che si protraggono ormai da cinque anni determinate dall’enorme numero di domande di risarcimento pervenute, alcune delle quali sono, ad avviso dell’Amministrazione, completamnete infondate.

I funzionari hanno dichiarato che osservanno particolare rigore nel convalidare i verbali positivi redatti dalle Commissioni Mediche.

Anche in questo caso l’Amev ha ricordato che la prescrizione non è stata mai stata eccepita, peraltro giustamente, nei confronti dei danneggiati da vaccinazione e talidomide e quindi ha ribadito l’assurdità dell’accanimento dell’Amministrazione nei confronti delle vittime del sangue infetto, categoria di malati affetti da patologie irreversibili ed ingravescenti che meriterebbero maggiore solidarietà ed attenzione da parte dello Stato.

Preso atto dell’atteggiamento di chiusura dell’Amministrazione verso le istanze di solidarietà proposte dai Parlamentari presenti, On.li Bonafede e On.le Di Vita, e dall’AMEV, la riunione si è conclusa con un impegno dei parlamentari di proporre al Governo un intervento tecnico – economico che possa portare al superamento delle barriere amministrative che hanno impedito finora il sacrosanto riconoscimento dei diritti dei danneggiati.

L’Amev sta elaborando, di concerto con gli Onorevoli Bonafede e Di Vita, il testo degli interventi legislativi e politici che possano consentire un atteggiamento più costruttivo nel rapporto tra cittadini e Ministero della Salute, e consentire nuove istanze per l’erogazione dei benefici dovuti.

All’esito dell’incontro è stata redatta una nuova proposta di legge per salvare dalla prescrizione i diritti dei cittadini danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni.
Il testo della proposta di legge, già ratificato da otto Deputati verrà protocollato alla Camera dei Deputati non appena riceverà il consenso della maggioranza del gruppo parlamentare.

PostHeaderIcon 13 novembre 2013

Si informano i soci AMEV che in data 12 novembre 2013 il Presidente dell’AMEV, è stato ricevuto dal Ministero della Salute insieme ai Parlamentari Onorevoli Alfonso Bonafede, Giulia Di Vita (M5S) per esaminare lo stato dei pagamenti relativi ai danni da vaccinazione, talidomide e trasfusione.
Il testo del comunicato riassuntivo dell’incontro sarà diffuso tramite i canali parlamentari e pubblicato anche su questo sito.

PostHeaderIcon 7 Luglio 2013 TAR Lazio sentenza transazioni – LEGGI QUI



Si ritiene opportuno pubblicare la nota critica dell’Avv. Cestari alla recente sentenza del Tar Lazio che (purtroppo!) ha confermato la legittimità dei limiti alle transazioni disposti dal Ministero della Salute con regolamento.
L’AMEV ha richiesto al SENATO un incontro urgente con la Commissione Igiene e Sanità per sollecitare un intervento legislativo, (promesso per iscritto dai candidati alla vigilia dell’elezione), per rettificare il regolamento ministeriale che ha abbattuto l’importo dei risarcimenti ed ha escluso i danneggiati per ragioni di prescrizione.

PostHeaderIcon Risarcimenti – Pagamenti

News 19 febbraio 2013 RISARCIMENTI in PARLAMENTO

Il Presidente Amev comunica che oggi 19 febbraio il PDL della Toscana ( in persona dei candidati capilista per la Camera e per il Senato, sen. Altero Matteoli ed On.le Massimo Parisi, Bianconi, Martinelli) ha assunto con l’AMEV l’impegno formale di rettificare in Parlamento il decreto Monti che ha negato i risarcimenti ad emotrasfusi, vaccinati e talidomidici.
Il documento originale firmato dai prossimi deputati e senatori è in possesso dell’AMEV a garanzia della serietà ed esigibilità dell’impegno politico assunto a favore di tutti i danneggiati da malasanità, che hanno inviato la petizione al Parlamento.
Leggi il comunicato ANSA

PostHeaderIcon L’AMEV partecipa alle ELEZIONI per il SENATO

Firenze, 22 gennaio 2013 Comunicato
Il presidente AMEV Firenze, Marcello Stanca, informa gli Associati che lo scioglimento delle Camere e la sospensione dell’attività parlamentare ha comportato l’interruzione degli incontri sollecitati dall’AMEV con il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, tramite le numerosissime petizioni pervenute in Parlamento.
Il Presidente AMEV, al fine di evitare il rischio che le petizioni vengano dimenticate e lasciate prive di risposta, ha ritenuto opportuno accettare la proposta di candidatura nelle liste PDL per il SENATO della REPUBBLICA, nella Regione Toscana, al fianco della forza politica che propose ed approvò la legge sui risarcimenti nel 2004, nel 2006 e nel 2007.
Tenuto conto del rilevante numero di cittadini che hanno diritto a beneficiare della transazione sui risarcimenti per danni da emotrasfusioni, vaccinazioni e talidomide, l’AMEV ritiene che sia assolutamente necessario un intervento politico sostenuto dalle forze che rappresenteranno la maggioranza democratica del Paese.
La presenza dell’AMEV nella lista dei candidati al Senato ha lo scopo di rimarcare l’importanza delle istanze dei cittadini danneggiati da malasanità e la drammatica realtà della loro sofferenza, che attendono ancora oggi una risposta legislativa all’insegna della solidarietà.
E’ inaccettabile che la stessa lesione permanente alla salute da HCV che nel 2004 valeva 388.000 euro pagabili in unica soluzione, venga risarcita oggi dai tecnici del Governo Monti, con 26.000 euro pagabili in 15 anni ! (e non aggiungo altri confronti)
Il Presidente AMEV, Marcello Stanca, è interessato a prendere contatto con ogni rappresentante dei danneggiati da malasanità per farsi portatore di un programma condiviso di azione politica che possa imporre al prossimo Governo, di qualunque colore sia, un intervento di volontà costruttiva che sia coerente con i diritti e le aspettative di tutti i danneggiati e dei loro congiunti, contro ogni decadenza, prescrizione, e di assurda dilazione dei pagamenti.
La Segreteria dell’AMEV è a disposizione per raccogliere qualsiasi proposta di rilievo politico.

PostHeaderIcon 20/11/2012: CAMERA DEI DEPUTATI – PUBBLICATA LA PETIZIONE AMEV

CAMERA DEI DEPUTATI petizione nr.1678
(LEGGI IL RESOCONTO)
Si informano gli associati che tutte le petizioni pervenute all’Ufficio Testi Normativi della Presidenza della Camera dei Deputati verranno trasmesse alla XII Commissione Affari Sociali.
La Segreteria della Commissione raccoglierà le istanze originali inviate dagli interessati, provvederà a contarle e le insererirà in un unico fascicolo che verrà messo a disposizione dei Parlamentari. L’AMEV sorveglierà che i Parlamentari della Commissione si impegnino concretamente e rapidamente per risolvere i delicati problemi sollevati da una straordinaria quantità di associati danneggiati dalle strutture sanitarie.
L’AMEV, quale prima firmataria dell’atto, si dichiara disponibile ad integrare il contenuto della petizione con ulteriori istanze particolari che verranno segnalate dagli interessati alla Segreteria.

PostHeaderIcon PETIZIONI Comunicato 16 novembre 2012

PETIZIONE al PARLAMENTO sui RISARCIMENTI, INDENNIZZI AI CONGIUNTI, Revisione importi proposti, estensione soggettiva ad emotrasfusi vaccinati e talidomidici finora esclusi ed ai genitori e congiunti, ABOLIZIONE PRESCRIZIONE E DECADENZA.
Nella seduta del 15 novembre 2012 la PETIZIONE Amev è stata annunciata in aula alla Camera dei Deputati e pubblicata negli atti parlamentari col nr. 1678.

PostHeaderIcon 8 nov 2012 CAMERA DEPUTATI interpellanza e discussione

Diffondiamo il recente dibattito parlamentare sul RITIRO cautelativo dei VACCINI dal commercio
Clicca su questo link per leggere il resoconto della discussione in assemblea.

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