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3/05/2024 – CORTE DI CASSAZIONE APPLICA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. SARA’ POSSIBILE RINNOVARE DOMANDE DI INDENNIZZO GIA’ SCADUTE.

Il Ministero della Salute aveva riconosciuto il nesso causale tra il vaccino inoculato e la patologia indicata in ricorso e che la natura assistenziale del diritto in questione ne determinava l’imprescrittibilità e la operatività della decadenza limitatamente al triennio antecedente alla presentazione della domanda; conseguentemente, aveva riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e cioè dal (Omissis);

con sentenza n. 432 del 2015, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero della Salute nei confronti degli odierni controricorrenti, genitori e legali rappresentanti della figlia minore, avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato il medesimo Ministero, in relazione alla somministrazione alla bambina del vaccino trivalente (anti morbillo, parotite e rosolia)

alla corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legge per le patologie della I categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,

ed all’importo aggiuntivo una tantum, corrispondente al 30% per ogni anno, dell’indennizzo dovuto ai sensi della L n. 210 del 1992, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio);

la Corte territoriale ha rigettato il motivo d’impugnazione basato sul decorso del termine triennale previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 (essendo la domanda stata presentata in data (Omissis), a fronte della conoscenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra vaccinazione e danno collocabile temporalmente alla data del (Omissis), quando i genitori ebbero conoscenza della diagnosi di encefalopatia post vaccinica) ed ha confermato la sentenza del Tribunale la quale aveva dato atto che in data (Omissis);

la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L 25 febbraio 1992, n. 210, art. 3, comma 1 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole “conoscenza del danno”, non prevede “e della sua indennizzabilità”.

Motivi della decisione:

con l’unico motivo di ricorso, il Ministero della Salute lamenta la violazione e la falsa applicazione della L n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che la domanda di indennizzo era stata presentata tardivamente rispetto al termine perentorio di tre anni previsto dalla citata disposizione, decorrente dal momento in cui gli interessati acquisiscono conoscenza del danno e del nesso di causalità intercorrente tra la vaccinazione ed il danno; in particolare,

DANNI PROVOCATI DAL VACCINO

 la somministrazione del vaccino era avvenuta il (Omissis) ed a distanza di 11 giorni, la bambina aveva mostrato disturbi della deambulazione con disequilibrio e perdita delle forze dell’arto inferiore e superiore sinistro, accompagnata da sonnolenza, irritabilità, ridotto interesse per il contesto e regressione del linguaggio.

Da tali sintomi, a seguito di ricovero e ripetuti esami, era derivata la diagnosi di encefalopatia post vaccina, come attestato dalla scheda di dimissioni (Omissis) versata in atti;

nel (omissis), la Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile aveva accertato la totale invalidità con la medesima diagnosi; da ciò il determinarsi della definitiva decadenza, in piena coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 342 del 2006 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7240 del 2014);

Il ricorso ha superato il vaglio di ammissibilità e va deciso nel merito;

in punto di fatto è stato già ritenuto incontrovertibile, che la piena consapevolezza del danno subito dalla minore e della sua derivazione causale dal vaccino fosse presente sin dal (Omissis), mentre la domanda amministrativa fu presentata il (Omissis), quando i tre anni previsti dalla n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, erano certamente decorsi;

alla luce dell’intervento della Corte costituzionale sopra ricordata, che, con sentenza additiva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole “conoscenza del danno”, non prevede “e della sua indennizzabilità”, non vi è dubbio che nessun termine decadenziale poteva iniziare a decorrere prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 2012; che ha esteso l’indennizzo ai danni derivati da vaccinazioni non obbligatorie

la Corte Costituzionale, sottolineate le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla L n. 210 del 1992,

ha ritenuto che la conoscenza del danno, (che segna il dies a quo del triennio perla presentazione della domanda amministrativa),

suppone che “(…) il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell’esteriorizzazione della menomazione permanente dell’ integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell’azionabilità del diritto all’indennizzo(…)”;

Pertanto, la L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, ove dispone che:

“il termine di tre anni per la presentazione della domanda, pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”, ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari, aggiunta dalla sentenza di illegittimità costituzionale, decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno”,

pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l’esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del “patto di solidarietà” sotteso alla pronuncia additiva.

L’impossibilità di presentare la domanda volta all’indennizzo dei danni da vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia in un periodo precedente alla pubblicazione della sentenza n. 107 del 2012, (così come resa evidente dalla previsione del termine decadenziale di cui al censurato della L n. 210 del 1992, art. 3, comma 1),

 si pone in contrasto con i richiamati artt. 2 e 32 Cost.

E anzi, alla compressione del diritto a ottenere l’ indennizzo nella fase antecedente alla sentenza n. 107 del 2012

si unisce l’illogica pretesa che gli interessati rispettassero un termine per la proposizione di una domanda relativa a un indennizzo per il quale, al momento in cui ebbero conoscenza del danno, non avevano alcun titolo.

L’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, pertanto, di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dalla L n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno.

Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 c.c. (…)”; dall’applicazione della nuova formulazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, alla presente fattispecie,

discende con chiarezza che nessuna decadenza può essersi realizzata, giacchè la domanda di riconoscimento del diritto ha preceduto il momento in cui, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 2012, la lesione subita è divenuta oggettivamente indennizzabile; il motivo di ricorso risulta quindi infondato e va rigettato e va confermata la sentenza della Corte d’Appello che condanna il Ministero della Salute a pagare l’indennizzo richiesto ai sensi della legge 210/1992 per il danno da vaccinazione trivalente.

PostHeaderIcon CAMERA DEPUTATI – XII Commissione Affari Sociali – vaccinazioni CORTE COSTITUZIONALE

Diffida ad applicare sentenza CORTE COSTITUZIONALE nr 35 del 6-3-2023 per abolire prescrizione delle domande di indennizzo x danni da vaccinazioni e trasfusioni.

DIFFIDA alla CAMERA DEPUTATI

XII Commissione Affari SociaII

R O M A

Onorevole Presidente,

scrivo in qualità di Presidente dell’Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati di Firenze.

Formulo ultertire istanza a codesta Commissione XII di essere audito in merito alla applicazione della sentenza nr. 35 / 2023 della Corte Costituzionale che ordina al Parlamento l’abolizione dei termini fissi di decadenza e prescrizione per le domande di indennizzo relative ai danni da vaccinazione e trasfusioni .

Allego certificato di trasmissione e lettura della mia precedente email, rimasta finora priva di riscontro.

Rammento all’Ill.mo Sig. Presidente che la legge concede al Parlamento ed al Governo uno spatium deliberandi di 120 giorni per applicare i principi stabiliti nelle sentenze della Corte Costituzionale.

I termini sono ampiamente ed inutilmente trascorsi e pertanto, in mancanza di concreta attivazione delle competenze di codesta Commissione XII mi vedrò costretto ad attivare ricorso per ottemperanza innanzi al Presidente della Repubblica, per ottenere la fissazione della discussione della sentenza nr 35-2023 che giace inattuata.

In attesa di cortese risposta alla presente porgo rispettosi saluti.

Il Presidente AMEV Firenze

Avv. Marcello Stanca 

PostHeaderIcon 21/11/2017 Manifestazione internazionale per la libera scelta vaccinale

Si comunica che AMEV Firenze ha organizzato una grande manifestazione nazionale per protestare contro le determinazioni del Ministro della Salute, On.le Beatrice Lorenzin, che ha imposto con decreto legge l’obbligo di somministrare 10 vaccinazioni obbligatorie negli asili e nelle scuole, punendo l’obiezione dei genitori con esclusioni e sanzioni.
Potete leggere in questo link il programma della manifestazione.
AMEV è intervenuta in Corte Costituzionale contro il Ministro della Salute chiedendo l’annullamento della legge n. 119/2017 e la sospensione di ogni obbligo e sanzione.
La Corte Costituzionale ha fissato udienza pubblica per il prossimo 21 novembre.
AMEV ha ritenuto opportuno raccogliere tutte le voci di protesta delle Associazioni Nazionali e gruppi spontanei di genitori invitando tutte le coscienze consapevoli e prudenti a manifestare pubblicamente il proprio dissenso comparendo a Roma, in Piazza della Bocca della Verità dalle ore 14,00 alle ore 19,00 per esprimere dal palco tutte le ragioni di protesta contro una imposizione viziata di incostituzionalità, ed attendere tutti uniti il verdetto della Corte Costituzionale sulla richiesta di annullamento del decreto legge e della legge di conversione.
Sono moltissime le realtà associative che convergeranno a Roma da ogni regione italiana e sarà una grande occasione per dimostrare la dignità dell’intelligenza, della verità scientifica e della prudenza consapevole contro una politica di oppressione e di aggressione alle libertà costituzionali delle famiglie.
Vi aspetto numerosi

Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon 20 ottobre 2016: Corte d’Appello di Ancona “i magistrati creano nuova possibilità di indennizzo per inefficacia dei vaccini, senza limite di tempo”.

L’AMEV è lieta di annunciare la pubblicazione di una sentenza innovativa nell’ordinamento e nella giurisprudenza italiana.
Il caso esaminato dalla sentenza è quello di un giovane che aveva richiesto l’indennizzo vitalizio e gli arretrati per aver perduto l’udito dopo una vaccinazione.
Il Ministero della Salute ha contestato l’esistenza del nesso causale ed ha negato il diritto all’indennizzo.
L’AMEV, rappresentata dall’Avv. Marcello Stanca, ha sostenuto che il diniego di indennizzo non appariva conforme ai principi costituzionali di tutela della salute poiché lo Stato deve essere ritenuto responsabile non soltanto nel caso di contagio o effetto collaterale di vaccini obbligatori o non obbligatori, ma anche nel caso di epidemia indotta dall’uso dei vaccini, che si è rivelata lesiva nei confronti dei cittadini non immunizzati.
Il Tribunale ha inoltre stabilito, con pronuncia passata in giudicato, che non è applicabile alcuna decadenza alla domanda di indennizzo prevista dalla legge 210/1992.
La conseguenza di questa pronuncia è estremamente importante poiché tutti coloro che hanno visto respingere la propria domanda di indennizzo poiché non erano riusciti a provare, anche in causa, il contagio direttamente derivante dal vaccino inoculato, in qualunque epoca, potranno riproporre la domanda di indennizzo dimostrando che la vaccinazione è stata inefficace.
La Segreteria AMEV è a disposizione degli interessati per ogni informazione e per fissare un incontro.
Il Presidente, Avv. Marcello Stanca
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PostHeaderIcon 13 novembre 2013

Si informano i soci AMEV che in data 12 novembre 2013 il Presidente dell’AMEV, è stato ricevuto dal Ministero della Salute insieme ai Parlamentari Onorevoli Alfonso Bonafede, Giulia Di Vita (M5S) per esaminare lo stato dei pagamenti relativi ai danni da vaccinazione, talidomide e trasfusione.
Il testo del comunicato riassuntivo dell’incontro sarà diffuso tramite i canali parlamentari e pubblicato anche su questo sito.

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