Archivio di Luglio 2023
3 ottobre 2023 – AGGIORNAMENTI – LEGGE 210/1992 e MODIFICHE ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.
3 ottobre 2023 AGGIORNAMENTI – LEGGE 210/1992 e MODIFICHE ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.
è IMPORTANTE attivarsi ed agire insieme nella prima settimana di LUGLIO, scrivere al Parlamento per SORVEGLIARE i DEPUTATI.
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale nr. 35/2023 e L. 210/1992. Petizione al Parlamento.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..
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chiede
alla XII Commissione Affari Sociali di voler calendarizzare la discussione della applicazione della sentenza nr 35/2023,
applicare i principi della sentenza ed annullare i termini temporali triennali disposti dall’art. 3 della legge 210/92 dichiarando procedibili le domande di indennizzo presentate da tutte le categorie indicate, beneficiarie di indennizzo;
concedere audizione ad AMEV Firenze, ed accogliere le istanze di rettifica della legge 210/1992 esposte nelle considerazioni redatte da AMEV Firenze;
Autorizzo la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica Italiana al trattamento dei miei dati personali al fine della registrazione della istanza del sottoscritto negli atti della Camera o Senato
Data Firma
E’ già successo nella precedente legislatura che i Deputati hanno illuso i danneggiati da vaccinazione lasciando sepolta una proposta di Legge nr 1069 (che trovate allegata in questa cartella di Google Drive)
Richiamo l’attenzione dei cittadini e soci AMEV, danneggiati da vaccinazioni/trasfusioni e contagiati da sangue infetto, sul fatto che è imminente l’esame da parte della Camera Deputati, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, per la rettifica parlamentare della legge 210/1992, resa necessaria dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 35/2023 del 6 marzo 2023.
La Corte Costituzionale ha dichiarato contrario alla Costituzione l’art. 3 della legge 210/1992, nella parte in cui non ha previsto che il termine triennale per presentare domande di indennizzo vitalizio ed arretrati decorra dalla manifestazione della lesione, (avvenuta spesso molti anni indietro) invece che dalla acquisita consapevolezza della sua indennizzabilità.
Tuuti siamo a conoscenza del fatto che i danneggiati hanno avuto da sempre il problema di non aver trovato un medico disposto ad attestare l’esistenza, anche soltanto probabile, di un nesso di causa-effetto tra le vaccinazioni o trasfusioni somministrate dalle strutture sanitarie, e le lesioni subite da fattori virali, oppure da reazioni abnormi dell’organismo.
La Corte Costituzionale ha imposto al Parlamento, tramite la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il compito di elaborare la rettifica alla legge 210/1992, DOPO ben 40 anni dalla sua esistenza, è obbligata a inserire nel calendario dei provvedimenti da adottare, la discussione sul nuovo testo della legge 210/1992 che dovrà essere reso compatibile con i principi costituzionali della inviolabilità del diritto alla salute.
In parole semplici la Commissione Affari Sociali dovrà esercitare obbligatoriamente il suo potere di rettifica per FISSARE un NUOVO TERMINE di decadenza, per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei cittadini danneggiati da vaccinazione o trasfusione, e dagli operatori sanitari, che abbiano avuto contagio da sangue o strumenti infetti.
La ragione per cui richiamo l’attenzione degli interessati risiede nella necessità di attivarsi, per manifestare il proprio interesse e far sentire la propria voce, con opportune e formali richieste scritte dirette alla Commissione Affari Sociali, cioè a tutti i suoi componenti (che oggi sono 28 Deputati).
La manifestazione di attenzione che l’AMEV sollecita, è resa NECESSARIA poichè esiste il rischio che nel momento della discussione in Parlamento, e della redazione della rettifica legislativa, vengano usati termini non pienamente conformi a quanto deliberato dalla Corte Costituzionale, per scarsa conoscenza della materia da parte dei parlamentari.
Il sospetto sulla serenità di esamme e di giuidizio dei Parlamentari, sorge spontaneo se pensiamo alla diffidenza diffusa dai media nella popolazione, nel periodo del COVID, contro chiunque abbia lamentato di aver subito danni da vaccini e trasfusioni, (come se i danneggiati ed i dissenzienti fossero nuovi untori della peste e di altre epidemie)
E’ assolutamente necessario far comprendere ai parlamentari che il profilo di incostituzionalità della legge 210/92, individuato e censurato dai magistrati della Consulta, deve essere oggi corretto, ed applicato a favore di tutti i destinatari della legge 210/1992.
Sottolineo la necessità che la nuova correzione legislativa si estenda a tutta la platea dei beneficiari della legge 210/92, e non soltanto ad una categoria.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una domanda di indennizzo presentata dai genitori di una bambina cerebrolesa, danneggiata nei primi anni del 2000, domanda che il Ministero della Salute ha ritenuto scaduta, mentre non è mai scaduto il danno permanente che il Consulente Medico Legale nominato dal Giudice, ha collegato indiicato come causato dalla vaccinazione, con perizia indiscutibile.
Voglio sottolineare che la Corte Costituzionale non ha consentito di dare la parola, nell’aula di giudizio, alla Associazioni dei danneggiati, mantenendo un orientamento restrittivo che la Consulta ha sempre tenuto contro l’ascolto delle rappresentanze sociali.
Vi chiedo di concentrare l’attenzione sul fatto che la barriera contro la richiesta di ascolto delle rappresentanze dei danneggiati dirette alla Commissione, non può esistere in Parlamento, che deve rispettare i principi del pluralismo rappresentativo. Quindi, è opportuno, ma anche necessario, che tutti i danneggiati finora esclusi dall’indennizzo per asserita scadenza dei termini temporali pretendano di essere rimessi in termini anche se il diniego dell’Amministrazione fosse intervenuto in sede di ricorso gerarchico ovvero in sede giudiziario.
Voglio precisare, a questo proposito, una novità importante espressa dalla Corte Costituzionale nella parte finale della sentenza nr 35/2023, dove respinge l’eccezione di “timore di spesa eccessiva”, sollevata dagli avvocati dello Stato che rappresentavano la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute.
I Magistrati della Corte hanno respinto l’eccezione ministeriale, di natura finanziaria, sentenziando che, nel caso di lesione del diritto alla salute, devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa.
Ripeto: devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa!
Premessi questi principi che sono stati dichiarati intangibili nella sentenza della Consulta, (e visto anche con quale disinvoltura vengono assegnati fondi pubblici per le ragioni più disparate), richiamo l’attenzione di tutti gli interessati che oggi, esiste la concreta possibilità per le vittime della sanita’ di Stato, di ottenere finalmente quella giustizia solidaristica che per 40 anni dal 1992, è stata negata dalle istituzioni ai danneggiati, ignorati, derisi, e messi alla gogna sui media. L’Abolizione dei termini di decadenza e prescrizione per i danni da vaccini e trasfusioni, invocati per 4 decenni dalle ASL contro il legittimo interesse dei cittadini, deve essere dichiarata, una volta per tutte, dal Parlamento con una norma chiara e definitiva.
Questa affermazione di rispetto per il diritto costituzionale alla salute, comporta l’obbligo per ASL, Regioni e Ministero della Salute, di accettare sempre e comunque le segnalazioni di danno dei cittadini e di esaminare senza ritardi le domande di erogazione di un equo indennizzo.
La Corte Costituzionale, ammettendo e censurando il colpevole disinteresse delle istituzioni nei confronti dei danneggiati dalla Sanità Pubblica,, contro la Carta Costituzionale, consentirà la rinascita del diritto all’indennizzo a favore dei cittadini finora esclusi.
La Commissione parlamentare Affari Sociali, dovrà riconoscere, per ora e per sempre, il diritto all’esame delle domande, per lesioni antiche e recenti, e dovrà riconoscerlo nei confronti di tutte le categorie civili, sanitarie, militari e del volontariato, poiché il giudizio di incostituzionalità ha prodotto una sentenza molto chiara sulla abolizione del principio dei termini di decadenza, dichiarati illegittimi.
La decadenza e prescrizione prevista dalla Legge 210/92 deve essere annullata non soltanto per i danneggiati da vaccinazione, ma anche per tutte le altre categorie civili, professionali o militari.
Esiste inoltre una Ragione SCIENTIFICA per la dichiarazione generale della nullità di ogni decadenza o prescrizione, che illustro brevemente.
Il rigetto preliminare ASL di esaminare le domande di indennizzo, presentate finora oltre il termine di decadenza illegittimo, ha impedito alle Amministrazioni di redigere una statistica realmente attendibile sui danni provocati da vaccinazioni o trasfusioni, fondata sulle segnalazioni di eventi avversi contenute nella documentazione sanitaria allegata alle domande respinte. La statistica sanitaria dei dati, avrebbe dovuto costruire rendere la banca dati dell’AIFA completa ed affidabile, ma purtroppo ciò non è avvenuto, anche a causa dello scetticismo invocato dai virologi televisivi contro i danneggiati, non è stata integrata dal 2021 ad oggi, con i dati aggiornati anche con i danni provocati dalle vaccinazioni anti COVID, somministrate a tutte le categorie di cittadini di ogni età, compresi gli anziani ed i soggetti portatori di malattie rare.
La martellante campagna radiotelevisiva sanitaria, ha avuto l’effetto di diffondere una sorta di chiamata alle armi contro i dissenzienti scientifici, che invece erano soltanti testimoni viventi di danni riscontrati sulla propria persona.
La campagna sanitaria ha assunto il valore di una campagna diretta contro i dissidenti politici di qualsiasi livello di istruzione, e di qualsiasi estrazione sociale.
E’ un dato di fatto che l’ostracismo sanitario ordinato contro i cittadini che si dichiaravano prudenti, consapevoli, (o peggio, danneggiati da vaccinazioni) ha armato una crociata mediatica in campo nazionale ed internazionale, (ben alimentata), che ha provocato conflitti sociali a livello di comunità scolastiche, familiari, sportive, lavorative.
Ma, soprattutto, il clima di intolleranza e di sospetto contro una minoranza sociale di persone innocue ed innocenti, ha reso vuota di significato la stessa funzione di banca dati scientifica, assegnata all’Agenzia Italiana del Farmaco, che è stata di fatto ostacolata nella raccolta e conservazione dei dei dati sanitari, che non sono pervenuti all’AIFA pechè rtenuti, ab origine, provenienti da fonti non affidabili (quali sono stati considerati i cittadini asseritamente lesi da vaccini.
Ritengo che l’AIFA avrebbe dovuto prima raccogliere le testimonianze delle lesioni, archiviarle in banca dati, studiarle, verificarle e, soltanto in una seconda fase, emettere giudizi discriminatori contro i “testimoni viventi” dei danni.
Non mi risulta che l’AIFA sia sempre intervenuta in ogni giudizio che avesse ad oggetto la richiesta di indennizzo per danni da vaccinazione, derivati sia da anti-Covid, sia da altri vaccini.
Il mancato rispetto dell’obbligo di presenza in causa dell’AIFA, introdotto nell’ordinamento dalla legge Lorenzin, non ha certamente potuto confortare le decisioni dei Magistrati, poiché l’AIFA, nei casi in cui è stata convocata in giudizio, ha potuto offrire una statistica certamente incompleta, poichè la casistica raccolta non era aggiornata con l’elenco degli effetti collaterali, riferito ad un arco temporale, dal 1958 ai giorni nostri, che doveva necessariamente risalire agli anni 60, data a partire dalla quale sono state introdotte nell’uso comune le vaccinazioni pediatriche per le quali ancora oggi le ASL ricevono richieste di riconoscimento dell’indennizzo.
Altra conseguenza della mancata istruttoria medico-legale, è stata la mancata raccolta di dati di lesioni subìte, per tutte le domande presentate ai sensi della legge 210/92.
Il rigetto per scadenza dei termini temporali triennali, disposta dalle ASL a tutti i casi disciplinati dalla legge 210/92,
(termini contati dalla data del fatto lesivo, anche remoto, e non dalla acquisita consapevolezza del nesso di causa-effetto), ha penalizzato le statistiche degli eventi avversi provocati da emotrasfusioni, trapianti di organi, contagio da strumenti infetti, che non sono stati doverosamente registrati, proprio a casa della scadenza dei termini.
Ricordo la proposta di legge 1069 rimasta sul tavolo della XII Commissione per tre anni senza mai essere discussa.
Questo provvedimento legislativo apriva finalmente le porte al riconoscimento del danno “esistenziale familiare” dei congiunti che hanno prestato assistenza ai cittadini danneggiati da vaccinazioni e dal sistema sanitario, ma sono stati esclusi dall’indennizzo a causa del rigetto della domanda del familiare direttamente colpito dalla somministrazione del vaccino, o dalla trasfusione, per la semplice scadenza dei termini temporali, non decorrenti dalla consapevolezza, scientifica e giuridica, della indennizzabilità.
Chiedo pertanto a tutti gli interessati soci AMEV di completare e trasmettere all’AMEV, indirizzo mail (amevfirenze@gmail.com) email ai parlamentari della XII Commissione Affari Sociali presso la Camera dei Deputati per pretendere il concreto rispetto dei principi imposto dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza di riaprire per sempre i termini per richiedere l’indennizzo.
Vi chiediamo di trasmettere il modulo completato e firmato all’indirizzo email: camera-deputati@amevfirenze.it
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