Archivio di Ottobre 2024
16/10/2024 – Aggiornamento condizioni per nuove richieste lesioni da vaccinazione.
L’Amev informa i soci ed i sostenitori dell’Associazione che stiamo monitorando le notizie comparse sul WEB relative alle segnalazioni di gravi effetti avversi subiti sul territorio nazionale da parte di cittadini che hanno lamentato lesioni di vario tipo successive alla somministrazione divaccinazioni anti covid.
E’ stato necessario attendere finora poiché la Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia con una sentenza del 6/03/2023 che richiede una applicazione tramite esplicita legge attuativa proposta dalla XII Commissione Affari Sociali ed approvata dal Parlamento previa assenso della Commissione Bilancio e della Commissione Affari Costituzionali.
Questi passaggi non si sono ancora realizzati nonostante io abbia sollecitato e diffidato sia la Commissione parlamentare competente sia la Presidenza della Repubblica per mancato adempimento del Regolamento parlamentare.
Il punto cruciale che richiede il passaggio parlamentare è quello relativo alla proponibilità delle domande per effetti collaterali ignoti da vaccino anti covid.
Il dibattito medico legale attualmente diffuso dalle Autorità sanitarie nazionali o regionali esclude in linea generale, l’automatico riconoscimento di nesso causale ipotizzabile nel caso di manifestazioni cliniche – patologiche cronologicamente successive alla somministrazione dei vari tipi di vaccini.
Sono stati segnalati casi di reazioni autoimmuni a carico dell’apparato muscolare o articolare, così come sindromi patologiche dermatologiche o funzionali. Hanno lamentato peggioramenti anche le persone affette da autismo che segnalano lesioni cronologicamente successive ai vaccini attualmente in uso. Segnalo che l’autismo non è considerato dalle Autorità Sanitarie una condizione personale di controindicazione al vaccino.
Anche la perdita di peso, ovvero l’alopecia non è ritenuta ufficialmente una lesione da vaccino anticovid. In ogni caso la proponibilità della domanda è legata alla possibilità di configurare sulla persona richiedente l’indennizzo, una patologia irreversibile che possa essere inquadrata in una delle otto categorie di lesioni previste dal DPR 834/1981.
L’importanza della sentenza nr. 35 della Corte Costituzionale consiste nell’affermazione del principio che la persona che lamenta una lesione conseguente a vaccinazione deve segnalare la certificata irreversibilità della patologia, e deve indicare, tramite medico legale, l’ascrivibilità della patologia “consolidata” e la sua corrispondenza ad una delle patologie che siano, da un lato presenti nella tabella A, allegata al DPR 834/1981, e dall’altro non escluse dal vademecum degli effetti collaterali pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2017 ed aggiornato successivamente. In questo quadro di resistenza istituzionale all’ammissione delle conseguenze indicate dalle persone che si ritengono danneggiate, esiste però una ragione di buona speranza.
Il termine di decadenza per la proposizione delle domande è stato dilatato da una pronuncia della Consulta. La Corte Costituzionale ha stabilito che il termine iniziale per presentare domanda di lesione da vaccinazione decorre non dalla data della manifestazione della lesione, ma dalla data in cui un accertamento medico legale configuri e dimostri il meccanismo patogenetico che ha provocato gli effetti avversi per i quali si chiede l’indennizzo. Cio’ puo’ avvenire anche a distanza di anni dalla manifestazione dell’effetto avverso poiché è necessario raccogliere, nel tempo molteplici segnalazioni di effetti avversi che presentino elementi di analogia. Lo stesso documento ricostruttivo medico legale deve recare l’indicazione della irreversiblità della lesione, e deve espressamente inquadrare la manifestazione patologica attuale in una delle categorie previste dal DPR 834/1981, ovvero indicare l’analogia con una delle ipotesi contemplate. Il termine per proporre la domanda, ed ottenere gli arretrati, comincia a decorrere dalla data in cui il medico legale attesta la indennizzabilità del danno da vaccino, sia sotto il profilo del meccanismo biologico innescato, sia sotto il profilo della specifica ascrivibilità tabellare.
Chiarisco che la mancata attuazione della sentenza costituzionale da parte della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati non permette direttamente alle ASL di indennizzare le nuove domande relative ai danni da anti covid poiché lo Stato non ha trasferito alle Regioni ed alla ASL le risorse finanziarie necessarie per sostenere il peso economico dell’accoglimento delle domande.
Invito pertanto gli interessati ad informarsi se un medico legale di propria scelta, che ha visitato la persona e rilevato la lesione, puo’ redigere un elaborato corredato degli argomenti predetti, specificando il nesso causale, il meccanismo patogenetico con riferimento alla lesione inserita nella tabella delle patologie e dichiarata irreversibile anche in seguito alle cure proposte e praticate nel tempo. La Corte Costituzionale ha voluto sentenziare nel senso possibilista relativo alle lesioni non confortate da letteratura medica pregressa, consentendo la dilatazione dei termini triennali per la presentazione delle domande. I termini decorrono dalla data dell’accertamento medico legale che possa essere esaminato dalla Commissione Militare Ospedaliera designata dalla legge. Sarà possibile procedere con mandato specifico, per coloro che potranno ricostruire il quadro medico legale relativo alla ricostruzione del nesso causale ed alla indicazione della patologia, alla dichiarazione di irreversibilità ed alla sua ascrivibilità tabellare. I documenti sanitari e referti costituiscono la prima parte della istruttoria che descrive la storia clinica. La seconda parte invece, cio’ la valutazione medico legale completa il quadro istruttorio utile per procedere all’esame amministrativo della domanda presso la ASL competente.
Rappresento che i miei solleciti al Parlamento possano servire a trovare adeguata copertura nella legge finanziaria attualmente sottoposta all’esame del Parlamento. L’Amev rimane a disposizione degli interessati per l’assistenza istruttoria necessaria.
Il Presidente
Avv. Marcello Stanca