Montecitorio 21 marzo VIDEO
Ecco il Video intervista a Montecitorio Avv. Marcello Stanca Clicca quivideo montecitorio
CAMERA DEI DEPUTATI. Il prossimo 21 marzo ore 15,00 l’Amev parteciperà a Roma in Piazza Montecitorio alla manifestazione nazionale.
ELENCO DEPUTATIelenco deputatiCOME ARRIVARE ALLA MANIFESTAZIONE
– da stazione Roma Termini: raggiungere il Piazzale antistante (Piazza dei 500) e prendere il bus n. 85 direzione Arco di Travertino
Scendere alla fermata S. Claudio (dopo 6 fermate; percorso di circa 8 minuti)
Procedere a piedi (per c.a. 4 minuti da Piazza S. Claudio in via del Tritone verso Largo Chigi (Galleria Alberto Sordi).
Svoltare a sinistra ed imboccare via del Corso e a destra Piazza Colonna e Montecitorio
I partecipanti potranno sostare alle transenne che verranno posizionate in Piazza Montecitorio dal lato opposto alla facciata del Parlamento, ci saranno anche agenti di controllo.
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PRESENTAZIONE INIZIATIVA
Gentili Associati AMEV,
desidero ringraziarVi innanzitutto per la costante attenzione che dimostrate tutti i giorni alle comunicazioni relative alle conseguenze dei vaccini nella vita quotidiana di molte famiglie.
Anche quest’anno ho provato a redigere un bilancio morale della evoluzione legislativa e giudiziaria più recente per valutare la parallela evoluzione della civiltà delle risposte che le famiglie pretendono da molti decenni.
Credo di poter affermare che la Magistratura ha percorso un cammino più rapido dei pregiudizi della medicina ufficiale, tanto da riconoscere spesso i danni da vaccino negli stessi casi in cui le autorità sanitarie li hanno negati e disconosciuti.
In particolare devo dare atto che molte famiglie vivono purtroppo in una zona d’ombra nella quale i medici non hanno il coraggio di riconoscere la responsabilità dei farmaci e le insidie inevitabilmente nascoste per anni, che tuttavia manifestano la loro presenza e la loro triste efficacia con effetti collaterali che non risultano rilevanti per le statistiche sanitarie, ma risultano devastanti nella statistica di ciascuna famiglia.
Di fronte a questa doppia verità scientifica e sociale sarebbe auspicabile che la politica assuma una posizione chiara, positivamente orientata verso l’aiuto dei cittadini che vivono la sfortuna degli effetti collaterali dichiarati inspiegabili.
Purtroppo è sotto gli occhi di tutti la confusione politica che regna in Parlamento e l’assenza di una coalizione alla quale fare riferimento per richiedere ed ottenere la codificazione di un meccanismo di giustizia sociale che possa portare veramente sollievo in ciascuna delle famiglie che vivono il dramma della disabilità regalata dallo Stato con farmaci gratuiti.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a esternazioni sorprendenti e raccapriccianti da parte del Presidente della Repubblica e del Presidente della Camera i quali si sono permessi di affermare in veste ufficiale che i vaccini sono sicuri come l’acqua potabile e che i danneggiati da vaccino sono invenzioni metropolitane e bufale del web e dei social.
Tutti noi sappiamo che ciò non è vero e ne sono prova le sentenze di condanna ottenute contro il Ministero della Salute e le ASL, nonché i 620 casi di risarcimenti dichiarati dal Ministro in Parlamento in risposta ad una interrogazione dello scorso 15 dicembre.
Di fronte a questi attacchi delle Istituzioni c’è da temere che si possa arrivare anche a rivedere gli indennizzi già pagati ed a rendere impossibile per i futuri danneggiati di accedere al risarcimento previsto dalla legge.
Ancora più riprovevole appare la scelta politica di non richiedere alle case farmaceutiche alcun contributo di responsabilità nel pagamento dei danni da vaccini che sono stati già accertati e che lo saranno in futuro.
Questo negazionismo di una vera e propria strage di innocenti che si vorrebbe coperta dal segreto di Stato non può essere tollerato.
Continuare a negare l’esistenza e la risarcibilità dei danni da parte delle Istituzioni è un comportamento che offende anche la memoria dei molti bambini resi invalidi e addirittura deceduti per aver creduto alle promesse di innoquità dei vaccini diffuse dalle autorità sanitarie e dai medici trasformati in esecutori di silenziose sentenze di condanna che nessuno vorrebbe vedere pubblicate. E’ ancora pendente alla Camera dei Deputati la discussione del Progetto di Legge n. 2268, proposto dall’AMEV per risarcire il danno subito dai congiunti dei danneggiati, per il quale chiederemo ragione dell’inerzia del Parlamento nell’esame e nella votazione del provvedimento legislativo.
Purtroppo l’offensiva studiata dal Ministero della Salute e dalle Regioni sta diventando in questi giorni ancora più incisiva e sofisticata poiché gli ordini dei medici, con il plauso delle case farmaceutiche, hanno minacciato di radiare dall’ordine professionale i medici che si permetteranno di insinuare nella mente degli assistiti il dubbio sulla innoquità dei vaccini, nonostante spesso ci siano ragioni oggettive che consigliano prudenza nella somministrazione.
Sono stati recentemente attaccati professionisti di lunga esperienza che per anni hanno affiancato le famiglie dei danneggiati ottenendo positivo riconoscimento dei danni subiti da bambini, adolescenti e adulti.
L’attacco studiato contro i medici, colpevoli di aver messo in dubbio l’infallibilità della parola della scienza si è esteso senza alcun pudore e rispetto, anche nei confronti dei magistrati che hanno dato ragione alle richieste dei danneggiati da vaccino anche dopo aver esaminato, nel contraddittorio del processo le ragioni opposte dalle Amministrazioni al riconoscimento del vaccino come causa del danno,
Ebbene, questa deriva autoritaria appare in tutta la sua gravità come una invasione insopportabile della competenza della Magistratura, senza alcun rispetto del principio della separazione dei poteri.
Ma non solo. La pretesa di stabilire in maniera assoluta ed aprioristica le regole per raggiungere l’obiettivo della sanità della stirpe, rappresenta una aggressione gravissima alle libertà costituzionali di libera scelta terapeutica, sorretta dalla libertà di informazione e dalla libertà della ricerca scientifica.
Non è ammissibile che uno Stato che paga quasi 40 milioni di euro di risarcimento per danni da vaccino, ogni anno, si possa permettere di negare i danni, i dati di bilancio, e voglia ridurre al silenzio i danneggiati, i ricercatori, i Magistrati, e distruggere ogni traccia dei successi ottenuti dalle famiglie dei danneggiati, dopo anni di battaglie.
Lo Stato italiano vorrebbe coprire sotto il pesante telo del silenzio tutte le conquiste di verità fatte di lacrime, di notti insogni, di fatiche quotidiane decennali di figli e genitori, strappando dai libri di storia tute le pagine scomode per bruciarle nell’incerenitore della memoria collettiva.
La stessa sorte meritano i lamenti dei militari danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e dall’uso di proiettili radioattivi e nano particelle inalate durante le operazioni di pace.
L’intento comune perseguito dai generali e dagli alti funzionari innominabili, che muovono le pedine della verità ufficiale, è quello di impedire l’applicazione dei principi costituzionali che potrebbero comportare per lo Stato una spesa ben maggiore di quella attualmente sostenuta e di impedire che alti funzionari si vedano revocate dalla magistratura le promozioni che hanno finora ottenuto per aver fatto esercizio di omertà e pignola opera di insabbiamento della verità.
Non ho mai registrato, negli ultimi 10 anni, un tale clima di persecuzione contro i giudici, i militari, i genitori dei danneggiati ed i medici realizzato con dichiarazioni pubbliche ed offensive diffuse da alte cariche istituzionali.
Non possiamo quindi accontentarci di esprimere disappunto nei confronti della ASL della porta accanto ma è necessario rivolgere la nostra protesta nei confronti del cuore delle istituzioni parlamentari partecipando con la giusta fermezza ad una manifestazione pubblica, in Piazza del Parlamento a Roma dove potremo richiamare l’attenzione di tutte le forze politiche e degli organi di informazione per denunciare l’inaccettabile aggressione alla dignità dei malati e l’ingiusta mancanza di rispetto nei confronti della sofferenza. Contesteremo il disprezzo mostrato nei confronti del lavoro dei medici, degli avvocati e dei magistrati che hanno alzato scomode torri di resistenza civile, nel rispetto delle regole del gioco contro le aggressioni autoritarie delle istituzioni impazzite.
Per tutte queste ragioni Vi chiedo di sostenere le rivendicazioni di libertà e rispetto partecipando numerosi alla giornata di manifestazione nazionale per la libertà consapevole ed informata nella scelta sanitaria organizzata per il 21 marzo p.v. alle ore 15,00 in Piazza Montecitorio a Roma.
Abbiamo altresì richiesto il permesso di accesso alla “udienza generale di Papa Francesco” fissata per la mattina del 22 marzo.
Vi prego pertanto di confermare la vostra presenza per comunicare il numero dei partecipanti entro il 16 marzo.
L’iniziativa proposta è rivolta formalmente ai danneggiati da vaccinazione ed agli obiettori che intendono opporsi alla imposizione dei vaccini, ma costituisce una prova di mobilitazione organizzata che potrà essere ripetuta anche per i danneggiati da trasfusione e talidomide.
I primi hanno ragione di lamentare l’esclusione dalle transazioni per ragioni di prescrizione ed i secondi hanno giusti motivi di pretendere la retrodatazione dei risarcimenti fino alla data della lesione.
Le Associazioni organizzatrici hanno ritenuto opportuna una protesta tematica che consenta di provocare un intervento legislativo mirato come risposta alla presenza in Piazza ed alla particolare attenzione della stampa riservata, nei ultimi mesi, alle problematiche delle vaccinazioni per contingenti allarmi di epidemia.
Ricordo che il legislatore ha fissato il termine del 31/12/2017 per concludere l’istruttoria di 5000 pratiche di emotrasfusi e vaccinati che avevano agito per risarcimento prima della fine del 2007.
Non appare opportuno rallentare il corso dei pagamenti programmati dal Ministero entro la fine di quest’anno, cercando di inserire nella notevole quantità di danneggiati finora individuati, altre migliaia di nominativi comunque meritevoli di attenzione, dal prossimo anno.
Sottolineo queste considerazioni per dichiararmi ben consapevole delle aspettative di tutti i danneggiati finora esclusi dalla transazione per i quali confido nella apertura di una finestra di riconoscimento in occasione della prossima legge finanziaria pluriennale, che verrà predisposta entro settembre dal Governo tecnico.
Sicuramente i parlamentari con mandato prossimo alla scadenza si attiveranno per rispondere alle aspettative degli elettori danneggiati e ciò costituirà una importante occasione di rivendicazione dei diritti degli esclusi.
Certamente il successo della prossima manifestazione segnerà un percorso politico da ripetere al momento opportuno per la soddisfazione delle aspettative di migliaia di danneggiati ancora in attesa.
Vi prego di informarVi sugli sviluppi della manifestazione consultando il sito internet dell’associazione dal 25 marzo, anche al fine di evitare sovraccarico di richieste telefoniche che impedirebbero comunque una risposta a voce a tutti gli interessati.
Comprendo che molti genitori e danneggiati non potranno essere presenti per varie ragioni ma vi ricordo che il successo delle manifestazioni è direttamente collegato al numero di persone che partecipano alla manifestazione di Piazza e quindi sarebbe opportuno passare voce a chi possa almeno avvicinarsi negli orari della manifestazione per aumentare il numero delle presenze.
Le persone che sono impegnate potranno comunque, già da ora, dare segnale di attenzione collegandosi all’indirizzo internet che potete aprire con questo LINK nel quale è riportato il testo della legge presentata n Parlamento per obbligare lo Stato a pagare l’indennizzo a tutti i danneggiati ed ai loro familiari, senza scadenze temporali, e con giusto riconoscimento della misura del beneficio economico rapportato alla gravità della patologia provocata dai vaccini.
Pubblichiamo l’elenco dei Deputati della Commissione Affari Sociali ai quali potete scrivere per richiamare la loro attenzione
9 novembre 2016 – ISTANZA DI PROTESTA
Al PRESIDENTE della
XII Commissione Affari Sociali
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA
Oggetto: PDL CAMERA nr. 2268
DDL SENATO nr. 2351
Egregio Presidente,
Le scrivo per segnalare che la Sua Segreteria mi ha inviato una mail in data 10 marzo 2016 assicurandomi che sarebbe stata presa in considerazione la richiesta di inserire in calendario di discussione il predetto progetto di legge nr. 2268 che ha per oggetto :”Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché dei loro familiari“.
Sono quindi rimasto in attesa di Vostra conferma della meritevolezza della richiesta di esame, ma non ho ancora ricevuto da Codesta Commissione nessuna informazione.
Ho seguito e sto seguendo il confronto aperto sul referendum che, nelle intenzioni del Premier Matteo Renzi, dovrebbe servire per semplificare la macchina legislativa dello Stato poiché sembra rallentata dalla esistenza del Senato, quale doppio Organo di esame delle leggi.
Sinceramente la mia esperienza con Codesta Commissione mi insegna che il problema che il referendum intende risolvere non sembra affatto quello della procedura del doppio esame degli atti legislativi ma invece risiede nella totale inerzia della Commissione della Camera ad esaminare anche per la prima volta una proposta di legge.
Sono consapevole che le migliaia di persone che hanno sottoscritto ed inviato la Petizione di sollecito all’esame appaiono, agli occhi della Commissione, talmente abituate al dolore ed alla sofferenza che possono anche subire l’umiliazione di non ricevere una risposta.
Tuttavia ricordo a Codesta Commissione che gli stessi firmatari della petizione sono anche cittadini elettori.
Mi piacerebbe poter riferire ai migliaia di associati AMEV che la Camera è pienamente in grado di svolgere le Sue funzioni di istruttoria legislativa anche se esiste ancora il Senato.
Purtroppo il silenzio di Codesta Commissione XII mi porterà a confermare ai miei assistiti che il male dell’Italia non sta nella esistenza di due rami legislativi ma nella totale inefficienza della singola Camera dei Deputati che non è in grado di esercitare la propria funzione e nemmeno di informare i cittadini sulle ragioni della propria deludente inerzia.
Informo Codesta Commissione che, deluso dal Vostro silenzio, ho fatto depositare al Senato il PDL nr. 2351 del medesimo contenuto e tenore del PDL nr. 2268 poiché credo giusto fornire ai miei assistiti una speranza nel rimedio del doppio binario istituzionale che può consentire di ottenere dal Parlamento, cioè dal Senato, quella risposta che dalla Camera è mancata. Sarei contento se Codesta Commissione vorrà dimostrare concretamente ai miei assistiti che la Camera dei Deputati funziona davvero, e che il Senato è superfluo.
Ma ho bisogno di una risposta!
Ritengo opportuno segnalare questa mia perplessità invitandovi a considerare quanto vi ho esposto alla stregua del risultato di un sondaggio poco lusinghiero per Codesta Commissione e per l’operato dei suoi componenti.
I cittadini danneggiati da vaccinazione, trasfusione e talidomide, associati all’AMEV, e firmatari delle petizioni di ascolto continuano a credere nella possibilità di risveglio delle istituzioni che dormono e non mancheranno di promuovere con il voto referendario le forze politiche che si dimostreranno capaci di rispondere alle petizioni formalmente proposte.
Il Presidente AMEV
Marcello Stanca
20 ottobre 2016: Corte d’Appello di Ancona “i magistrati creano nuova possibilità di indennizzo per inefficacia dei vaccini, senza limite di tempo”.
L’AMEV è lieta di annunciare la pubblicazione di una sentenza innovativa nell’ordinamento e nella giurisprudenza italiana.
Il caso esaminato dalla sentenza è quello di un giovane che aveva richiesto l’indennizzo vitalizio e gli arretrati per aver perduto l’udito dopo una vaccinazione.
Il Ministero della Salute ha contestato l’esistenza del nesso causale ed ha negato il diritto all’indennizzo.
L’AMEV, rappresentata dall’Avv. Marcello Stanca, ha sostenuto che il diniego di indennizzo non appariva conforme ai principi costituzionali di tutela della salute poiché lo Stato deve essere ritenuto responsabile non soltanto nel caso di contagio o effetto collaterale di vaccini obbligatori o non obbligatori, ma anche nel caso di epidemia indotta dall’uso dei vaccini, che si è rivelata lesiva nei confronti dei cittadini non immunizzati.
Il Tribunale ha inoltre stabilito, con pronuncia passata in giudicato, che non è applicabile alcuna decadenza alla domanda di indennizzo prevista dalla legge 210/1992.
La conseguenza di questa pronuncia è estremamente importante poiché tutti coloro che hanno visto respingere la propria domanda di indennizzo poiché non erano riusciti a provare, anche in causa, il contagio direttamente derivante dal vaccino inoculato, in qualunque epoca, potranno riproporre la domanda di indennizzo dimostrando che la vaccinazione è stata inefficace.
La Segreteria AMEV è a disposizione degli interessati per ogni informazione e per fissare un incontro.
Il Presidente, Avv. Marcello Stanca
LEGGI articolo
27/7/2016 CAMERA DEPUTATI interrogazione Lorefice su indennizzi straordinari per i danneggiati da emotrasfusioni
Il Sottosegretario per la Salute, Vito De Filippo, ha risposto ieri, martedì 26 luglio, in
Commissione Affari Sociali della Camera all’interrogazione 5-03255 di Marialucia Lorefice
(M5S) (interrogazione visionabile cliccando sul numero) sugli indennizzi straordinari per i
soggetti danneggiati da emotrasfusioni. L’interrogazione chiedeva di sapere:
· quale fosse il numero di soggetti che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010
domanda di adesione alla procedura transattiva;
· quale fosse il numero di soggetti che ad oggi hanno visto accolta la loro domanda;
· quale fosse il numero di soggetti che ad oggi hanno visto rigettata la loro domanda perché
ritenuti non in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
· se il Governo intendesse assumere un’iniziativa normativa quale ad esempio un indennizzo
straordinario, a favore dei soggetti che hanno fatto domanda di accesso al percorso transattivo, in
linea con iniziative analoghe, al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale in grado di
sanare questa storia nera di sanità pubblica, aggravata dai ritardi della pubblica amministrazione;
· a quanto ammontassero, ad oggi, le somme già stanziate e disponibili per soluzione
transattiva;
· se il Governo confermasse a nome dello Stato italiano di aver fatto richiesta di costituzione di
parte civile, a fianco dei pazienti emofilici, nel procedimento penale n. 33870/03 R.G.N.R., con il
capo d’accusa di omicidio colposo plurimo aggravato per fatti collegati ai danni causati
dall’utilizzo di farmaci emoderivati infetti, pendente innanzi al tribunale di Napoli con udienza
fissata per il giorno 3 ottobre 2014.
Di seguito la risposta integrale del Sottosegretario De Filippo.
In riferimento all’interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta che l’articolo 27-bis del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto
un’equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o
vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato
domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro
il 19 gennaio 2010.
Nello specifico, si prevede la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di
denaro (euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di
emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) in un’unica
soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva. Il
riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall’articolo 2, lettera
a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie
di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834
ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la
somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica
della ricevibilità della predetta istanza.
La corresponsione della somme è, altresì, subordinata alla formale rinuncia all’azione
risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di
carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
Il Ministero della salute sta provvedendo alla corresponsione del quantum dovuto agli aventi
diritto secondo un piano d’azione finalizzato alla evasione programmata delle pratiche entro il 31
dicembre 2017, come previsto al comma 1 del predetto articolo 27-bis, nel rispetto della
graduatoria dei soggetti che si possono avvalere dell’equa riparazione, sulla base dei criteri
fissati dalla citata normativa, che tiene conto della gravità dell’infermità e, in caso di parità, del
disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità
annuale di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo 27-bis prevede che la procedura transattiva di cui all’articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano
avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione. Per i medesimi soggetti si
applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri previsti per la corresponsione
dell’equa riparazione, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio
2012.
Alla data del 19 gennaio 2010, sono pervenute 7885 domande di adesione all’operazione
transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ad oggi risultano inviate, da parte del
Ministero della Salute, ai soggetti danneggiati n. 3804 note per l’accettazione dell’equa
riparazione e risultano pervenute 1609 accettazioni. Di queste 1259 sono state liquidate, 47 sono
state rigettate e 303 sono in lavorazione o in attesa di integrazione della documentazione.
Per quanto riguarda i soggetti per i quali prosegue l’operazione transattiva, sono state istruite
circa 250 posizioni, dalla prima alla quinta categoria di gravità della patologia. Ad oggi nessuna
di queste ha visto accolta la domanda. Per 21 posizioni è stata inviata la richiesta di parere
all’Avvocatura dello stato. Di queste, per 3 posizioni è stato espresso parere favorevole, per 3
posizioni parere di non opportunità della stipula, per le restanti si è in attesa di riscontro. Infine,
si rappresenta che in precedenza sono già state rigettate 1313 domande di adesione
all’operazione transattiva, ai sensi del decreto ministeriale 4 maggio 2012, e 51 domande per
mancanza dei requisiti del Regolamento 28 aprile 2009.
Da ultimo, si conferma che il Ministero della salute si è costituito parte civile nel procedimento
penale n. 338870/03, e che, al fine di sostenere l’astratta idoneità lesiva di ciascuna dose di
emoderivato, è intervenuto nella operazioni peritali, designando, con nota del 18 luglio 2016,
quale perito di parte, il dottor Lorenzo Montrasio, direttore dell’Unità Dirigenziale Farmaci
biologici dell’Agenzia Italiana del Farmaco
SENATO § VACCINI Campagna vaccinale INTERROGAZIONE
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02294
Atto n. 3-02294 (in Commissione)
Pubblicato il 15 ottobre 2015, nella seduta n. 524
DALLA ZUANNA , DIRINDIN , GRANAIOLA , BIANCO , MATTESINI – Al Ministro della salute. –
Premesso che:
nell’ambito della prevenzione sanitaria, in questi giorni il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale proposto dal Ministero della salute è oggetto di discussione con le Regioni, in attesa del suo varo definitivo. L’attuale versione prevede una rilevante espansione dell’offerta vaccinale definita a livello nazionale, ad esempio la vaccinazione dei bambini e degli adulti (e non più solo dei preadolescenti) contro la varicella, la vaccinazione contro i rotavirus, l’estensione agli adolescenti maschi della vaccinazione contro il papillomavirus;
una siffatta espansione dell’offerta vaccinale comporta una rilevante estensione delle risorse dedicate all’acquisto e alla somministrazione dei vaccini, risorse che, in un regime di stabilizzazione della spesa sanitaria pubblica e di mancata espansione o contrazione del personale, dovranno essere necessariamente negate ad altre componenti del servizio sanitario nazionale;
l’espansione dell’offerta vaccinale richiede un coinvolgimento ancora maggiore della popolazione suscettibile (maggior numero di richiami, campagne di informazione eccetera), proprio quando si registra un preoccupante calo dell’adesione a vaccinazioni che si ritenevano ormai consolidate e di grande importanza per la salute individuale e collettiva, come quella contro il morbillo, la poliomielite e la meningite,
si chiede di sapere:
per ogni nuovo vaccino proposto nel nuovo piano, quale sia il rapporto fra i costi e i benefici per la salute individuale e collettiva, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, tenuto conto delle evidenze scientifiche provenienti da ricerche indipendenti e con riferimento alle diverse categorie di popolazione target;
quale sia il costo stimato per l’acquisto di ogni nuovo vaccino e quali siano le condizioni negoziate per l’acquisto degli stessi, anche in relazione all’aumento delle quantità da acquistare a carico della finanza pubblica;
quali siano le ragioni per cui si intende seguire, per il nuovo piano vaccinale, un percorso di approvazione distinto da quelli dei nuovi livelli essenziali di assistenza e, in questo caso, come si pensi di integrare questo piano nelle procedure di finanziamento e di valutazione previste per tutti gli altri LEA;
quale sia l’entità delle risorse di personale che dovranno essere dedicate a queste nuove campagne vaccinali, quale sia il rapporto tra costi e opportunità, ossia quanto e come le nuove campagne vaccinali sottrarranno risorse di personale ad altri interventi di salute pubblica, e come, a tale proposito, siano state coinvolte le Regioni per verificare sul piano organizzativo la fattibilità degli interventi;
come si intenda prevenire possibili “crisi di rigetto” da parte della popolazione che sarà chiamata a vaccinarsi, alla luce anche del recente declino della quota di vaccinati contro malattie che ormai si ritenevano quasi debellate.
CAMERA DEPUTATI EMOTRASFUSI – 1727 Proposta di legge Lorefice per transazioni e risarcimenti
PROPOSTA DI LEGGE nr. 1727
d’iniziativa dei deputati
LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI, GRILLO, MANTERO, BARONI, DI VITA, DALL’OSSO, COMINARDI, RIZZETTO, DAGA, TOFALO, TERZONI, TACCONI, DE LORENZIS, MARZANA, BATTELLI, DI BENEDETTO, CHIMIENTI, RIZZO, CORDA, ARTINI, COLONNESE, CARINELLI, SPESSOTTO, BALDASSARRE, BARBANTI, BUSINAROLO, CANCELLERI, GALLINELLA, MANNINO, TURCO
Disposizioni per la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti
Presentata il 24 ottobre 2013
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Onorevoli Colleghi! La proposta di legge in questione nasce dall’esigenza di far ottenere un risarcimento, quantomeno economico, a tutte quelle persone che intorno agli anni settanta-ottanta in Italia si sono ammalate per aver contratto i virus dell’epatite B, C e dell’HIV a seguito di trasfusioni di sangue o di assunzione di emoderivati (cosiddetti «salvavita») infetti presso le strutture sanitarie pubbliche.
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede già la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di questi soggetti danneggiati irreversibilmente nella loro integrità psico-fisica sulla base anche del presupposto dell’insufficienza dei controlli sanitari nel settore della distribuzione del sangue, di competenza dello Stato. La circostanza che il contagio sia avvenuto a causa di mancati o insufficienti controlli sul sangue e sugli emoderivati utilizzati per uso terapeutico ha consentito ai danneggiati, sulla base della legge, di chiedere in sede civilistica il ristoro dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti. La responsabilità del Ministero della salute nella diffusione di sangue infetto o di emoderivati infetti, del resto, è stata acclarata da plurime sentenze emesse da diversi uffici giudiziari.
A seguito dei numerosi giudizi promossi il Ministero decise di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso emanando numerosi decreti che hanno disciplinato le procedure transattive nei confronti dei soggetti danneggiati che avessero già promosso azione giudiziale.
Da ultimo, il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, attuativo del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 132/2009, ha escluso dalla transazione tutti i soggetti che hanno promosso causa di risarcimento per danni oltre i cinque anni dal riconoscimento del danno biologico o dalla data di presentazione in sede amministrativa dell’istanza di indennizzo, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso di eredi di soggetti deceduti.
Alla luce di quanto esposto è nata la necessità di presentare una proposta di legge che superi i problemi relativi alla prescrizione e all’esclusione dalle trattative di determinati soggetti in ragione dell’anno in cui è stata riconosciuta la patologia o, addirittura, la promozione del giudizio civile quale condicio sine qua non della presentazione dell’istanza di indennizzo straordinario a titolo di risarcimento.
L’obiettivo di questa proposta di legge, indicato nell’articolo 1, è quello di riconoscere a tutti i soggetti contagiati ingiustamente un uguale diritto al risarcimento affinché venga rispettata la dignità della vita.
All’articolo 2 si prevede che il Governo provveda a modificare l’articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012 nella parte in cui stabilisce eccessivi limiti prescrizionali nei confronti dei soggetti danneggiati, prevedendo altresì la possibilità di definizioni transattive con soggetti contagiati in data anteriore al 24 luglio 1978. A tale proposito il Ministro della salute adotta un regolamento che disciplina la verifica da parte delle commissioni mediche ospedaliere della malattia contratta anche precedentemente a quella data. La commissione valuterà le richieste dei soggetti a cui non è stato precedentemente riconosciuto il nesso causale, di quelli il cui danno non è ascrivibile alle categorie previste dalla normativa in materia, di quelli che presentano esplicita richiesta di rivalutazione dello stato di avanzamento della malattia, nonché di quelli che non hanno ancora presentato istanza o che hanno in corso la procedura per il riconoscimento del nesso causale.
All’articolo 3 è prevista la possibilità di definizione transattiva delle controversie relative a danni conseguenti a sangue o emoderivati infetti, per tutti i soggetti danneggiati, o per i loro familiari, anche senza la necessaria preventiva promozione dell’azione giudiziaria.
È inoltre prevista, ai sensi della legge n. 210 del 1992, un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo, così come ribadito anche dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013.
Viene poi disciplinato il procedimento transattivo per i soggetti che hanno già intrapreso azione giudiziale, dando loro la possibilità di ottenere un più veloce soddisfacimento del proprio diritto rinunciando con atto formale alla prosecuzione del giudizio per tutti i soggetti che non hanno ancora il verbale della commissione medica ospedaliera.
All’articolo 4 si prevede che il Ministro della salute istituisca, con proprio decreto, le commissioni regionali, nominate dall’assessore regionale competente per la sanità, che devono valutare lo stato di avanzamento della malattia dei soggetti contagiati nonché il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti.
All’articolo 5 viene indicato quale requisito per accedere alla definizione transattiva il nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.
All’articolo 6 è stata prevista l’erogazione di un assegno una tantum al soggetto danneggiato o agli eredi, in caso di decesso, relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo.
L’articolo 7 statuisce il riconoscimento ai soggetti contagiati di un indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio, reversibile agli eredi in caso di morte, se non vengono superati determinati limiti reddituali. È altresì disciplinata l’ipotesi in cui si verifichi il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, prevedendo la possibilità per gli eredi di presentare la richiesta di indennizzo.
All’articolo 8 si prevede la copertura finanziaria della legge con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
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T E S T O
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è favorire la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, o dai loro familiari, in caso di decesso dei medesimi soggetti.
Art. 2.
(Procedure per la verifica).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, prevedendo:
a) l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 1;
b) l’inserimento, nella lettera c) del comma 1, di disposizioni che facciano salvi eventuali atti interruttivi previsti dalla legislazione vigente in materia;
c) la soppressione, al comma 2, della disposizione che stabilisce l’applicazione dei moduli transattivi solo in caso di eventi trasfusionali non anteriori al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare del Ministero della sanità n. 68 che ha reso obbligatoria la ricerca dell’antigene dell’epatite B nel sangue e negli emoderivati.
2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri della verifica da parte della commissione medica ospedaliera competente della malattia contratta a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati nelle strutture ospedaliere anche in data anteriore al 24 luglio 1978.
3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui al comma 2 procedono, altresì, alla valutazione dei:
a) soggetti a cui non è stato riconosciuto il nesso causale previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132;
b) soggetti a cui non è stato riconosciuto un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, accertato dalla competente commissione medica ospedaliera di cui all’articolo 193 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal competente ufficio medico legale del Ministero della salute o da una sentenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, ovvero dagli organismi competenti in base alla legislazione previgente alle norme citate;
c) soggetti che presentano esplicita richiesta per rivalutare lo stato di avanzamento della malattia sulla base di una nuova certificazione medica;
d) soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato istanza, ovvero che hanno in corso la relativa procedura, presso la commissione medica ospedaliera, per il riconoscimento del nesso causale.
4. I soggetti danneggiati, o loro familiari in caso di decesso, che hanno raggiunto un accordo transattivo hanno diritto a ricevere la somma indicata nella transazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze garantisce l’erogazione delle somme nei termini di cui al presente comma, ai soggetti, o ai loro familiari nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
(Definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti).
1. Alla definizione transattiva delle controversie prevista dalla presente legge sono ammessi tutti i soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, ovvero i loro familiari, indipendentemente dalla promozione o no di azioni giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere.
2. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue o che hanno fatto uso di farmaci emoderivati, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, compresa la fase esecutiva, che intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, possono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è condizione necessaria per ottenere l’erogazione dell’indennizzo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti di rinuncia alla commissione di cui al comma 4.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, i soggetti danneggiati o i loro familiari hanno diritto a un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo in base alla variazione dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
4. Gli atti di rinuncia di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi alla competente commissione regionale di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Commissioni regionali).
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, commissioni regionali, con il compito di valutare il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti, nonché lo stato di avanzamento della malattia, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso decreto.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le domande dei soggetti danneggiati devono pervenire al Ministero della salute a partite dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quattro mesi dalla data di presentazione della domanda la procedura di accertamento e di valutazione dello stato di avanzamento della malattia deve essere conclusa.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’assessore regionale competente per la sanità provvede a nominare i membri della commissione regionale, costituita da: tre medici specializzati in materia di malattie contratte a seguito di trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti, due rappresentanti dei comitati e delle associazioni dei soggetti danneggiati e un consulente di parte del soggetto danneggiato con diritto di partecipazione, di voto e con un ruolo consultivo.
4. Gli accertamenti compiuti dalle commissioni regionali sono acquisiti come prova in merito all’esistenza del nesso di causalità di cui al comma 1.
5. La partecipazione all’attività della commissione regionale non dà luogo alla corresponsione di nessun compenso, a esclusione di eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Costituisce requisito per accedere alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge l’esistenza di un nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati, accertato dalla commissione regionale di cui all’articolo 4.
2. La data di effettuazione della trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non sono cause ostative alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge.
Art. 6.
(Assegno una tantum).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti è riconosciuto un assegno una tantum di importo non inferiore a 25.000 euro, il cui ammontare è determinato dalla commissione regionale competente di cui all’articolo 4 per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo e sulla base del loro inserimento nelle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L’assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure agli eredi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono erogati in un’unica soluzione per ogni soggetto danneggiato.
Art. 7.
(Indennizzo straordinario).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, anche in caso di precedente assegnazione del danno a una determinata categoria di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è riconosciuto un indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno da rateizzare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo dell’indennizzo straordinario previsto per i soggetti danneggiati viventi deve essere non inferiore a 250.000 euro e non superiore a 400.000 euro; quello previsto per i familiari dei soggetti deceduti deve essere non inferiore a 400.000 euro e non superiore a 600.000 euro.
3. La commissione di cui all’articolo 4 definisce l’importo relativo all’indennizzo straordinario da erogare ai soggetti di cui al comma 2 nonché ai soggetti di cui al comma 4.
4. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate da trasfusione di sangue o assunzione di emoderivati infetti, la richiesta dell’assegno mensile vitalizio può essere presentata dagli eredi alla commissione regionale competente di cui all’articolo 4.
5. L’indennizzo straordinario, in quanto trattamento assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è da considerare aggiuntivo a quello previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo, a partire dall’anno 2014, di una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevista dall’articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
NEWS Corte di Cassazione – Sezioni Unite
News – marzo 2016
NEWS marzo 2016 La CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite ha stabilito che soltanto il Tribunale Amministrativo, e non il Giudice Ordinario può giudicare il Ministro della Salute in caso di rifiuto ad ammettere a transazione il cittadino danneggiato da sangue infetto o vaccinazioni.
Leggi qui la sentenza aprendo questo link
4 febbraio 2016 – PREAVVISO DI COMUNICATO
Nel corso degli ultimi mesi sono state pronunciate importanti sentenze in sede Civile, Amministrativa e dalla Corte dei Diritti dell’Uomo in mateeria di risarcimenti per emotrasfusioni, vaccinazioni e talidomide (comunque diffuse tramite Facebook).
L’Associazione AMEV ha ritenuto opportuno attendere una presa di posizione da parte delle forze politiche prima di attivare iniziative collettive che avrebbero potuto provocare reazioni governative sfavorevoli ai danneggiati.
Il Governo avrebbe potuto infatti inserire nella Legge Finanziaria qualche norma salva Bilancio che avrebbe impedito per i prossimi anni le giuste rivendicazioni dei danneggiati.
Nei prossimi giorni l’Amev presenterà in Parlamento la Petizione per l’estensione del diritto al risarcimento firmata da oltre 700 cittadini per ottenere priorità di esame delle richieste risarcitorie da parte della Commissione Affari Sociali.
L’AMEV conferma che tutte le sentenze favorevoli ottenute per i Soci sul diritto alla rivalutazione sono state eseguite dall’Amministrazione e sono in corso di pagamento.
I recenti successi ottenuti tramite cause pilota relative ai danneggiati da vaccinazione porteranno ulteriori benefici a tutti gli Associati che sono invitati a prendere contatti per seguire il percorso già sperimentato con successo nelle cause pilota.
Con l’occasione informiamo i soci che l’Associazione AMEV ha rinnovato la propria sede ed si è trasferita in Firenze, via Vincenzo Bellini n. 63, mantenendo lo stesso numero di telefono e fax.
2 APRILE 2015 – NEWS DAL PARLAMENTO
BUONA PASQUA 2015
Si comunica che la Petizione dei soci AMEV relativa al riconoscimento dell’indennizzo ai familiari per i danni psicologici e morali derivanti da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide è stata assegnata alla XII Commissione Affari Sociali. Il Presidente porge gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli associati assicurando il proprio impegno per ogni ulteriore iniziativa diretta al buon esito del percorso legislativo avviato.
13 marzo 2015 CONVEGNO a PRATO
NEWS
13 marzo 2015 h 15-18
L’AMEV parteciperà al
C O N V E G N O a PRATO con i parlamentari promotori della rettifica della legge 210/92 sull’argomento ” danno psicologico ed esistenziale nella sfera familiare provocato da effetti collaterali di trattamenti sanitari (trasfusioni,vaccinazioni, talidomide).
i soci e gli interessati sono invitati a partecipare
LEGGI il programma
29 ottobre 2014
C O M U N I C A T O TRANSAZIONI
Gentili Soci,
in data 28 ottobre u.s. ho partecipato, in qualità di Presidente AMEV, all’incontro convocato dal Ministero della Salute presso la sede di Roma per illustrare le modalità applicative delle proposte di transazione stabilite dal Governo con decreto legge 24 giugno 2014, nr. 90.
Erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Salute On.le Vito De Filippo, il Direttore Generale Dott. Giuseppe Vigiano, la Dott.ssa Filippini, il Responsabile del Settore Legale Vito Cardone e numerosi presidenti di Associazioni di danneggiati.
Il Direttore Generale ha confermato la disponibilità di fondi da spendere entro il 31 dicembre 2017 per erogare una somma una tantum a titolo di equa riparazione per i danni alla salute richiesti da cittadini contagiati da sangue o emoderivati, oppure da vittime di vaccinazione.
In particolare il Ministero della Salute ha rassicurato le Associazioni sulla circostanza che le proposte di transazione saranno indirizzate a coloro che avevano avviato procedimenti giudiziari risarcitori fino al 31/12/2007 ed avevano inoltrato domanda di transazione entro il gennaio 2010.
Il Ministero della Salute non escluderà dalle transazioni le posizioni coperte da prescrizione e nemmeno i danni derivanti da contagio avvenuto in data anteriore al 1978.
Nel corso della riunione non si è esaminata alcuna posizione di singoli cittadini ma è stato dichiarato che il Ministero della Salute invierà le prime 1.000 proposte transattive, (su un totale di 6.500 posizioni) entro il prossimo mese con un invito ad aderire in tempi brevissimi.
I legali non riceveranno comunicazione dal Ministero della Salute e quindi dovranno essere i clienti a contattare i propri avvocati dopo che riceveranno dal Ministero il modulo per aderire alla proposta.
Ciascun interessato sarà libero di accettare o non accettare la proposta ricevuta.
Il Ministero della Salute ha informato che non pagherà alcuna quota di spese legali per le azioni già esercitate in giudizio lasciando l’onere delle spese agli accordi presi tra le parti.
Le proposte saranno inviate seguendo una graduatoria che non è stata resa pubblica ma che si è formata automaticamente sulla base delle domande telematiche trasmesse dagli avvocati nel 2010, e non sarà oggetto di revisione per evitare ritardi nelle liquidazioni.
Il personale dell’Ufficio del Ministero della Salute sarà totalmente occupato ad espletare le procedure di invio dei moduli transattivi e di registrazione delle risposte degli interessati per consentire le liquidazioni possibili fino al mese di dicembre 2014.
Il Sottosegretario ed il Direttore Generale hanno preso nota delle proteste delle Associazioni per la decisione arbitraria adottate dal Governo senza consultare i rappresentanti dei danneggiati ma hanno risposto che ciò che viene offerto oggi è tutto ciò che il Bilancio dello Stato, anche pluriennale, può consentire.
Il Ministero della Salute ha comunicato la convocazione di una analoga riunione informativa nel mese di gennaio 2015 per fare il punto dei risultati economici ed operativi della attività transattiva, confermando l’impegno politico del Sottosegretario per un eventuale incremento delle risorse destinate alle transazioni, anche per rimediare alla ingiustizia dei livellamenti risarcitori attualmente proposti che variano dai 20 mila euro ai 100 mila euro, in misura notevolmente inferiore alle somme offerte nel 2004 ed effettivamente pagate nella precedente transazione.
Preso atto di quanto deliberato dal Ministero della Salute, senza possibilità di replica da parte delle Associazioni, si invitano gli interessati a chiedere consiglio alle Associazioni soltanto dopo che avranno ricevuto il modulo inviato dal Ministero della Salute poiché nessuna Associazione conosce la posizione in graduatoria dei singoli interessati.
In ogni caso alla fine di novembre il Ministero della Salute dovrà inviare ancora almeno 4.500 proposte e non si può escludere che gli interessati la riceveranno negli anni successivi, (al ritmo di 1.835 l’anno) senza che l’Amministrazione della Salute si ritenga obbligata ad informare i futuri destinatari.
Si prega pertanto di non telefonare per conoscere la propria posizione in graduatoria che non si può conoscere ed è atto interno al Ministero della Salute.
Appare ragionevole attendere fino a gennaio 2015 l’adempimento delle promesse del Ministero della Salute, affinché si formi un precedente di effettivo pagamento di posizioni che, secondo le regole ordinarie, sarebbero prescritte. La formazione di questo precedente storico favorirà la ripetizione dell’atto di solidarietà e pagamento anche nei confronti di coloro che, alla data odierna, non hanno i requisiti per essere ammessi alla offerta transattiva (causa risarcitoria avviata prima del 2007 e contagio successivo al 1978).
Si ricorda agli interessati che l’AMEV intende sostenere le proposte di legge attualmente pendenti in Parlamento per estendere il diritto risarcitorio a tutti i danneggiati che sono o saranno esclusi dalla transazione.
Sarà necessario quindi organizzare iniziative di impulso politico per evitare il naufragio delle speranze di tutti i danneggiati, considerando che l’attuale risposta politica ha richiesto 7 anni di dibattito, manifestazioni in piazza ed interventi parlamentari.
Il Presidente dell’A.M.E.V.
Avv. Marcello Stanca
3 febbraio 2014: Risarcimenti per emotrasfusi. Nuova legge
Si informa che l’AMEV ha sollecitato alla Camera dei Deputati la pubblicazione del testo definitivo della proposta di legge nr. 1727 elaborata a favore di tutti i danneggiati da sangue infetto, firmata finora da 32 Deputati.
La redazione del complesso normativo ha richiesto numerosi interventi a partire dal 24 ottobre 2013 ed il testo normativo sarà aperto alla adesione di tutti i Parlamentari sensibili al problema che preghiamo i soci di sollecitare.
La Segreteria AMEV è a disposizione per fornire ulteriori dettagli via email (amevfirenze@gmail.com) agli Associati.
leggi il testo
9/12/2013 – COMUNICATO ATTIVITA’ PARLAMENTARE
ll Presidente Amev comunica che in data 12 novembre ha partecipato ad un incontro presso il Ministero della Salute in presenza dei Dirigenti dell’Ufficio Legge 210 /92 e degli Onorevoli Alfonso Bonafede e Giulia Di Vita.
Era presente altresì il sign. Antonio Palazzolo, genitore di un danneggiato da vaccinazione, il quale ha protestato contro un provvedimento amministrativo, definitivo, con il quale il Ministero della salute ha ribaltato il giudizio della Commissione Medico Ospedaliera di Palermo che aveva riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione ed il danno cerebrale subito dal figlio.
I rappresentanti del Ministero della Salute hanno ribadito che l’Amministrazione, sulla base di un parere dell’ufficio legislativo, non intende applicare il divieto di revisione dei giudizi medico legali ai provvedimenti già emessi dal Ministero in data anteriore al parere stesso.
Ciò significa che tutti i provvedimenti di rigetto già emessi non saranno riesaminati né corretti.
I funzionari hanno indicato la strada del ricorso giudiziario come l’unica via da percorrere da parte di coloro che ritengono ingiusta ed arbitraria la posizione dell’Amministrazione.
Il Ministero non ha esibito ai Parlamentari il parere che fonda il diniego ed ha invitato i parlamentari a farne formale richiesta scritta nelle sedi opportune.
L’Amev ha ribadito l’opportunità di un’applicazione più favorevole ai danneggiati della normativa vigente, che potrebbe evitare ulteriore contenzioso, ma non ha ricevuto segni di sensibilità umana in tal senso.
Una buona parte dell’incontro ha toccato nel vivo l’argomento del risarcimento negato agli emotrasfusi, diniego fondato sull’applicazione della prescrizione quinquennale ai diritti dei cittadini contagiati da sangue infetto.
A questo proposito il Ministero della Salute ha ribadito che sono in corso attività istruttorie che si protraggono ormai da cinque anni determinate dall’enorme numero di domande di risarcimento pervenute, alcune delle quali sono, ad avviso dell’Amministrazione, completamnete infondate.
I funzionari hanno dichiarato che osservanno particolare rigore nel convalidare i verbali positivi redatti dalle Commissioni Mediche.
Anche in questo caso l’Amev ha ricordato che la prescrizione non è stata mai stata eccepita, peraltro giustamente, nei confronti dei danneggiati da vaccinazione e talidomide e quindi ha ribadito l’assurdità dell’accanimento dell’Amministrazione nei confronti delle vittime del sangue infetto, categoria di malati affetti da patologie irreversibili ed ingravescenti che meriterebbero maggiore solidarietà ed attenzione da parte dello Stato.
Preso atto dell’atteggiamento di chiusura dell’Amministrazione verso le istanze di solidarietà proposte dai Parlamentari presenti, On.li Bonafede e On.le Di Vita, e dall’AMEV, la riunione si è conclusa con un impegno dei parlamentari di proporre al Governo un intervento tecnico – economico che possa portare al superamento delle barriere amministrative che hanno impedito finora il sacrosanto riconoscimento dei diritti dei danneggiati.
L’Amev sta elaborando, di concerto con gli Onorevoli Bonafede e Di Vita, il testo degli interventi legislativi e politici che possano consentire un atteggiamento più costruttivo nel rapporto tra cittadini e Ministero della Salute, e consentire nuove istanze per l’erogazione dei benefici dovuti.
All’esito dell’incontro è stata redatta una nuova proposta di legge per salvare dalla prescrizione i diritti dei cittadini danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni.
Il testo della proposta di legge, già ratificato da otto Deputati verrà protocollato alla Camera dei Deputati non appena riceverà il consenso della maggioranza del gruppo parlamentare.
13 novembre 2013
Si informano i soci AMEV che in data 12 novembre 2013 il Presidente dell’AMEV, è stato ricevuto dal Ministero della Salute insieme ai Parlamentari Onorevoli Alfonso Bonafede, Giulia Di Vita (M5S) per esaminare lo stato dei pagamenti relativi ai danni da vaccinazione, talidomide e trasfusione.
Il testo del comunicato riassuntivo dell’incontro sarà diffuso tramite i canali parlamentari e pubblicato anche su questo sito.