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PostHeaderIcon 3 ottobre 2023 – AGGIORNAMENTI – LEGGE 210/1992 e MODIFICHE ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.

3 ottobre 2023 AGGIORNAMENTI – LEGGE 210/1992 e MODIFICHE ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.

è IMPORTANTE attivarsi ed agire insieme nella prima settimana di LUGLIO, scrivere al Parlamento per SORVEGLIARE i DEPUTATI.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI


Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale nr. 35/2023 e L. 210/1992. Petizione al Parlamento.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

chiede

alla XII Commissione Affari Sociali di voler calendarizzare la discussione della applicazione della sentenza nr 35/2023,

applicare i principi della sentenza ed annullare i termini temporali triennali disposti dall’art. 3 della legge 210/92 dichiarando procedibili le domande di indennizzo presentate da tutte le categorie indicate, beneficiarie di indennizzo;
concedere audizione ad AMEV Firenze, ed accogliere le istanze di rettifica della legge 210/1992 esposte nelle considerazioni redatte da AMEV Firenze;
Autorizzo la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica Italiana al trattamento dei miei dati personali al fine della registrazione della istanza del sottoscritto negli atti della Camera o Senato
Data Firma

E’ già successo nella precedente legislatura che i Deputati hanno illuso i danneggiati da vaccinazione lasciando sepolta una proposta di Legge nr 1069 (che trovate allegata in questa cartella di Google Drive)
Richiamo l’attenzione dei cittadini e soci AMEV, danneggiati da vaccinazioni/trasfusioni e contagiati da sangue infetto, sul fatto che è imminente l’esame da parte della Camera Deputati, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, per la rettifica parlamentare della legge 210/1992, resa necessaria dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 35/2023 del 6 marzo 2023.
La Corte Costituzionale ha dichiarato contrario alla Costituzione l’art. 3 della legge 210/1992, nella parte in cui non ha previsto che il termine triennale per presentare domande di indennizzo vitalizio ed arretrati decorra dalla manifestazione della lesione, (avvenuta spesso molti anni indietro) invece che dalla acquisita consapevolezza della sua indennizzabilità.
Tuuti siamo a conoscenza del fatto che i danneggiati hanno avuto da sempre il problema di non aver trovato un medico disposto ad attestare l’esistenza, anche soltanto probabile, di un nesso di causa-effetto tra le vaccinazioni o trasfusioni somministrate dalle strutture sanitarie, e le lesioni subite da fattori virali, oppure da reazioni abnormi dell’organismo.
La Corte Costituzionale ha imposto al Parlamento, tramite la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il compito di elaborare la rettifica alla legge 210/1992, DOPO ben 40 anni dalla sua esistenza, è obbligata a inserire nel calendario dei provvedimenti da adottare, la discussione sul nuovo testo della legge 210/1992 che dovrà essere reso compatibile con i principi costituzionali della inviolabilità del diritto alla salute.
In parole semplici la Commissione Affari Sociali dovrà esercitare obbligatoriamente il suo potere di rettifica per FISSARE un NUOVO TERMINE di decadenza, per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei cittadini danneggiati da vaccinazione o trasfusione, e dagli operatori sanitari, che abbiano avuto contagio da sangue o strumenti infetti.
La ragione per cui richiamo l’attenzione degli interessati risiede nella necessità di attivarsi, per manifestare il proprio interesse e far sentire la propria voce, con opportune e formali richieste scritte dirette alla Commissione Affari Sociali, cioè a tutti i suoi componenti (che oggi sono 28 Deputati).
La manifestazione di attenzione che l’AMEV sollecita, è resa NECESSARIA poichè esiste il rischio che nel momento della discussione in Parlamento, e della redazione della rettifica legislativa, vengano usati termini non pienamente conformi a quanto deliberato dalla Corte Costituzionale, per scarsa conoscenza della materia da parte dei parlamentari.
Il sospetto sulla serenità di esamme e di giuidizio dei Parlamentari, sorge spontaneo se pensiamo alla diffidenza diffusa dai media nella popolazione, nel periodo del COVID, contro chiunque abbia lamentato di aver subito danni da vaccini e trasfusioni, (come se i danneggiati ed i dissenzienti fossero nuovi untori della peste e di altre epidemie)
E’ assolutamente necessario far comprendere ai parlamentari che il profilo di incostituzionalità della legge 210/92, individuato e censurato dai magistrati della Consulta, deve essere oggi corretto, ed applicato a favore di tutti i destinatari della legge 210/1992.
Sottolineo la necessità che la nuova correzione legislativa si estenda a tutta la platea dei beneficiari della legge 210/92, e non soltanto ad una categoria.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una domanda di indennizzo presentata dai genitori di una bambina cerebrolesa, danneggiata nei primi anni del 2000, domanda che il Ministero della Salute ha ritenuto scaduta, mentre non è mai scaduto il danno permanente che il Consulente Medico Legale nominato dal Giudice, ha collegato indiicato come causato dalla vaccinazione, con perizia indiscutibile.
Voglio sottolineare che la Corte Costituzionale non ha consentito di dare la parola, nell’aula di giudizio, alla Associazioni dei danneggiati, mantenendo un orientamento restrittivo che la Consulta ha sempre tenuto contro l’ascolto delle rappresentanze sociali.
Vi chiedo di concentrare l’attenzione sul fatto che la barriera contro la richiesta di ascolto delle rappresentanze dei danneggiati dirette alla Commissione, non può esistere in Parlamento, che deve rispettare i principi del pluralismo rappresentativo. Quindi, è opportuno, ma anche necessario, che tutti i danneggiati finora esclusi dall’indennizzo per asserita scadenza dei termini temporali pretendano di essere rimessi in termini anche se il diniego dell’Amministrazione fosse intervenuto in sede di ricorso gerarchico ovvero in sede giudiziario.
Voglio precisare, a questo proposito, una novità importante espressa dalla Corte Costituzionale nella parte finale della sentenza nr 35/2023, dove respinge l’eccezione di “timore di spesa eccessiva”, sollevata dagli avvocati dello Stato che rappresentavano la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute.
I Magistrati della Corte hanno respinto l’eccezione ministeriale, di natura finanziaria, sentenziando che, nel caso di lesione del diritto alla salute, devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa.
Ripeto: devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa!
Premessi questi principi che sono stati dichiarati intangibili nella sentenza della Consulta, (e visto anche con quale disinvoltura vengono assegnati fondi pubblici per le ragioni più disparate), richiamo l’attenzione di tutti gli interessati che oggi, esiste la concreta possibilità per le vittime della sanita’ di Stato, di ottenere finalmente quella giustizia solidaristica che per 40 anni dal 1992, è stata negata dalle istituzioni ai danneggiati, ignorati, derisi, e messi alla gogna sui media. L’Abolizione dei termini di decadenza e prescrizione per i danni da vaccini e trasfusioni, invocati per 4 decenni dalle ASL contro il legittimo interesse dei cittadini, deve essere dichiarata, una volta per tutte, dal Parlamento con una norma chiara e definitiva.
Questa affermazione di rispetto per il diritto costituzionale alla salute, comporta l’obbligo per ASL, Regioni e Ministero della Salute, di accettare sempre e comunque le segnalazioni di danno dei cittadini e di esaminare senza ritardi le domande di erogazione di un equo indennizzo.
La Corte Costituzionale, ammettendo e censurando il colpevole disinteresse delle istituzioni nei confronti dei danneggiati dalla Sanità Pubblica,, contro la Carta Costituzionale, consentirà la rinascita del diritto all’indennizzo a favore dei cittadini finora esclusi.
La Commissione parlamentare Affari Sociali, dovrà riconoscere, per ora e per sempre, il diritto all’esame delle domande, per lesioni antiche e recenti, e dovrà riconoscerlo nei confronti di tutte le categorie civili, sanitarie, militari e del volontariato, poiché il giudizio di incostituzionalità ha prodotto una sentenza molto chiara sulla abolizione del principio dei termini di decadenza, dichiarati illegittimi.
La decadenza e prescrizione prevista dalla Legge 210/92 deve essere annullata non soltanto per i danneggiati da vaccinazione, ma anche per tutte le altre categorie civili, professionali o militari.
Esiste inoltre una Ragione SCIENTIFICA per la dichiarazione generale della nullità di ogni decadenza o prescrizione, che illustro brevemente.
Il rigetto preliminare ASL di esaminare le domande di indennizzo, presentate finora oltre il termine di decadenza illegittimo, ha impedito alle Amministrazioni di redigere una statistica realmente attendibile sui danni provocati da vaccinazioni o trasfusioni, fondata sulle segnalazioni di eventi avversi contenute nella documentazione sanitaria allegata alle domande respinte. La statistica sanitaria dei dati, avrebbe dovuto costruire rendere la banca dati dell’AIFA completa ed affidabile, ma purtroppo ciò non è avvenuto, anche a causa dello scetticismo invocato dai virologi televisivi contro i danneggiati, non è stata integrata dal 2021 ad oggi, con i dati aggiornati anche con i danni provocati dalle vaccinazioni anti COVID, somministrate a tutte le categorie di cittadini di ogni età, compresi gli anziani ed i soggetti portatori di malattie rare.
La martellante campagna radiotelevisiva sanitaria, ha avuto l’effetto di diffondere una sorta di chiamata alle armi contro i dissenzienti scientifici, che invece erano soltanti testimoni viventi di danni riscontrati sulla propria persona.
La campagna sanitaria ha assunto il valore di una campagna diretta contro i dissidenti politici di qualsiasi livello di istruzione, e di qualsiasi estrazione sociale.
E’ un dato di fatto che l’ostracismo sanitario ordinato contro i cittadini che si dichiaravano prudenti, consapevoli, (o peggio, danneggiati da vaccinazioni) ha armato una crociata mediatica in campo nazionale ed internazionale, (ben alimentata), che ha provocato conflitti sociali a livello di comunità scolastiche, familiari, sportive, lavorative.
Ma, soprattutto, il clima di intolleranza e di sospetto contro una minoranza sociale di persone innocue ed innocenti, ha reso vuota di significato la stessa funzione di banca dati scientifica, assegnata all’Agenzia Italiana del Farmaco, che è stata di fatto ostacolata nella raccolta e conservazione dei dei dati sanitari, che non sono pervenuti all’AIFA pechè rtenuti, ab origine, provenienti da fonti non affidabili (quali sono stati considerati i cittadini asseritamente lesi da vaccini.
Ritengo che l’AIFA avrebbe dovuto prima raccogliere le testimonianze delle lesioni, archiviarle in banca dati, studiarle, verificarle e, soltanto in una seconda fase, emettere giudizi discriminatori contro i “testimoni viventi” dei danni.
Non mi risulta che l’AIFA sia sempre intervenuta in ogni giudizio che avesse ad oggetto la richiesta di indennizzo per danni da vaccinazione, derivati sia da anti-Covid, sia da altri vaccini.
Il mancato rispetto dell’obbligo di presenza in causa dell’AIFA, introdotto nell’ordinamento dalla legge Lorenzin, non ha certamente potuto confortare le decisioni dei Magistrati, poiché l’AIFA, nei casi in cui è stata convocata in giudizio, ha potuto offrire una statistica certamente incompleta, poichè la casistica raccolta non era aggiornata con l’elenco degli effetti collaterali, riferito ad un arco temporale, dal 1958 ai giorni nostri, che doveva necessariamente risalire agli anni 60, data a partire dalla quale sono state introdotte nell’uso comune le vaccinazioni pediatriche per le quali ancora oggi le ASL ricevono richieste di riconoscimento dell’indennizzo.
Altra conseguenza della mancata istruttoria medico-legale, è stata la mancata raccolta di dati di lesioni subìte, per tutte le domande presentate ai sensi della legge 210/92.
Il rigetto per scadenza dei termini temporali triennali, disposta dalle ASL a tutti i casi disciplinati dalla legge 210/92,
(termini contati dalla data del fatto lesivo, anche remoto, e non dalla acquisita consapevolezza del nesso di causa-effetto), ha penalizzato le statistiche degli eventi avversi provocati da emotrasfusioni, trapianti di organi, contagio da strumenti infetti, che non sono stati doverosamente registrati, proprio a casa della scadenza dei termini.
Ricordo la proposta di legge 1069 rimasta sul tavolo della XII Commissione per tre anni senza mai essere discussa.
Questo provvedimento legislativo apriva finalmente le porte al riconoscimento del danno “esistenziale familiare” dei congiunti che hanno prestato assistenza ai cittadini danneggiati da vaccinazioni e dal sistema sanitario, ma sono stati esclusi dall’indennizzo a causa del rigetto della domanda del familiare direttamente colpito dalla somministrazione del vaccino, o dalla trasfusione, per la semplice scadenza dei termini temporali, non decorrenti dalla consapevolezza, scientifica e giuridica, della indennizzabilità.
Chiedo pertanto a tutti gli interessati soci AMEV di completare e trasmettere all’AMEV, indirizzo mail (amevfirenze@gmail.com) email ai parlamentari della XII Commissione Affari Sociali presso la Camera dei Deputati per pretendere il concreto rispetto dei principi imposto dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza di riaprire per sempre i termini per richiedere l’indennizzo.
Vi chiediamo di trasmettere il modulo completato e firmato all’indirizzo email: camera-deputati@amevfirenze.it

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PostHeaderIcon feb 2023 Udienza Corte Costituzionale

Informiamo i numerosi interessati che l’AMEV Firenze è intervenuta innanzi alla Corte Costituzionale nell’udienza del 10 gennaio 2023 per fornire ai Magistrati della Consulta un importante contributo argomentativo per sostenere la necessità di applicare i principi costituzionali alla legge 210/1992. In particolare abbiamo depositato e segnalato sentenze ottenute a favore di soci AMEV nelle quali i Magistrati hanno aggirato la prescrizione del diritto all’indennizzo che negli anni scorsi, fin dal 1995, aveva impedito a moltissimi cittadini di vedere esaminata la propria domanda di riconoscimento del diritto ad un sostegno economico per il danno subito da vaccinazione o trasfusione. Richiamiamo l’attenzione degli interessati sulla circostanza che nell’ordinamento italiano qualunque Giudice monocratico avrebbe avuto la possibilità di chiedere l’intervento della Corte Costituzionale per cancellare una norma che limitava la tutela del diritto alla salute. La discussione che si è tenuta il 10 gennaio 2023 non è stata provocata dalla richiesta di un Giudice territoriale di periferia, ma è stata autorevolmente sollevata dal Collegio dei Magistrati della Corte di Cassazione, che hanno diritto di nominare alcuni dei componenti della Corte Costituzionale. L’elaborazione del quesito di diritto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato il frutto di una conoscenza del notevole contenzioso pendente innanzi alla Corte di Cassazione nel quale molti cittadini invocavano il superamento dell’obbligo dichiarativo della prescrizione triennale, decorrente dalla conoscenza della lesione subita da trasfusione o vaccinazione. L’AMEV ha riportato alla Corte Costituzionale il progetto di legge presentato nella precedente legislatura dal Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, e controfirmato da decine di deputati, per richiamare l’attenzione dei Giudici sulla esistenza di una volontà politica formalmente espressa diretta all’accoglimento delle istanze di giustizia sociale presentate al Parlamento da numerosissimi danneggiati, (indicati come soci AMEV proprio nella presentazione del progetto di legge), ed anche dai loro genitori e congiunti, per il danno esistenziale e psicologico derivato dal contagio da sangue infetto oppure dagli effetti collaterali delle vaccinazioni, più volte riconosciuti sia dalla Commissioni Mediche del Ministero, sia dai Consulenti Medici nominati dai Magistrati nei processi. Con il presente comunicato voglio innanzitutto rispondere alle domande sui tempi della decisione della Corte che quotidianamente vengono poste alla Segreteria dell’AMEV. La Corte Costituzionale non è soggetta ad una tempistica fissata dalla legge, ma di norma deposita le decisioni in un termine che varia dai tre ai quattro mesi in media. Tuttavia osserviamo che non sono state ancora depositate le sentenze delle cause discusse il 29 novembre 2022, in materia di obbligo di vaccinazione nel periodo epidemico COVID 19, nonostante la Corte abbia diffuso un comunicato stampa che anticipa la sua decisione di confermare la legittimità degli obblighi imposti nel periodo del picco epidemico. Forse la questione della imprescrittibilità del diritto a richiedere l’indennizzo spettante a tutti i cittadini, per qualsiasi danno lamentato oltre il termine di tre anni dalla lesione non è stata discussa nella stessa udienza, ma dopo 40 giorni, poiché richiedeva un approccio interpretativo diverso, basato su principi giuridici non applicabili fuori dalla logica dell’emergenza. Questo ci da’ una ragione di speranza e di ottimismo, poiché in questo caso la Corte non ha anticipato la sua decisione con un immediato comunicato stampa. In conclusione non possiamo conoscere il giorno del deposito della sentenza, fino a quando non riceveremo la comunicazione della Cancelleria. Vi chiediamo per cortesia di non telefonare prima del prossimo 20 febbraio, ragionevole tempo di attesa. Nel caso di accoglimento della richiesta di imprescrittibilità, la decisione della Corte obbligherà il Parlamento a stanziare le necessarie risorse economiche che appariranno coerenti con il numero delle domande e dei ricorsi respinte finora ingiustamente, e sufficienti per erogare gli indennizzi dei prossimi anni. Con l’occasione saluto tutti i soci, impegnandomi ad informarvi tempestivamente delle notizie che la Cancelleria della Corte Costituzionale ci comunicherà, anche sul profilo FACEBOOK (amevfirenze) Il PRESIDENTE DELL’AMEV Avv. Marcello Stanca

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Il Tribunale di Firenze dichiara illegittimo il divieto di esercizio professionale degli psicologi non vaccinati per libera scelta

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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7360/2022 promosso contro l'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA (CONVENUTO)
                         Decisione cautelare
Il Giudice dott. Susanna-Zanda, letto il ricorso ·cautelare urgente per la sospensione del provvedimento assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologici della Tosscana in data 19.10.2021, con il quale la ricorrente è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologa, per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 art. 4 convertito in legge n. 76/2021; · rilevato che la sospensione dall'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all'art. 4 inteso com.e espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno; rilevato che l'instaurazione del contrfaddittorio potrebbe creare un irreparabile nocumento a qusti diritti primari della ricorrente e che occorre provvedere "inaudita altera parte", visto anche il tempo già trascorso a seguito del procedimento davanti al TAR attivato dalla ricorrente e concluso con sentenza TAR TOSCANA n.1565/21 passata in giudicato il 6.5.22, reiettiva della propria giurisdizione proprio per la compromissione dei diritti primari della persona; ritenuto dunque che la decisione del TAR appaia condivisibile; rilevato che, infatti, la -non può,i più esercitare la professione di psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi sin dall'ottobre 2021; che ha allegato come l'esercizio della professione costituisca l'unica sua fonte di sostentamento; rilevato che tale libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all'art. 4 Cost, viene in questo caso inammissibilmente "concesso" dall'Ordine di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars Cov 2, in base al DL 44/21; considerato che tale decreto legge convertito in legge si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario;· :, rilevato, tuttavia, che questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo; considerato, infatti, che i report di Aifa sia coevi alla sospensione della dott.ssa -che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di istituti di vigilanza europei ad es. Euromomo oppure Eudravigilance, riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di Molteplici varianti virali, ed il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi; considerato che l'art. 32 comma 2 Cost non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività; rilevato infatti che l'art. 32 cost. all'interno della carta costituzionale "personocentrica" dopo l'esperienza del nazi-fascismo non· consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato, considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto_ "militare"; considerato che quindi a tutt'oggi dopo due anni .ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi; ' ! considerato che l'art. 32 Cost e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perchè ne verrebbe lesa la sua DIGNITA', valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l'art. 1 della Costituzione (non a caso) della Germania· considerato che il consenso deve essere libero e informato e in questo caso la dott. . . . . non intende legittimamente prestarlo; considerato che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 cost, che, ponendo al centro "la persona" e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato; rilevato che il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2; considerato che, invece, l'ordine degli psicologi della Toscana col provvedimento de quo viola normativa immediatamente applicabile, e attua una innegabile discriminazione della dott.ssa - rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus; ritenuto che per questi motivi sussista anche il dedotto "fumus boni iuris" ossia l'illeeita imposizione da parte dell'Ordine di appartenenza di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte, e in fin dei conti con una sostanziale "accettazione del rischio" di verificazione di tali eventi nefasti per la dott.ssa- d'altra parte le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante 1'80/90% della popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche al correnre-o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita sia l'emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in autotutela da parte dell'Ordine di appartenenza, di quel provvedimento di sospensione assunto in data 19.10.21 e tuttora vigente fino al 31 .12.2022· ritenuto che per questi motivi la dott.ss-a non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute; considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio; ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale; vista la risoluzione del Consiglio di Europa n.2361/2021; Regolamenti (CE) 726/2004 (art. 14 bis) e 507/2006; vista la decisione della Corte Giust. UE, 11 luglio 2019, n. 716/17 che recita: "ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito"; vd. conforme corte cost. n. 95/2017 (sull'obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte interna contrastante col diritto dell'Unione Europea e "a contrario" Cass. civ. Sez. I Ord., 18/10/2018, n. 26292; Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n. 14638; sent. trib. Firenze 1855/2021; cass. L, cass. Sentenza n. 26897 del 21/12/2009: "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.; vd. conf. Sent. cass. 3841/2002); visti gli artt. 1,2, 3, 4,32, 36 Cost.; viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei decreti legge che impongono i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali (es. ordinanza di rimessione del Consiglio per la Giustizia Regione Sicilia e numerosi TAR); viste le pronunzie conformi di revoca sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale sent. Tribunale di Padova del 28.4.22; Tribunale di Sassari del 9.6.22; Tribunale di Velletri 14.12.2021; TAR Lombardia 26..4.2022 in rg 562/2022 (caso di una veterinaria sospesa dall'albo); Tribunale di Roma del 14.6.22; TAR Lombardia n.1397 del 16.6.22; varie sent. di Tar Piemonte e varie sent. di Tar Roma (su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti); Per questi motivi il TRIBUNALE visto l'art. 669 comma 2 sexies c.p.c. e 700 c.p.c. sospende il provvedimento dell'ordine degli Psicologi della Toscana che ha vietato ingiustamente alla dott.ssa di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2, ed autorizza quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati. Fissa per conferma, modifica o revoca del provvedimento in contraddittorio l'udienza del 15 sett. 2022 h. 10,00. Firenze il 6 luglio 2022 II Giudice dott.ssa Susanna Zanda

PostHeaderIcon ATTACCO HACKER contro pagina web di AmevFirenze

Informiamo i soci e tutti i visitatori di questa pagina che il sito internet ha subito un attacco hacker che ha consentito ad ignoti di accedere alla pagina web degli amministratori, e di cancellare il contenuto dei post di data successiva al 2010 fino ai più recenti.
Abbiamo segnalato l’accaduto alle Autorità competenti chiedendo di identificare i responsabili dell’intrusione.
Abbiamo rilevato anche l’immissione di codici informatici che provocano falsi avvisi di “sito non attendibile” sul certificato di sicurezza.
Provvederemo nella prossima settimana a rendere disponibile i contenuti di immediata utilità , soprattutto i post relativi al procedimenti legislativi diretti a migliorare le leggi in vigore per i danneggiati da vaccinazioni, da emotrasfusioni, da talidomide, e per i loro congiunti finora escludi dall’indennizzo.
Pubblicheremo anche aggiornamenti relativi ai procedimenti pendenti in materia innanzi alla Corte Costituzionale.
Confidiamo che le Autorità competenti riescano ad accertare le responsabilità e l’identità degli ignoti autori dell’attacco informatico.
Il Presidente AMEV Firenze
Marcello Stanca

PostHeaderIcon Emotrasfusi e Vaccinati . Danno esistenziale da ritardo nei pagamenti contro la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Stato è il Giudice d’Appello dei giudizi nei confronti della Pubblica Amministrazione ed emette sentenze non impugnabili nel merito.
La recentissima sentenza 7646/2019 (30 pagg.) , ottenuta da associati Amev da parte del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 8 novembre 2019, decide sul caso di persona danneggiata da vaccinazione e poi deceduta per aggravamento.
Questo il fatto.
I miei assistiti, genitori, avevano chiesto al Ministero della Salute nel 2007 il risarcimento previsto dalla legge 229 , per danno cerebrale da vaccino provocato alla figlia, poi la figlia é deceduta nel 2009. Hanno atteso per 5 anni, invano, il risarcimento dovuto x legge x sentenza, sia in vita, sia dopo il decesso della figlia.
Il Ministero attribuiva la responsabilità dei mancati pagamenti agli stessi richiedenti, che avevano ottenuto dal Tar Lazio una sospensione del decreto attuativo, poichè non aveva formato una idonea graduatoria , che tenesse conto anche dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei danneggiati.
I genitori hanno quindi chiesto al Giudice Amministratvo il riconoscimento della maggiorazione per danno morale e disagio esistenziale e la condanna al pagamento di una somma di denaro idonea a compensare il ritardato ed ingiusto protrarsi dell’attesa di giustizia.
Il Ministero della Salute ha negato, in via amministrativa, il diritto alla maggiorazione per sofferenza da attesa.
Invece Il Consiglio di Stato ha censurato il rifiuto del Ministero ed ha sancito la meritevolezza della richiesta di risarcimento aggiuntivo del 20%, per attesa ingiustificata e ritardo inaccettabile.
Il Consiglio di Stato. pres.Greco, relatore Rocco, ha respinto appello del Ministero della Salute, Min. Economia e Pres. Cons. Min. contro la condanna al risarcimento del danno da Ritardo nella liquidazione, stabilita dal Tar Lazio 3315/2012, nella misura del 20% dell’indennizzo decennale pagato in ritardo (pari a 450.000 euro) per lesione da vaccino obbligatorio somministrato a 6 mesi di vita.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito l’orientamento giurisprudenziale sul danno esistenziale e le ripercussioni negative sul valore-uomo, definendolo quale patimento interiore che attiene alla sensibilità emotiva dell’individuo.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha giudicato la situazione dei genitori che hanno visto patire e morire la figlia ed ha stabilito che i medesimi genitori, nella vana attesa del risarcimento, hanno subito un ulteriore ed autonomo danno, diverso e più grave dalla mera sofferenza psichica indotta dalla lesione stessa.
Il Consiglio di Stato, con questa innovativa e fondamentale sentenza, accogliendo le richieste dell’AMEV, ha ritenuto di estendere il danno esistenziale oltre i limiti dell’art. 32 della Costituzione e di puntare all’attuazione dell’art.2 e 97 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell’uomo intesi nel loro complesso. I Magistrati hanno sancito la possibilità giuridica di una tutela diretta ed immediata delle posizioni giuridiche soggettive che rappresentano le figure matrici dei diritti inviolabili dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La pronuncia vuole essere di estrema attualità, poichè il Consiglio di Stato richiamo il diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante da ritardato pensionamento, o anche il diritto al danno esistenziale dell’alunno a cui era stata negata la totalità delle ore di sostegno, (Conv. N.U sui diritti dei disabili del 13 dic 2006).
Il Consiglio di Stato respinge l’obiezione del Ministero secondo il quale i genitori non avrebbero fornito prova del danno subito, ed invece rimarca con precisione che i genitori ricorrenti , oltre al danno biologico, già risarcito con i benefici della legge 229/05 (previsti nel massimo a 450.000 euro ) hanno subito quale effetto ulteriore ed autonomo un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) che si dipana nella sfera dinamico-relazionale, alterando profondamente l’assetto dei rapporti personali , l’aumento dei bisogni e dei doveri, lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori per l’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio reso invalido dal vaccino in modo grave ed irreversibile.
E’ innegabile che l’insieme degli effetti pregiudizievoli si è ulteriormente acuito proprio in dipendenza del ritardo con il quale il Ministero ha provveduto a liquidare quanto avrebbe dovuto, secondo la legge.
L’immaterialità dei pregiudizi subiti nella sfera dei diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti rende ammissibile, secondo l’innovativa decisione del Consiglio di Stato, il ricorso alla prova per presunzioni, senza necessità di una attività istruttoria sulla sofferenza patita per il ritardo, a carico del cittadino leso dalle inefficienze dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l’azione risarcitoria azionata, a prescindere dall’avvenuto esercizio dell’azione di annullamento avverso il provvedimento amministrativo illegittimo.
L’aver ottenuto il pagamento dell’indennizzo non ha estinto l’interesse dei genitori ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal tempo occorso per l’adempimento della prestazione economica, ed il Consiglio di Stato ha voluto sanzionare l’Amministrazione non in conseguenza del principio della colpa, (che imporrebbe la ricerca preventiva dell’autore e la sua imputabilità) stabilito dall’art. 43 cod. pen., ma bensì per violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione dell’art. 97 Cost. , ritenendo l’operato del Ministero “non accettabile ” per l’ordinamento.
La sentenza odierna condensa il suo insegnamento con un monito espresso alla amministrazione o alle amministrazioni deputate allo svolgimento dei passaggi della filiera procedimentale, a tenere un comportamento complessivamente improntato a competenza, attenzione, celerità ed efficacia, quali necessari elementi dell’azione amministrativa che trascendono i parametri civilistici della correttezza e buona fede “etica” (art 1337 cod. civ. ) e sulla base dei quali occorre valutare l’esistenza dell’elemento psicologico della colpa dell’Amministrazione.
Queste in sintesi le argomentazioni lapidarie scritte dal Consiglio di Stato per motivare la conferma, per ora e per sempre, al risarcimento dei danni nella misura del 20% , quale penale puntiva nei confronti della Amministrazione inefficiente, estensibile a qualsiasi caso di mala gestione dei procedimenti.
Da oggi, quindi, l’Amministrazione non potrà più limitarsi a pagare gli insignificanti interessi legali sulle somme dovute al cittadino vittima del ritardo, ma pagherà una sorta di multa.
Ritengo opportuno invitare tutti gli emotrasfusi (circa 4.000) che hanno subito ritardi decennali, ad attivarsi per predisporre ed inoltrare domanda di risarcimento compensativo, anche nel caso degli eredi di chi è decedut0 nell’attesa nella liquidazione della somma di 100.000 euro, offerta a transazione, e pagata dopo 10 anni o ancora non pagati.
Questo il principio innovativo stabilito dal Consiglio di Stato.
Penso alle enormi possibilità applicative di questa sentenza nel campo dei ritardi nel rimborso di crediti fiscali, nella erogazione di contributi alle imprese, nel saldo di compensi per appalti, nel mancato riconoscimento di incentivi ai pubblici dipendenti, ecc ecc.
Ogni ritardo rilevante, sia per la durata, sia per l’entità della somma o del beneficio da ricevere, va esaminato, tramite valutazione peritale, nelle conseguenze psicologiche che ha provocato, per quantificare il “peso” del danno esistenziale.
Questa sentenza costituisce una pietra miliare nei prossimi giudizi dei Tribunali Amministrativi sull’operato della P. A. poichè modifica l’atteggiamento restrittivo finora seguito dalla Giurisprudenza Amministrativa, e mantenuto anche dalla stessa Corte di Cassazione, in ambito civilistico.
L’AMEV è pronta ad esaminare tutti i casi di ritardo subito dai propri associati per predisporre le richieste risarcitorie.
Avv. Marcello Stanca

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Ecco il Video intervista a Montecitorio Avv. Marcello Stanca Clicca quivideo montecitorio

PostHeaderIcon 27/7/2016 CAMERA DEPUTATI interrogazione Lorefice su indennizzi straordinari per i danneggiati da emotrasfusioni

Il Sottosegretario per la Salute, Vito De Filippo, ha risposto ieri, martedì 26 luglio, in
Commissione Affari Sociali della Camera all’interrogazione 5-03255 di Marialucia Lorefice
(M5S) (interrogazione visionabile cliccando sul numero) sugli indennizzi straordinari per i
soggetti danneggiati da emotrasfusioni. L’interrogazione chiedeva di sapere:
· quale fosse il numero di soggetti che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010
domanda di adesione alla procedura transattiva;
· quale fosse il numero di soggetti che ad oggi hanno visto accolta la loro domanda;
· quale fosse il numero di soggetti che ad oggi hanno visto rigettata la loro domanda perché
ritenuti non in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
· se il Governo intendesse assumere un’iniziativa normativa quale ad esempio un indennizzo
straordinario, a favore dei soggetti che hanno fatto domanda di accesso al percorso transattivo, in
linea con iniziative analoghe, al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale in grado di
sanare questa storia nera di sanità pubblica, aggravata dai ritardi della pubblica amministrazione;
· a quanto ammontassero, ad oggi, le somme già stanziate e disponibili per soluzione
transattiva;
· se il Governo confermasse a nome dello Stato italiano di aver fatto richiesta di costituzione di
parte civile, a fianco dei pazienti emofilici, nel procedimento penale n. 33870/03 R.G.N.R., con il
capo d’accusa di omicidio colposo plurimo aggravato per fatti collegati ai danni causati
dall’utilizzo di farmaci emoderivati infetti, pendente innanzi al tribunale di Napoli con udienza
fissata per il giorno 3 ottobre 2014.
Di seguito la risposta integrale del Sottosegretario De Filippo.
In riferimento all’interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta che l’articolo 27-bis del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto
un’equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o
vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato
domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro
il 19 gennaio 2010.
Nello specifico, si prevede la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di
denaro (euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di
emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) in un’unica
soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva. Il
riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall’articolo 2, lettera
a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie
di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834
ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la
somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica
della ricevibilità della predetta istanza.
La corresponsione della somme è, altresì, subordinata alla formale rinuncia all’azione
risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di
carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
Il Ministero della salute sta provvedendo alla corresponsione del quantum dovuto agli aventi
diritto secondo un piano d’azione finalizzato alla evasione programmata delle pratiche entro il 31
dicembre 2017, come previsto al comma 1 del predetto articolo 27-bis, nel rispetto della
graduatoria dei soggetti che si possono avvalere dell’equa riparazione, sulla base dei criteri
fissati dalla citata normativa, che tiene conto della gravità dell’infermità e, in caso di parità, del
disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità
annuale di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo 27-bis prevede che la procedura transattiva di cui all’articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano
avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione. Per i medesimi soggetti si
applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri previsti per la corresponsione
dell’equa riparazione, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio
2012.
Alla data del 19 gennaio 2010, sono pervenute 7885 domande di adesione all’operazione
transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ad oggi risultano inviate, da parte del
Ministero della Salute, ai soggetti danneggiati n. 3804 note per l’accettazione dell’equa
riparazione e risultano pervenute 1609 accettazioni. Di queste 1259 sono state liquidate, 47 sono
state rigettate e 303 sono in lavorazione o in attesa di integrazione della documentazione.
Per quanto riguarda i soggetti per i quali prosegue l’operazione transattiva, sono state istruite
circa 250 posizioni, dalla prima alla quinta categoria di gravità della patologia. Ad oggi nessuna
di queste ha visto accolta la domanda. Per 21 posizioni è stata inviata la richiesta di parere
all’Avvocatura dello stato. Di queste, per 3 posizioni è stato espresso parere favorevole, per 3
posizioni parere di non opportunità della stipula, per le restanti si è in attesa di riscontro. Infine,
si rappresenta che in precedenza sono già state rigettate 1313 domande di adesione
all’operazione transattiva, ai sensi del decreto ministeriale 4 maggio 2012, e 51 domande per
mancanza dei requisiti del Regolamento 28 aprile 2009.
Da ultimo, si conferma che il Ministero della salute si è costituito parte civile nel procedimento
penale n. 338870/03, e che, al fine di sostenere l’astratta idoneità lesiva di ciascuna dose di
emoderivato, è intervenuto nella operazioni peritali, designando, con nota del 18 luglio 2016,
quale perito di parte, il dottor Lorenzo Montrasio, direttore dell’Unità Dirigenziale Farmaci
biologici dell’Agenzia Italiana del Farmaco

PostHeaderIcon SENATO § VACCINI Campagna vaccinale INTERROGAZIONE

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02294

Atto n. 3-02294 (in Commissione)

Pubblicato il 15 ottobre 2015, nella seduta n. 524

DALLA ZUANNA , DIRINDIN , GRANAIOLA , BIANCO , MATTESINI – Al Ministro della salute. –
Premesso che:
nell’ambito della prevenzione sanitaria, in questi giorni il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale proposto dal Ministero della salute è oggetto di discussione con le Regioni, in attesa del suo varo definitivo. L’attuale versione prevede una rilevante espansione dell’offerta vaccinale definita a livello nazionale, ad esempio la vaccinazione dei bambini e degli adulti (e non più solo dei preadolescenti) contro la varicella, la vaccinazione contro i rotavirus, l’estensione agli adolescenti maschi della vaccinazione contro il papillomavirus;
una siffatta espansione dell’offerta vaccinale comporta una rilevante estensione delle risorse dedicate all’acquisto e alla somministrazione dei vaccini, risorse che, in un regime di stabilizzazione della spesa sanitaria pubblica e di mancata espansione o contrazione del personale, dovranno essere necessariamente negate ad altre componenti del servizio sanitario nazionale;
l’espansione dell’offerta vaccinale richiede un coinvolgimento ancora maggiore della popolazione suscettibile (maggior numero di richiami, campagne di informazione eccetera), proprio quando si registra un preoccupante calo dell’adesione a vaccinazioni che si ritenevano ormai consolidate e di grande importanza per la salute individuale e collettiva, come quella contro il morbillo, la poliomielite e la meningite,
si chiede di sapere:
per ogni nuovo vaccino proposto nel nuovo piano, quale sia il rapporto fra i costi e i benefici per la salute individuale e collettiva, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, tenuto conto delle evidenze scientifiche provenienti da ricerche indipendenti e con riferimento alle diverse categorie di popolazione target;
quale sia il costo stimato per l’acquisto di ogni nuovo vaccino e quali siano le condizioni negoziate per l’acquisto degli stessi, anche in relazione all’aumento delle quantità da acquistare a carico della finanza pubblica;
quali siano le ragioni per cui si intende seguire, per il nuovo piano vaccinale, un percorso di approvazione distinto da quelli dei nuovi livelli essenziali di assistenza e, in questo caso, come si pensi di integrare questo piano nelle procedure di finanziamento e di valutazione previste per tutti gli altri LEA;
quale sia l’entità delle risorse di personale che dovranno essere dedicate a queste nuove campagne vaccinali, quale sia il rapporto tra costi e opportunità, ossia quanto e come le nuove campagne vaccinali sottrarranno risorse di personale ad altri interventi di salute pubblica, e come, a tale proposito, siano state coinvolte le Regioni per verificare sul piano organizzativo la fattibilità degli interventi;
come si intenda prevenire possibili “crisi di rigetto” da parte della popolazione che sarà chiamata a vaccinarsi, alla luce anche del recente declino della quota di vaccinati contro malattie che ormai si ritenevano quasi debellate.

PostHeaderIcon CAMERA DEPUTATI EMOTRASFUSI – 1727 Proposta di legge Lorefice per transazioni e risarcimenti

PROPOSTA DI LEGGE nr. 1727
d’iniziativa dei deputati
LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI, GRILLO, MANTERO, BARONI, DI VITA, DALL’OSSO, COMINARDI, RIZZETTO, DAGA, TOFALO, TERZONI, TACCONI, DE LORENZIS, MARZANA, BATTELLI, DI BENEDETTO, CHIMIENTI, RIZZO, CORDA, ARTINI, COLONNESE, CARINELLI, SPESSOTTO, BALDASSARRE, BARBANTI, BUSINAROLO, CANCELLERI, GALLINELLA, MANNINO, TURCO
Disposizioni per la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti
Presentata il 24 ottobre 2013
************************
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge in questione nasce dall’esigenza di far ottenere un risarcimento, quantomeno economico, a tutte quelle persone che intorno agli anni settanta-ottanta in Italia si sono ammalate per aver contratto i virus dell’epatite B, C e dell’HIV a seguito di trasfusioni di sangue o di assunzione di emoderivati (cosiddetti «salvavita») infetti presso le strutture sanitarie pubbliche.
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede già la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di questi soggetti danneggiati irreversibilmente nella loro integrità psico-fisica sulla base anche del presupposto dell’insufficienza dei controlli sanitari nel settore della distribuzione del sangue, di competenza dello Stato. La circostanza che il contagio sia avvenuto a causa di mancati o insufficienti controlli sul sangue e sugli emoderivati utilizzati per uso terapeutico ha consentito ai danneggiati, sulla base della legge, di chiedere in sede civilistica il ristoro dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti. La responsabilità del Ministero della salute nella diffusione di sangue infetto o di emoderivati infetti, del resto, è stata acclarata da plurime sentenze emesse da diversi uffici giudiziari.
A seguito dei numerosi giudizi promossi il Ministero decise di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso emanando numerosi decreti che hanno disciplinato le procedure transattive nei confronti dei soggetti danneggiati che avessero già promosso azione giudiziale.
Da ultimo, il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, attuativo del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 132/2009, ha escluso dalla transazione tutti i soggetti che hanno promosso causa di risarcimento per danni oltre i cinque anni dal riconoscimento del danno biologico o dalla data di presentazione in sede amministrativa dell’istanza di indennizzo, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso di eredi di soggetti deceduti.
Alla luce di quanto esposto è nata la necessità di presentare una proposta di legge che superi i problemi relativi alla prescrizione e all’esclusione dalle trattative di determinati soggetti in ragione dell’anno in cui è stata riconosciuta la patologia o, addirittura, la promozione del giudizio civile quale condicio sine qua non della presentazione dell’istanza di indennizzo straordinario a titolo di risarcimento.
L’obiettivo di questa proposta di legge, indicato nell’articolo 1, è quello di riconoscere a tutti i soggetti contagiati ingiustamente un uguale diritto al risarcimento affinché venga rispettata la dignità della vita.
All’articolo 2 si prevede che il Governo provveda a modificare l’articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012 nella parte in cui stabilisce eccessivi limiti prescrizionali nei confronti dei soggetti danneggiati, prevedendo altresì la possibilità di definizioni transattive con soggetti contagiati in data anteriore al 24 luglio 1978. A tale proposito il Ministro della salute adotta un regolamento che disciplina la verifica da parte delle commissioni mediche ospedaliere della malattia contratta anche precedentemente a quella data. La commissione valuterà le richieste dei soggetti a cui non è stato precedentemente riconosciuto il nesso causale, di quelli il cui danno non è ascrivibile alle categorie previste dalla normativa in materia, di quelli che presentano esplicita richiesta di rivalutazione dello stato di avanzamento della malattia, nonché di quelli che non hanno ancora presentato istanza o che hanno in corso la procedura per il riconoscimento del nesso causale.
All’articolo 3 è prevista la possibilità di definizione transattiva delle controversie relative a danni conseguenti a sangue o emoderivati infetti, per tutti i soggetti danneggiati, o per i loro familiari, anche senza la necessaria preventiva promozione dell’azione giudiziaria.
È inoltre prevista, ai sensi della legge n. 210 del 1992, un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo, così come ribadito anche dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013.
Viene poi disciplinato il procedimento transattivo per i soggetti che hanno già intrapreso azione giudiziale, dando loro la possibilità di ottenere un più veloce soddisfacimento del proprio diritto rinunciando con atto formale alla prosecuzione del giudizio per tutti i soggetti che non hanno ancora il verbale della commissione medica ospedaliera.
All’articolo 4 si prevede che il Ministro della salute istituisca, con proprio decreto, le commissioni regionali, nominate dall’assessore regionale competente per la sanità, che devono valutare lo stato di avanzamento della malattia dei soggetti contagiati nonché il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti.
All’articolo 5 viene indicato quale requisito per accedere alla definizione transattiva il nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.
All’articolo 6 è stata prevista l’erogazione di un assegno una tantum al soggetto danneggiato o agli eredi, in caso di decesso, relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo.
L’articolo 7 statuisce il riconoscimento ai soggetti contagiati di un indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio, reversibile agli eredi in caso di morte, se non vengono superati determinati limiti reddituali. È altresì disciplinata l’ipotesi in cui si verifichi il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, prevedendo la possibilità per gli eredi di presentare la richiesta di indennizzo.
All’articolo 8 si prevede la copertura finanziaria della legge con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
##########
T E S T O
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è favorire la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, o dai loro familiari, in caso di decesso dei medesimi soggetti.

Art. 2.
(Procedure per la verifica).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, prevedendo:

a) l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 1;

b) l’inserimento, nella lettera c) del comma 1, di disposizioni che facciano salvi eventuali atti interruttivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

c) la soppressione, al comma 2, della disposizione che stabilisce l’applicazione dei moduli transattivi solo in caso di eventi trasfusionali non anteriori al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare del Ministero della sanità n. 68 che ha reso obbligatoria la ricerca dell’antigene dell’epatite B nel sangue e negli emoderivati.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri della verifica da parte della commissione medica ospedaliera competente della malattia contratta a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati nelle strutture ospedaliere anche in data anteriore al 24 luglio 1978.
3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui al comma 2 procedono, altresì, alla valutazione dei:

a) soggetti a cui non è stato riconosciuto il nesso causale previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132;

b) soggetti a cui non è stato riconosciuto un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, accertato dalla competente commissione medica ospedaliera di cui all’articolo 193 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal competente ufficio medico legale del Ministero della salute o da una sentenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, ovvero dagli organismi competenti in base alla legislazione previgente alle norme citate;

c) soggetti che presentano esplicita richiesta per rivalutare lo stato di avanzamento della malattia sulla base di una nuova certificazione medica;

d) soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato istanza, ovvero che hanno in corso la relativa procedura, presso la commissione medica ospedaliera, per il riconoscimento del nesso causale.

4. I soggetti danneggiati, o loro familiari in caso di decesso, che hanno raggiunto un accordo transattivo hanno diritto a ricevere la somma indicata nella transazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze garantisce l’erogazione delle somme nei termini di cui al presente comma, ai soggetti, o ai loro familiari nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
(Definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti).
1. Alla definizione transattiva delle controversie prevista dalla presente legge sono ammessi tutti i soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, ovvero i loro familiari, indipendentemente dalla promozione o no di azioni giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere.
2. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue o che hanno fatto uso di farmaci emoderivati, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, compresa la fase esecutiva, che intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, possono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è condizione necessaria per ottenere l’erogazione dell’indennizzo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti di rinuncia alla commissione di cui al comma 4.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, i soggetti danneggiati o i loro familiari hanno diritto a un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo in base alla variazione dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
4. Gli atti di rinuncia di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi alla competente commissione regionale di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Commissioni regionali).
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, commissioni regionali, con il compito di valutare il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti, nonché lo stato di avanzamento della malattia, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso decreto.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le domande dei soggetti danneggiati devono pervenire al Ministero della salute a partite dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quattro mesi dalla data di presentazione della domanda la procedura di accertamento e di valutazione dello stato di avanzamento della malattia deve essere conclusa.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’assessore regionale competente per la sanità provvede a nominare i membri della commissione regionale, costituita da: tre medici specializzati in materia di malattie contratte a seguito di trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti, due rappresentanti dei comitati e delle associazioni dei soggetti danneggiati e un consulente di parte del soggetto danneggiato con diritto di partecipazione, di voto e con un ruolo consultivo.
4. Gli accertamenti compiuti dalle commissioni regionali sono acquisiti come prova in merito all’esistenza del nesso di causalità di cui al comma 1.
5. La partecipazione all’attività della commissione regionale non dà luogo alla corresponsione di nessun compenso, a esclusione di eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Costituisce requisito per accedere alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge l’esistenza di un nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati, accertato dalla commissione regionale di cui all’articolo 4.
2. La data di effettuazione della trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non sono cause ostative alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Assegno una tantum).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti è riconosciuto un assegno una tantum di importo non inferiore a 25.000 euro, il cui ammontare è determinato dalla commissione regionale competente di cui all’articolo 4 per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo e sulla base del loro inserimento nelle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L’assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure agli eredi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono erogati in un’unica soluzione per ogni soggetto danneggiato.

Art. 7.
(Indennizzo straordinario).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, anche in caso di precedente assegnazione del danno a una determinata categoria di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è riconosciuto un indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno da rateizzare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo dell’indennizzo straordinario previsto per i soggetti danneggiati viventi deve essere non inferiore a 250.000 euro e non superiore a 400.000 euro; quello previsto per i familiari dei soggetti deceduti deve essere non inferiore a 400.000 euro e non superiore a 600.000 euro.
3. La commissione di cui all’articolo 4 definisce l’importo relativo all’indennizzo straordinario da erogare ai soggetti di cui al comma 2 nonché ai soggetti di cui al comma 4.
4. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate da trasfusione di sangue o assunzione di emoderivati infetti, la richiesta dell’assegno mensile vitalizio può essere presentata dagli eredi alla commissione regionale competente di cui all’articolo 4.
5. L’indennizzo straordinario, in quanto trattamento assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è da considerare aggiuntivo a quello previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo, a partire dall’anno 2014, di una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevista dall’articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

PostHeaderIcon NEWS Corte di Cassazione – Sezioni Unite

News – marzo 2016
NEWS marzo 2016 La CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite ha stabilito che soltanto il Tribunale Amministrativo, e non il Giudice Ordinario può giudicare il Ministro della Salute in caso di rifiuto ad ammettere a transazione il cittadino danneggiato da sangue infetto o vaccinazioni.
Leggi qui la sentenza aprendo questo link

PostHeaderIcon 2 APRILE 2015 – NEWS DAL PARLAMENTO

BUONA PASQUA 2015

Si comunica che la Petizione dei soci AMEV relativa al riconoscimento dell’indennizzo ai familiari per i danni psicologici e morali derivanti da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide è stata assegnata alla XII Commissione Affari Sociali. Il Presidente porge gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli associati assicurando il proprio impegno per ogni ulteriore iniziativa diretta al buon esito del percorso legislativo avviato.

Leggi il Comunicato

PostHeaderIcon 13 marzo 2015 CONVEGNO a PRATO

NEWS

13 marzo 2015 h 15-18
L’AMEV parteciperà al

C O N V E G N O a PRATO con i parlamentari promotori della rettifica della legge 210/92 sull’argomento ” danno psicologico ed esistenziale nella sfera familiare provocato da effetti collaterali di trattamenti sanitari (trasfusioni,vaccinazioni, talidomide).
i soci e gli interessati sono invitati a partecipare
LEGGI il programma

PostHeaderIcon 8 nov 2012 CAMERA DEPUTATI interpellanza e discussione

Diffondiamo il recente dibattito parlamentare sul RITIRO cautelativo dei VACCINI dal commercio
Clicca su questo link per leggere il resoconto della discussione in assemblea.

PostHeaderIcon 6 nov 2012 TAR Lazio – Transazioni

Ricorso al TAR del Lazio contro il decreto delle Transazioni.
In considerazione delle esigenze connesse ala procedura transattiva e delle istanze formulate dai ricorrenti il tribunale amministrativo di Roma ha rinviato la discussione al 27 febbraio 2013.
L’Amev valuterà l’opportunità di intervenire in giudizio, entro gennaio, dopo aver conosciuto l’esito parlamentare della discussione della petizione promessa su questo sito ed annunciata agli atti parlamentari della Camera.

PostHeaderIcon TRANSAZIONI Comunicato ISTRUZIONI

TRANSAZIONI e RISARCIMENTI
per emotrasfusi, vaccinati, talidomidici.

Petizione al Parlamento, aperta a tutti gli interessati e associazioni.
STAMPA MODULO da inviare con fax o raccomandata allegando copia del documento di identità.

Gentili Associati,

Dopo ben 5 anni di attesa il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto che disciplina l’ammissione dei danneggiati da emotrasfusioni e vaccinazioni al risarcimento dei danni con transazione delle cause pendenti.

È importante prendere coscienza della circostanza che gli autori di questo provvedimento, tanto atteso, non sono politici espressi dal voto popolare, ma bensì tecnici (senza “cuore politico”) nominati dal Capo dello Stato in sostituzione di esponenti dei Partiti che, per cinque anni, non sono stati capaci di dare alcuna risposta concreta alle aspettative dei danneggiati, molti dei quali moribondi.

L’AMEV ritiene che il Decreto redatto dal Ministro Tecnico è servito soltanto a garantire il pareggio dei bilanci del Dicastero senza tenere in alcuna considerazione le giuste aspettative di sollievo dalla sofferenza dei cittadini contagiati e dei loro eredi.

L’attuale momento di crisi economica non può giustificare il ritardo e l’inerzia riservati dallo Stato a questo problema di dimensioni nazionali anche in un periodo (4 anni) in cui la crisi non si era ancora manifestata.

È vero invece che le istituzioni ministeriali hanno risposto alle domande di speranza con una strategia della disperazione e dello sfinimento.

Nessuno dei danneggiati ha dimenticato la risposta ad interrogazione parlamentare resa il 06.10.2010 con la quale il Ministro della Salute in persona dichiarava in diretta televisiva che nessuna domanda dei danneggiati era stata respinta per ragioni di prescrizione, rassicurando (?????) così migliaia di cittadini in attesa.

Confortate da quella promessa, le associazioni hanno accettato l’inerzia con un’attesa carica di speranza, confidando in un provvedimento che avrebbe garantito il recupero dei prescritti al risarcimento, nonostante fossero trascorsi molti anni dal riconoscimento del contagio o dalla domanda proposta ai sensi della L. 210/1992.

Invece non è stato così!

Purtroppo i Tecnici nominati dal beneamato Capo dello Stato (al quale era ben nota la problematica), quasi in ottemperanza ad un ordine di esecuzione, hanno decapitato le aspettative ed i diritti dei danneggiati, i quali sono stati beffati due volte, prima dalla lunga e vana attesa, e dopo dalla insensibilità della risposta resa da pseudo-politici che nessuno ha scelto e che torneranno a casa tra pochi mesi.

Entrando nel particolare meccanismo della beffa, vogliamo ricordare come i Ministeri della Salute e dell’Economia, nel 2009, non hanno posto alcun veto economico all’erogazione di un dignitoso indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni e da talidomide, indennizzo sensibilmente superiore al risarcimento oggi proposto per gli emotrasfusi, senza eccepire alcuna prescrizione e senza pretendere la prova della colpa medica. Nessuno di questi indennizzi è stato condizionato alla pendenza di un precedente Giudizio notificato prima del 2008.

Invece, la beffa morale e politica, grazie al neonato Decreto, si trasforma anche in beffa economica poiché consente all’Avvocatura dello Stato di chiedere al Giudice la condanna dei danneggiati al pagamento delle spese legali relative alle cause che lo stesso Ministero li ha costretti ad esercitare.

I Tecnici ci dovrebbero spiegare il motivo di questa ritorsione a sorpresa nei confronti dei cittadini già duramente provati dalla malattia che quotidianamente provano, sulla loro pelle, che la malattia regalata dallo Stato non si è prescritta per nulla mentre, secondo qualcuno, si è prescritto il loro diritto alla speranza.

L’AMEV ritiene che quanto accaduto sia immorale ed inaccettabile oltre che fortemente contrario ai principi costituzionali di parità di trattamento a parità di danno e vuole proporre in questa sede uno strumento di protesta popolare nei confronti delle persone, moralmente incompetenti, che si sono dedicate con cura a salvare il bilancio dello Stato a spese dei più disgraziati, immolandoli come pecore sacrificali alla divinità dell’equilibrio finanziario dello Stato.

Non sarà e non deve essere il sangue (infetto) dei contagiati a risollevare le sorti dell’Euro e delle Casse pubbliche, purtroppo saccheggiate da chi le doveva proteggere!

Alla luce di queste considerazioni l’Amev ritiene che ciascuno degli interessati debba opporsi con tutte le sue forze all’applicazione di un “ordine di esecuzione” scritto e firmato da uno Stato patrigno che ha pure tentato di addolcire la cicuta con una limitata apertura al risarcimento nei confronti di una piccola minoranza di danneggiati che percepiranno interamente le somme promesse nel 2007 sebbene in 15 anni di rate.
Per questo riteniamo che il Decreto debba essere applicato soltanto a chi ne faccia espressa richiesta, accettando quanto ritiene conveniente, senza compromettere le aspettative di chi pretende la parità di trattamento.

I Parlamentari che intendono essere rieletti possono arginare i gravi ed ingiusti effetti del Decreto esercitando il loro potere di controllo nei confronti del Ministero della Salute per tutelare le posizioni dei contagiati, destinate alla esclusione dalla transazione, ovvero destinati a ricevere proposte di elemosina da parte dell’Amministrazione.

È quindi urgente e di fondamentale importanza che i danneggiati ai quali potrebbe essere eccepita la prescrizione, ovvero ai quali verranno proposte cifre irragionevoli, si rivolgano formalmente e
per iscritto al Ministero della Salute nonché alla Conferenza dei Capigruppo della Camera dei Deputati, diffidando l’Amministrazione dal comunicargli provvedimenti di rigetto o proposte indecenti, fondati sul “Decreto truffa”.

Proponiamo quindi l’invio della seguente missiva, da spedire con Raccomandata A.R. (trasmettendone copia all’AMEV).

Firenze, 31 ottobre 2012 Il Presidente AMEV

Avv. Marcello Stanca

Al Ministero della Salute
Via G. Ribotta n. 5
00144 – Roma Eur

Allla
Camera dei Deputati
Ill.mo Presidente
Piazza del Parlamento
00186 – Roma

Oggetto: Petizione ex art 50 Cost. – Regolamentazione per l’ammissione a transazione dei cittadini danneggiati da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide.
Istanza

Premesso che:

il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 4 maggio 2012 (in G.U. 13.07.2012 n. 162) per la “Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell’art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28.04.2009 n. 132”,
il sottoscritto cittadino italiano, _______________________ (nome e cognome), nato il ___________________ a _________________________, Codice Fiscale: _______________________________________________________, è
diretto danneggiato da ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oppure
erede/legale rappresentante di _____________________________________, danneggiato da __________________________________________________________________, elettivamente domiciliato presso l’AMEV di Firenze, con sede in Firenze, via Puccinotti n. 61,
avendo presentato/non avendo presentato domanda di ammissione alla transazione e pur godendo del riconoscimento del nesso causale tra emotrasfusione e patologia stabilito dalla competente CMO,
FORMULA ISTANZA
– Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia avviare un sindacato ispettivo nei confronti del Ministero della Salute
a) per conoscere il numero e la tipologia delle posizioni finora istruite dall’Amministrazione sulle domande di ammissione a transazione;
b) per conoscere il numero e la tipologia delle posizioni ammesse ed escluse dalla proposta di modulo transattivo;

– Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute per impedire che siano comunicati agli interessati provvedimenti di esclusione dalla transazione che non siano ratificati da una decisione di una Commissione paritetica integrata da rappresentanti dall’AMEV o da altra associazione di danneggiati.

– Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute per impedire che l’Avvocatura dello Stato possa richiedere la condanna dei danneggiati al pagamento delle spese legali nei confronti del Ministero convenuto nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da trasfusione, vaccinazione e talidomide.

Luogo, Data e Firma: ___________________________________

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