Emotrasfusi e Vaccinati . Danno esistenziale da ritardo nei pagamenti contro la Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Stato è il Giudice d’Appello dei giudizi nei confronti della Pubblica Amministrazione ed emette sentenze non impugnabili nel merito.
La recentissima sentenza 7646/2019 (30 pagg.) , ottenuta da associati Amev da parte del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 8 novembre 2019, decide sul caso di persona danneggiata da vaccinazione e poi deceduta per aggravamento.
Questo il fatto.
I miei assistiti, genitori, avevano chiesto al Ministero della Salute nel 2007 il risarcimento previsto dalla legge 229 , per danno cerebrale da vaccino provocato alla figlia, poi la figlia é deceduta nel 2009. Hanno atteso per 5 anni, invano, il risarcimento dovuto x legge x sentenza, sia in vita, sia dopo il decesso della figlia.
Il Ministero attribuiva la responsabilità dei mancati pagamenti agli stessi richiedenti, che avevano ottenuto dal Tar Lazio una sospensione del decreto attuativo, poichè non aveva formato una idonea graduatoria , che tenesse conto anche dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei danneggiati.
I genitori hanno quindi chiesto al Giudice Amministratvo il riconoscimento della maggiorazione per danno morale e disagio esistenziale e la condanna al pagamento di una somma di denaro idonea a compensare il ritardato ed ingiusto protrarsi dell’attesa di giustizia.
Il Ministero della Salute ha negato, in via amministrativa, il diritto alla maggiorazione per sofferenza da attesa.
Invece Il Consiglio di Stato ha censurato il rifiuto del Ministero ed ha sancito la meritevolezza della richiesta di risarcimento aggiuntivo del 20%, per attesa ingiustificata e ritardo inaccettabile.
Il Consiglio di Stato. pres.Greco, relatore Rocco, ha respinto appello del Ministero della Salute, Min. Economia e Pres. Cons. Min. contro la condanna al risarcimento del danno da Ritardo nella liquidazione, stabilita dal Tar Lazio 3315/2012, nella misura del 20% dell’indennizzo decennale pagato in ritardo (pari a 450.000 euro) per lesione da vaccino obbligatorio somministrato a 6 mesi di vita.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito l’orientamento giurisprudenziale sul danno esistenziale e le ripercussioni negative sul valore-uomo, definendolo quale patimento interiore che attiene alla sensibilità emotiva dell’individuo.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha giudicato la situazione dei genitori che hanno visto patire e morire la figlia ed ha stabilito che i medesimi genitori, nella vana attesa del risarcimento, hanno subito un ulteriore ed autonomo danno, diverso e più grave dalla mera sofferenza psichica indotta dalla lesione stessa.
Il Consiglio di Stato, con questa innovativa e fondamentale sentenza, accogliendo le richieste dell’AMEV, ha ritenuto di estendere il danno esistenziale oltre i limiti dell’art. 32 della Costituzione e di puntare all’attuazione dell’art.2 e 97 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell’uomo intesi nel loro complesso. I Magistrati hanno sancito la possibilità giuridica di una tutela diretta ed immediata delle posizioni giuridiche soggettive che rappresentano le figure matrici dei diritti inviolabili dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La pronuncia vuole essere di estrema attualità, poichè il Consiglio di Stato richiamo il diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante da ritardato pensionamento, o anche il diritto al danno esistenziale dell’alunno a cui era stata negata la totalità delle ore di sostegno, (Conv. N.U sui diritti dei disabili del 13 dic 2006).
Il Consiglio di Stato respinge l’obiezione del Ministero secondo il quale i genitori non avrebbero fornito prova del danno subito, ed invece rimarca con precisione che i genitori ricorrenti , oltre al danno biologico, già risarcito con i benefici della legge 229/05 (previsti nel massimo a 450.000 euro ) hanno subito quale effetto ulteriore ed autonomo un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) che si dipana nella sfera dinamico-relazionale, alterando profondamente l’assetto dei rapporti personali , l’aumento dei bisogni e dei doveri, lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori per l’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio reso invalido dal vaccino in modo grave ed irreversibile.
E’ innegabile che l’insieme degli effetti pregiudizievoli si è ulteriormente acuito proprio in dipendenza del ritardo con il quale il Ministero ha provveduto a liquidare quanto avrebbe dovuto, secondo la legge.
L’immaterialità dei pregiudizi subiti nella sfera dei diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti rende ammissibile, secondo l’innovativa decisione del Consiglio di Stato, il ricorso alla prova per presunzioni, senza necessità di una attività istruttoria sulla sofferenza patita per il ritardo, a carico del cittadino leso dalle inefficienze dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l’azione risarcitoria azionata, a prescindere dall’avvenuto esercizio dell’azione di annullamento avverso il provvedimento amministrativo illegittimo.
L’aver ottenuto il pagamento dell’indennizzo non ha estinto l’interesse dei genitori ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal tempo occorso per l’adempimento della prestazione economica, ed il Consiglio di Stato ha voluto sanzionare l’Amministrazione non in conseguenza del principio della colpa, (che imporrebbe la ricerca preventiva dell’autore e la sua imputabilità) stabilito dall’art. 43 cod. pen., ma bensì per violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione dell’art. 97 Cost. , ritenendo l’operato del Ministero “non accettabile ” per l’ordinamento.
La sentenza odierna condensa il suo insegnamento con un monito espresso alla amministrazione o alle amministrazioni deputate allo svolgimento dei passaggi della filiera procedimentale, a tenere un comportamento complessivamente improntato a competenza, attenzione, celerità ed efficacia, quali necessari elementi dell’azione amministrativa che trascendono i parametri civilistici della correttezza e buona fede “etica” (art 1337 cod. civ. ) e sulla base dei quali occorre valutare l’esistenza dell’elemento psicologico della colpa dell’Amministrazione.
Queste in sintesi le argomentazioni lapidarie scritte dal Consiglio di Stato per motivare la conferma, per ora e per sempre, al risarcimento dei danni nella misura del 20% , quale penale puntiva nei confronti della Amministrazione inefficiente, estensibile a qualsiasi caso di mala gestione dei procedimenti.
Da oggi, quindi, l’Amministrazione non potrà più limitarsi a pagare gli insignificanti interessi legali sulle somme dovute al cittadino vittima del ritardo, ma pagherà una sorta di multa.
Ritengo opportuno invitare tutti gli emotrasfusi (circa 4.000) che hanno subito ritardi decennali, ad attivarsi per predisporre ed inoltrare domanda di risarcimento compensativo, anche nel caso degli eredi di chi è decedut0 nell’attesa nella liquidazione della somma di 100.000 euro, offerta a transazione, e pagata dopo 10 anni o ancora non pagati.
Questo il principio innovativo stabilito dal Consiglio di Stato.
Penso alle enormi possibilità applicative di questa sentenza nel campo dei ritardi nel rimborso di crediti fiscali, nella erogazione di contributi alle imprese, nel saldo di compensi per appalti, nel mancato riconoscimento di incentivi ai pubblici dipendenti, ecc ecc.
Ogni ritardo rilevante, sia per la durata, sia per l’entità della somma o del beneficio da ricevere, va esaminato, tramite valutazione peritale, nelle conseguenze psicologiche che ha provocato, per quantificare il “peso” del danno esistenziale.
Questa sentenza costituisce una pietra miliare nei prossimi giudizi dei Tribunali Amministrativi sull’operato della P. A. poichè modifica l’atteggiamento restrittivo finora seguito dalla Giurisprudenza Amministrativa, e mantenuto anche dalla stessa Corte di Cassazione, in ambito civilistico.
L’AMEV è pronta ad esaminare tutti i casi di ritardo subito dai propri associati per predisporre le richieste risarcitorie.
Avv. Marcello Stanca