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PostHeaderIcon 3 ottobre 2023 – AGGIORNAMENTI – LEGGE 210/1992 e MODIFICHE ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.

3 ottobre 2023 AGGIORNAMENTI – LEGGE 210/1992 e MODIFICHE ORDINATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE al Parlamento.

è IMPORTANTE attivarsi ed agire insieme nella prima settimana di LUGLIO, scrivere al Parlamento per SORVEGLIARE i DEPUTATI.

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

XII COMMISSIONE AFFARI SOCIALI


Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale nr. 35/2023 e L. 210/1992. Petizione al Parlamento.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

chiede

alla XII Commissione Affari Sociali di voler calendarizzare la discussione della applicazione della sentenza nr 35/2023,

applicare i principi della sentenza ed annullare i termini temporali triennali disposti dall’art. 3 della legge 210/92 dichiarando procedibili le domande di indennizzo presentate da tutte le categorie indicate, beneficiarie di indennizzo;
concedere audizione ad AMEV Firenze, ed accogliere le istanze di rettifica della legge 210/1992 esposte nelle considerazioni redatte da AMEV Firenze;
Autorizzo la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica Italiana al trattamento dei miei dati personali al fine della registrazione della istanza del sottoscritto negli atti della Camera o Senato
Data Firma

E’ già successo nella precedente legislatura che i Deputati hanno illuso i danneggiati da vaccinazione lasciando sepolta una proposta di Legge nr 1069 (che trovate allegata in questa cartella di Google Drive)
Richiamo l’attenzione dei cittadini e soci AMEV, danneggiati da vaccinazioni/trasfusioni e contagiati da sangue infetto, sul fatto che è imminente l’esame da parte della Camera Deputati, assegnata alla XII Commissione Affari Sociali, per la rettifica parlamentare della legge 210/1992, resa necessaria dalla Sentenza della Corte Costituzionale nr. 35/2023 del 6 marzo 2023.
La Corte Costituzionale ha dichiarato contrario alla Costituzione l’art. 3 della legge 210/1992, nella parte in cui non ha previsto che il termine triennale per presentare domande di indennizzo vitalizio ed arretrati decorra dalla manifestazione della lesione, (avvenuta spesso molti anni indietro) invece che dalla acquisita consapevolezza della sua indennizzabilità.
Tuuti siamo a conoscenza del fatto che i danneggiati hanno avuto da sempre il problema di non aver trovato un medico disposto ad attestare l’esistenza, anche soltanto probabile, di un nesso di causa-effetto tra le vaccinazioni o trasfusioni somministrate dalle strutture sanitarie, e le lesioni subite da fattori virali, oppure da reazioni abnormi dell’organismo.
La Corte Costituzionale ha imposto al Parlamento, tramite la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il compito di elaborare la rettifica alla legge 210/1992, DOPO ben 40 anni dalla sua esistenza, è obbligata a inserire nel calendario dei provvedimenti da adottare, la discussione sul nuovo testo della legge 210/1992 che dovrà essere reso compatibile con i principi costituzionali della inviolabilità del diritto alla salute.
In parole semplici la Commissione Affari Sociali dovrà esercitare obbligatoriamente il suo potere di rettifica per FISSARE un NUOVO TERMINE di decadenza, per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei cittadini danneggiati da vaccinazione o trasfusione, e dagli operatori sanitari, che abbiano avuto contagio da sangue o strumenti infetti.
La ragione per cui richiamo l’attenzione degli interessati risiede nella necessità di attivarsi, per manifestare il proprio interesse e far sentire la propria voce, con opportune e formali richieste scritte dirette alla Commissione Affari Sociali, cioè a tutti i suoi componenti (che oggi sono 28 Deputati).
La manifestazione di attenzione che l’AMEV sollecita, è resa NECESSARIA poichè esiste il rischio che nel momento della discussione in Parlamento, e della redazione della rettifica legislativa, vengano usati termini non pienamente conformi a quanto deliberato dalla Corte Costituzionale, per scarsa conoscenza della materia da parte dei parlamentari.
Il sospetto sulla serenità di esamme e di giuidizio dei Parlamentari, sorge spontaneo se pensiamo alla diffidenza diffusa dai media nella popolazione, nel periodo del COVID, contro chiunque abbia lamentato di aver subito danni da vaccini e trasfusioni, (come se i danneggiati ed i dissenzienti fossero nuovi untori della peste e di altre epidemie)
E’ assolutamente necessario far comprendere ai parlamentari che il profilo di incostituzionalità della legge 210/92, individuato e censurato dai magistrati della Consulta, deve essere oggi corretto, ed applicato a favore di tutti i destinatari della legge 210/1992.
Sottolineo la necessità che la nuova correzione legislativa si estenda a tutta la platea dei beneficiari della legge 210/92, e non soltanto ad una categoria.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con riferimento ad una domanda di indennizzo presentata dai genitori di una bambina cerebrolesa, danneggiata nei primi anni del 2000, domanda che il Ministero della Salute ha ritenuto scaduta, mentre non è mai scaduto il danno permanente che il Consulente Medico Legale nominato dal Giudice, ha collegato indiicato come causato dalla vaccinazione, con perizia indiscutibile.
Voglio sottolineare che la Corte Costituzionale non ha consentito di dare la parola, nell’aula di giudizio, alla Associazioni dei danneggiati, mantenendo un orientamento restrittivo che la Consulta ha sempre tenuto contro l’ascolto delle rappresentanze sociali.
Vi chiedo di concentrare l’attenzione sul fatto che la barriera contro la richiesta di ascolto delle rappresentanze dei danneggiati dirette alla Commissione, non può esistere in Parlamento, che deve rispettare i principi del pluralismo rappresentativo. Quindi, è opportuno, ma anche necessario, che tutti i danneggiati finora esclusi dall’indennizzo per asserita scadenza dei termini temporali pretendano di essere rimessi in termini anche se il diniego dell’Amministrazione fosse intervenuto in sede di ricorso gerarchico ovvero in sede giudiziario.
Voglio precisare, a questo proposito, una novità importante espressa dalla Corte Costituzionale nella parte finale della sentenza nr 35/2023, dove respinge l’eccezione di “timore di spesa eccessiva”, sollevata dagli avvocati dello Stato che rappresentavano la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute.
I Magistrati della Corte hanno respinto l’eccezione ministeriale, di natura finanziaria, sentenziando che, nel caso di lesione del diritto alla salute, devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa.
Ripeto: devono essere le regole del bilancio dello Stato ad inchinarsi di fronte ai danneggiati del sistema sanitario, e non viceversa!
Premessi questi principi che sono stati dichiarati intangibili nella sentenza della Consulta, (e visto anche con quale disinvoltura vengono assegnati fondi pubblici per le ragioni più disparate), richiamo l’attenzione di tutti gli interessati che oggi, esiste la concreta possibilità per le vittime della sanita’ di Stato, di ottenere finalmente quella giustizia solidaristica che per 40 anni dal 1992, è stata negata dalle istituzioni ai danneggiati, ignorati, derisi, e messi alla gogna sui media. L’Abolizione dei termini di decadenza e prescrizione per i danni da vaccini e trasfusioni, invocati per 4 decenni dalle ASL contro il legittimo interesse dei cittadini, deve essere dichiarata, una volta per tutte, dal Parlamento con una norma chiara e definitiva.
Questa affermazione di rispetto per il diritto costituzionale alla salute, comporta l’obbligo per ASL, Regioni e Ministero della Salute, di accettare sempre e comunque le segnalazioni di danno dei cittadini e di esaminare senza ritardi le domande di erogazione di un equo indennizzo.
La Corte Costituzionale, ammettendo e censurando il colpevole disinteresse delle istituzioni nei confronti dei danneggiati dalla Sanità Pubblica,, contro la Carta Costituzionale, consentirà la rinascita del diritto all’indennizzo a favore dei cittadini finora esclusi.
La Commissione parlamentare Affari Sociali, dovrà riconoscere, per ora e per sempre, il diritto all’esame delle domande, per lesioni antiche e recenti, e dovrà riconoscerlo nei confronti di tutte le categorie civili, sanitarie, militari e del volontariato, poiché il giudizio di incostituzionalità ha prodotto una sentenza molto chiara sulla abolizione del principio dei termini di decadenza, dichiarati illegittimi.
La decadenza e prescrizione prevista dalla Legge 210/92 deve essere annullata non soltanto per i danneggiati da vaccinazione, ma anche per tutte le altre categorie civili, professionali o militari.
Esiste inoltre una Ragione SCIENTIFICA per la dichiarazione generale della nullità di ogni decadenza o prescrizione, che illustro brevemente.
Il rigetto preliminare ASL di esaminare le domande di indennizzo, presentate finora oltre il termine di decadenza illegittimo, ha impedito alle Amministrazioni di redigere una statistica realmente attendibile sui danni provocati da vaccinazioni o trasfusioni, fondata sulle segnalazioni di eventi avversi contenute nella documentazione sanitaria allegata alle domande respinte. La statistica sanitaria dei dati, avrebbe dovuto costruire rendere la banca dati dell’AIFA completa ed affidabile, ma purtroppo ciò non è avvenuto, anche a causa dello scetticismo invocato dai virologi televisivi contro i danneggiati, non è stata integrata dal 2021 ad oggi, con i dati aggiornati anche con i danni provocati dalle vaccinazioni anti COVID, somministrate a tutte le categorie di cittadini di ogni età, compresi gli anziani ed i soggetti portatori di malattie rare.
La martellante campagna radiotelevisiva sanitaria, ha avuto l’effetto di diffondere una sorta di chiamata alle armi contro i dissenzienti scientifici, che invece erano soltanti testimoni viventi di danni riscontrati sulla propria persona.
La campagna sanitaria ha assunto il valore di una campagna diretta contro i dissidenti politici di qualsiasi livello di istruzione, e di qualsiasi estrazione sociale.
E’ un dato di fatto che l’ostracismo sanitario ordinato contro i cittadini che si dichiaravano prudenti, consapevoli, (o peggio, danneggiati da vaccinazioni) ha armato una crociata mediatica in campo nazionale ed internazionale, (ben alimentata), che ha provocato conflitti sociali a livello di comunità scolastiche, familiari, sportive, lavorative.
Ma, soprattutto, il clima di intolleranza e di sospetto contro una minoranza sociale di persone innocue ed innocenti, ha reso vuota di significato la stessa funzione di banca dati scientifica, assegnata all’Agenzia Italiana del Farmaco, che è stata di fatto ostacolata nella raccolta e conservazione dei dei dati sanitari, che non sono pervenuti all’AIFA pechè rtenuti, ab origine, provenienti da fonti non affidabili (quali sono stati considerati i cittadini asseritamente lesi da vaccini.
Ritengo che l’AIFA avrebbe dovuto prima raccogliere le testimonianze delle lesioni, archiviarle in banca dati, studiarle, verificarle e, soltanto in una seconda fase, emettere giudizi discriminatori contro i “testimoni viventi” dei danni.
Non mi risulta che l’AIFA sia sempre intervenuta in ogni giudizio che avesse ad oggetto la richiesta di indennizzo per danni da vaccinazione, derivati sia da anti-Covid, sia da altri vaccini.
Il mancato rispetto dell’obbligo di presenza in causa dell’AIFA, introdotto nell’ordinamento dalla legge Lorenzin, non ha certamente potuto confortare le decisioni dei Magistrati, poiché l’AIFA, nei casi in cui è stata convocata in giudizio, ha potuto offrire una statistica certamente incompleta, poichè la casistica raccolta non era aggiornata con l’elenco degli effetti collaterali, riferito ad un arco temporale, dal 1958 ai giorni nostri, che doveva necessariamente risalire agli anni 60, data a partire dalla quale sono state introdotte nell’uso comune le vaccinazioni pediatriche per le quali ancora oggi le ASL ricevono richieste di riconoscimento dell’indennizzo.
Altra conseguenza della mancata istruttoria medico-legale, è stata la mancata raccolta di dati di lesioni subìte, per tutte le domande presentate ai sensi della legge 210/92.
Il rigetto per scadenza dei termini temporali triennali, disposta dalle ASL a tutti i casi disciplinati dalla legge 210/92,
(termini contati dalla data del fatto lesivo, anche remoto, e non dalla acquisita consapevolezza del nesso di causa-effetto), ha penalizzato le statistiche degli eventi avversi provocati da emotrasfusioni, trapianti di organi, contagio da strumenti infetti, che non sono stati doverosamente registrati, proprio a casa della scadenza dei termini.
Ricordo la proposta di legge 1069 rimasta sul tavolo della XII Commissione per tre anni senza mai essere discussa.
Questo provvedimento legislativo apriva finalmente le porte al riconoscimento del danno “esistenziale familiare” dei congiunti che hanno prestato assistenza ai cittadini danneggiati da vaccinazioni e dal sistema sanitario, ma sono stati esclusi dall’indennizzo a causa del rigetto della domanda del familiare direttamente colpito dalla somministrazione del vaccino, o dalla trasfusione, per la semplice scadenza dei termini temporali, non decorrenti dalla consapevolezza, scientifica e giuridica, della indennizzabilità.
Chiedo pertanto a tutti gli interessati soci AMEV di completare e trasmettere all’AMEV, indirizzo mail (amevfirenze@gmail.com) email ai parlamentari della XII Commissione Affari Sociali presso la Camera dei Deputati per pretendere il concreto rispetto dei principi imposto dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza di riaprire per sempre i termini per richiedere l’indennizzo.
Vi chiediamo di trasmettere il modulo completato e firmato all’indirizzo email: camera-deputati@amevfirenze.it

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PostHeaderIcon feb 2023 Udienza Corte Costituzionale

Informiamo i numerosi interessati che l’AMEV Firenze è intervenuta innanzi alla Corte Costituzionale nell’udienza del 10 gennaio 2023 per fornire ai Magistrati della Consulta un importante contributo argomentativo per sostenere la necessità di applicare i principi costituzionali alla legge 210/1992. In particolare abbiamo depositato e segnalato sentenze ottenute a favore di soci AMEV nelle quali i Magistrati hanno aggirato la prescrizione del diritto all’indennizzo che negli anni scorsi, fin dal 1995, aveva impedito a moltissimi cittadini di vedere esaminata la propria domanda di riconoscimento del diritto ad un sostegno economico per il danno subito da vaccinazione o trasfusione. Richiamiamo l’attenzione degli interessati sulla circostanza che nell’ordinamento italiano qualunque Giudice monocratico avrebbe avuto la possibilità di chiedere l’intervento della Corte Costituzionale per cancellare una norma che limitava la tutela del diritto alla salute. La discussione che si è tenuta il 10 gennaio 2023 non è stata provocata dalla richiesta di un Giudice territoriale di periferia, ma è stata autorevolmente sollevata dal Collegio dei Magistrati della Corte di Cassazione, che hanno diritto di nominare alcuni dei componenti della Corte Costituzionale. L’elaborazione del quesito di diritto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato il frutto di una conoscenza del notevole contenzioso pendente innanzi alla Corte di Cassazione nel quale molti cittadini invocavano il superamento dell’obbligo dichiarativo della prescrizione triennale, decorrente dalla conoscenza della lesione subita da trasfusione o vaccinazione. L’AMEV ha riportato alla Corte Costituzionale il progetto di legge presentato nella precedente legislatura dal Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, e controfirmato da decine di deputati, per richiamare l’attenzione dei Giudici sulla esistenza di una volontà politica formalmente espressa diretta all’accoglimento delle istanze di giustizia sociale presentate al Parlamento da numerosissimi danneggiati, (indicati come soci AMEV proprio nella presentazione del progetto di legge), ed anche dai loro genitori e congiunti, per il danno esistenziale e psicologico derivato dal contagio da sangue infetto oppure dagli effetti collaterali delle vaccinazioni, più volte riconosciuti sia dalla Commissioni Mediche del Ministero, sia dai Consulenti Medici nominati dai Magistrati nei processi. Con il presente comunicato voglio innanzitutto rispondere alle domande sui tempi della decisione della Corte che quotidianamente vengono poste alla Segreteria dell’AMEV. La Corte Costituzionale non è soggetta ad una tempistica fissata dalla legge, ma di norma deposita le decisioni in un termine che varia dai tre ai quattro mesi in media. Tuttavia osserviamo che non sono state ancora depositate le sentenze delle cause discusse il 29 novembre 2022, in materia di obbligo di vaccinazione nel periodo epidemico COVID 19, nonostante la Corte abbia diffuso un comunicato stampa che anticipa la sua decisione di confermare la legittimità degli obblighi imposti nel periodo del picco epidemico. Forse la questione della imprescrittibilità del diritto a richiedere l’indennizzo spettante a tutti i cittadini, per qualsiasi danno lamentato oltre il termine di tre anni dalla lesione non è stata discussa nella stessa udienza, ma dopo 40 giorni, poiché richiedeva un approccio interpretativo diverso, basato su principi giuridici non applicabili fuori dalla logica dell’emergenza. Questo ci da’ una ragione di speranza e di ottimismo, poiché in questo caso la Corte non ha anticipato la sua decisione con un immediato comunicato stampa. In conclusione non possiamo conoscere il giorno del deposito della sentenza, fino a quando non riceveremo la comunicazione della Cancelleria. Vi chiediamo per cortesia di non telefonare prima del prossimo 20 febbraio, ragionevole tempo di attesa. Nel caso di accoglimento della richiesta di imprescrittibilità, la decisione della Corte obbligherà il Parlamento a stanziare le necessarie risorse economiche che appariranno coerenti con il numero delle domande e dei ricorsi respinte finora ingiustamente, e sufficienti per erogare gli indennizzi dei prossimi anni. Con l’occasione saluto tutti i soci, impegnandomi ad informarvi tempestivamente delle notizie che la Cancelleria della Corte Costituzionale ci comunicherà, anche sul profilo FACEBOOK (amevfirenze) Il PRESIDENTE DELL’AMEV Avv. Marcello Stanca

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Il Tribunale di Firenze dichiara illegittimo il divieto di esercizio professionale degli psicologi non vaccinati per libera scelta

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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  Seconda sezione CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7360/2022 promosso contro l'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE TOSCANA (CONVENUTO)
                         Decisione cautelare
Il Giudice dott. Susanna-Zanda, letto il ricorso ·cautelare urgente per la sospensione del provvedimento assunto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologici della Tosscana in data 19.10.2021, con il quale la ricorrente è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologa, per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 art. 4 convertito in legge n. 76/2021; · rilevato che la sospensione dall'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all'art. 4 inteso com.e espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno; rilevato che l'instaurazione del contrfaddittorio potrebbe creare un irreparabile nocumento a qusti diritti primari della ricorrente e che occorre provvedere "inaudita altera parte", visto anche il tempo già trascorso a seguito del procedimento davanti al TAR attivato dalla ricorrente e concluso con sentenza TAR TOSCANA n.1565/21 passata in giudicato il 6.5.22, reiettiva della propria giurisdizione proprio per la compromissione dei diritti primari della persona; ritenuto dunque che la decisione del TAR appaia condivisibile; rilevato che, infatti, la -non può,i più esercitare la professione di psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi sin dall'ottobre 2021; che ha allegato come l'esercizio della professione costituisca l'unica sua fonte di sostentamento; rilevato che tale libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all'art. 4 Cost, viene in questo caso inammissibilmente "concesso" dall'Ordine di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars Cov 2, in base al DL 44/21; considerato che tale decreto legge convertito in legge si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario;· :, rilevato, tuttavia, che questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo; considerato, infatti, che i report di Aifa sia coevi alla sospensione della dott.ssa -che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di istituti di vigilanza europei ad es. Euromomo oppure Eudravigilance, riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di Molteplici varianti virali, ed il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi; considerato che l'art. 32 comma 2 Cost non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività; rilevato infatti che l'art. 32 cost. all'interno della carta costituzionale "personocentrica" dopo l'esperienza del nazi-fascismo non· consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato, considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto_ "militare"; considerato che quindi a tutt'oggi dopo due anni .ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi; ' ! considerato che l'art. 32 Cost e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perchè ne verrebbe lesa la sua DIGNITA', valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l'art. 1 della Costituzione (non a caso) della Germania· considerato che il consenso deve essere libero e informato e in questo caso la dott. . . . . non intende legittimamente prestarlo; considerato che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 cost, che, ponendo al centro "la persona" e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato; rilevato che il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2; considerato che, invece, l'ordine degli psicologi della Toscana col provvedimento de quo viola normativa immediatamente applicabile, e attua una innegabile discriminazione della dott.ssa - rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus; ritenuto che per questi motivi sussista anche il dedotto "fumus boni iuris" ossia l'illeeita imposizione da parte dell'Ordine di appartenenza di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte, e in fin dei conti con una sostanziale "accettazione del rischio" di verificazione di tali eventi nefasti per la dott.ssa- d'altra parte le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante 1'80/90% della popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche al correnre-o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita sia l'emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in autotutela da parte dell'Ordine di appartenenza, di quel provvedimento di sospensione assunto in data 19.10.21 e tuttora vigente fino al 31 .12.2022· ritenuto che per questi motivi la dott.ss-a non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute; considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio; ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale; vista la risoluzione del Consiglio di Europa n.2361/2021; Regolamenti (CE) 726/2004 (art. 14 bis) e 507/2006; vista la decisione della Corte Giust. UE, 11 luglio 2019, n. 716/17 che recita: "ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito"; vd. conforme corte cost. n. 95/2017 (sull'obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte interna contrastante col diritto dell'Unione Europea e "a contrario" Cass. civ. Sez. I Ord., 18/10/2018, n. 26292; Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, n. 14638; sent. trib. Firenze 1855/2021; cass. L, cass. Sentenza n. 26897 del 21/12/2009: "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.; vd. conf. Sent. cass. 3841/2002); visti gli artt. 1,2, 3, 4,32, 36 Cost.; viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei decreti legge che impongono i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali (es. ordinanza di rimessione del Consiglio per la Giustizia Regione Sicilia e numerosi TAR); viste le pronunzie conformi di revoca sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale sent. Tribunale di Padova del 28.4.22; Tribunale di Sassari del 9.6.22; Tribunale di Velletri 14.12.2021; TAR Lombardia 26..4.2022 in rg 562/2022 (caso di una veterinaria sospesa dall'albo); Tribunale di Roma del 14.6.22; TAR Lombardia n.1397 del 16.6.22; varie sent. di Tar Piemonte e varie sent. di Tar Roma (su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti); Per questi motivi il TRIBUNALE visto l'art. 669 comma 2 sexies c.p.c. e 700 c.p.c. sospende il provvedimento dell'ordine degli Psicologi della Toscana che ha vietato ingiustamente alla dott.ssa di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2, ed autorizza quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati. Fissa per conferma, modifica o revoca del provvedimento in contraddittorio l'udienza del 15 sett. 2022 h. 10,00. Firenze il 6 luglio 2022 II Giudice dott.ssa Susanna Zanda

PostHeaderIcon ATTACCO HACKER contro pagina web di AmevFirenze

Informiamo i soci e tutti i visitatori di questa pagina che il sito internet ha subito un attacco hacker che ha consentito ad ignoti di accedere alla pagina web degli amministratori, e di cancellare il contenuto dei post di data successiva al 2010 fino ai più recenti.
Abbiamo segnalato l’accaduto alle Autorità competenti chiedendo di identificare i responsabili dell’intrusione.
Abbiamo rilevato anche l’immissione di codici informatici che provocano falsi avvisi di “sito non attendibile” sul certificato di sicurezza.
Provvederemo nella prossima settimana a rendere disponibile i contenuti di immediata utilità , soprattutto i post relativi al procedimenti legislativi diretti a migliorare le leggi in vigore per i danneggiati da vaccinazioni, da emotrasfusioni, da talidomide, e per i loro congiunti finora escludi dall’indennizzo.
Pubblicheremo anche aggiornamenti relativi ai procedimenti pendenti in materia innanzi alla Corte Costituzionale.
Confidiamo che le Autorità competenti riescano ad accertare le responsabilità e l’identità degli ignoti autori dell’attacco informatico.
Il Presidente AMEV Firenze
Marcello Stanca

PostHeaderIcon 9/04/2020 – NEWS DA PARLAMENTO ED AUGURI

INFORMATIVA
Porgo un saluto a tutti coloro che hanno seguito e sostenuto le iniziative dell’AMEV negli anni.
Vi informo che siamo consapevoli della straordinaria emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo
ed riteniamo giusto rispettare tutte le regole disposte dalle autorità sanitarie al fine di contenere l’epidemia
di COVID-19.
Apprezziamo i risultati che le regole di igiene stanno producendo e ci stringiamo al fianco di chi combatte ed ha combattuto
lottando contro l’epidemia con tutti i mezzi disponibili, sacrificando la propria vita.
Siamo profondamente addolorati per la perdita di molte vite ed esprimiamo un commosso saluto a chi ha perduto i propri cari e vive ancora nel dolore e nella paura per la propria salute.
E’ difficile prendere atto della grande difficoltà che il sistema industriale ha dimostrato di fronte all’emergenza,
ed in particolare osserviamo che la tempistica necessaria per avviare meccanismi produttivi finalizzati alla
fornitura degli strumenti di protezione individuale non è stata all’altezza dell’emergenza.
Ciò significa che il sistema industriale mondiale non possiede la elasticità necessaria a fronteggiare
una emergenza che mette in serio pericolo la sua stessa sopravvivenza.
L’incredibile rapidità di questo attacco globale ci ha insegnato che la misura della efficacia del meccanismo difensivo
non dipende dalla disponibilità di risorse economiche che, per quanto esistenti, non sono state sufficienti a
creare una immediata barriera individuale o collettiva, contro la diffusione dell’agente patogeno.
E’ davvero incredibile constatare che il livello di conoscenze scientifiche raggiunto dalla civiltà umana
non ha consentito di individuare la chiave biochimica per chiudere le porte di accesso al virus aggressivo.
Tuttavia i dati clinici statistici hanno dimostrato che il corpo umano è stato comunque capace, in molti casi,
di resistere agli attacchi del virus, senza manifestare e subire lesioni.
Questo è certamente un dato incoraggiante ed è l’inizio della formazione di una barriera umana capace
di resistenza ad ulteriori attacchi, nonostante la carenza di farmaci di assoluta efficacia.
Ulteriore ragione di speranza è costituito dalla ormai accertata inversione di tendenza, in senso positivo,
registrata nella città di origine del contagio in Cina.
Dobbiamo ragionevolmente credere che le norme di igiene, applicate a livello mondiale produrranno effetti positivi
per tutto il tempo che sarà necessario alla scienza per individuare gli strumenti di cura adeguati a far regredire
e ad impedire ulteriori contagi.
In questi mesi, nella convinta speranza che la situazione sanitaria migliorerà in tutto il mondo abbiamo comunque
sollecitato il Parlamento ad intervenire per predisporre strumenti di tutela giuridica orientati nei confronti delle
persone e delle famiglie che abbiamo subito effetti avversi indesiderati negli anni in cui è stato necessario
somministrare su vasta scala dosi di vaccinazioni che hanno provocato lesioni su organismi non sufficientemente
capaci di costruire difese immunitarie.
Riteniamo che la scienza troverà un vaccino contro il corona virus, ma l’emergenza non consentirà di riconoscere immediatamente
possibili reazioni indesiderate che potranno manifestarsi, più o meno raramente.
L’esperienza ventennale dell’Associazione, nell’assistenza alle vittime di effetti collaterali, ci porta a guardare
avanti nell’orizzonte della tutela giuridica, affinché, anche nel caso della battaglia contro il corona virus,
nessuno debba sacrificare la propria esistenza per il rispetto
di una norma di interesse pubblico, senza essere certo di un intervento pubblico adeguato all’eventuale pregiudizio
subito, sia a livello individuale che a livello familiare.
In questa prospettiva, che non mette in discussione la necessità di individuare ogni possibile farmaco idoneo
a tutelare la vita e la salute dei cittadini, l’Associazione ha chiesto ed ottenuto dalla Camera dei Deputati,
la presentazione della nuova proposta di legge n. 1069 che può essere consultato cliccando su questo link
leg18pdlcamera1069.pdf
(disponibile sul sito della Camera dei Deputati,a firma On.le Lorefice ed altri),
che in parole semplici dichiara imprescrittibili le domande di indennizzo per danni da vaccinazione, aumenta il beneficio nel caso
di pluralità di patologie ed estende agli appartenenti allo stesso nucleo familiare, l’indennizzo per danno psicologico
derivante dalla lesione farmacologica.
La legge individua anche le modalità di reperimento delle risorse finanziarie nel Bilancio dello Stato.
Mi riservo di fornirvi ulteriori chiarimenti quando verrà avviata la discussione parlamentare che affronterà il
problema della applicazione di queste norme di tutela anche alle vaccinazioni future.
Concludiamo questa comunicazione con un sincero augurio che possa essere trovato un rimedio alla pandemia in corso
sottolineando la necessità di rispettare le norme di igiene e di restare a casa e trascorrere le prossime festività
nella osservanza delle disposizioni di precauzione sanitaria.
Il Presidente dell’AMEV
Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon Emotrasfusi e Vaccinati . Danno esistenziale da ritardo nei pagamenti contro la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Stato è il Giudice d’Appello dei giudizi nei confronti della Pubblica Amministrazione ed emette sentenze non impugnabili nel merito.
La recentissima sentenza 7646/2019 (30 pagg.) , ottenuta da associati Amev da parte del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 8 novembre 2019, decide sul caso di persona danneggiata da vaccinazione e poi deceduta per aggravamento.
Questo il fatto.
I miei assistiti, genitori, avevano chiesto al Ministero della Salute nel 2007 il risarcimento previsto dalla legge 229 , per danno cerebrale da vaccino provocato alla figlia, poi la figlia é deceduta nel 2009. Hanno atteso per 5 anni, invano, il risarcimento dovuto x legge x sentenza, sia in vita, sia dopo il decesso della figlia.
Il Ministero attribuiva la responsabilità dei mancati pagamenti agli stessi richiedenti, che avevano ottenuto dal Tar Lazio una sospensione del decreto attuativo, poichè non aveva formato una idonea graduatoria , che tenesse conto anche dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei danneggiati.
I genitori hanno quindi chiesto al Giudice Amministratvo il riconoscimento della maggiorazione per danno morale e disagio esistenziale e la condanna al pagamento di una somma di denaro idonea a compensare il ritardato ed ingiusto protrarsi dell’attesa di giustizia.
Il Ministero della Salute ha negato, in via amministrativa, il diritto alla maggiorazione per sofferenza da attesa.
Invece Il Consiglio di Stato ha censurato il rifiuto del Ministero ed ha sancito la meritevolezza della richiesta di risarcimento aggiuntivo del 20%, per attesa ingiustificata e ritardo inaccettabile.
Il Consiglio di Stato. pres.Greco, relatore Rocco, ha respinto appello del Ministero della Salute, Min. Economia e Pres. Cons. Min. contro la condanna al risarcimento del danno da Ritardo nella liquidazione, stabilita dal Tar Lazio 3315/2012, nella misura del 20% dell’indennizzo decennale pagato in ritardo (pari a 450.000 euro) per lesione da vaccino obbligatorio somministrato a 6 mesi di vita.
Il Consiglio di Stato ha ricostruito l’orientamento giurisprudenziale sul danno esistenziale e le ripercussioni negative sul valore-uomo, definendolo quale patimento interiore che attiene alla sensibilità emotiva dell’individuo.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha giudicato la situazione dei genitori che hanno visto patire e morire la figlia ed ha stabilito che i medesimi genitori, nella vana attesa del risarcimento, hanno subito un ulteriore ed autonomo danno, diverso e più grave dalla mera sofferenza psichica indotta dalla lesione stessa.
Il Consiglio di Stato, con questa innovativa e fondamentale sentenza, accogliendo le richieste dell’AMEV, ha ritenuto di estendere il danno esistenziale oltre i limiti dell’art. 32 della Costituzione e di puntare all’attuazione dell’art.2 e 97 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell’uomo intesi nel loro complesso. I Magistrati hanno sancito la possibilità giuridica di una tutela diretta ed immediata delle posizioni giuridiche soggettive che rappresentano le figure matrici dei diritti inviolabili dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La pronuncia vuole essere di estrema attualità, poichè il Consiglio di Stato richiamo il diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante da ritardato pensionamento, o anche il diritto al danno esistenziale dell’alunno a cui era stata negata la totalità delle ore di sostegno, (Conv. N.U sui diritti dei disabili del 13 dic 2006).
Il Consiglio di Stato respinge l’obiezione del Ministero secondo il quale i genitori non avrebbero fornito prova del danno subito, ed invece rimarca con precisione che i genitori ricorrenti , oltre al danno biologico, già risarcito con i benefici della legge 229/05 (previsti nel massimo a 450.000 euro ) hanno subito quale effetto ulteriore ed autonomo un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) che si dipana nella sfera dinamico-relazionale, alterando profondamente l’assetto dei rapporti personali , l’aumento dei bisogni e dei doveri, lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori per l’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio reso invalido dal vaccino in modo grave ed irreversibile.
E’ innegabile che l’insieme degli effetti pregiudizievoli si è ulteriormente acuito proprio in dipendenza del ritardo con il quale il Ministero ha provveduto a liquidare quanto avrebbe dovuto, secondo la legge.
L’immaterialità dei pregiudizi subiti nella sfera dei diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti rende ammissibile, secondo l’innovativa decisione del Consiglio di Stato, il ricorso alla prova per presunzioni, senza necessità di una attività istruttoria sulla sofferenza patita per il ritardo, a carico del cittadino leso dalle inefficienze dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l’azione risarcitoria azionata, a prescindere dall’avvenuto esercizio dell’azione di annullamento avverso il provvedimento amministrativo illegittimo.
L’aver ottenuto il pagamento dell’indennizzo non ha estinto l’interesse dei genitori ad ottenere il risarcimento del danno provocato dal tempo occorso per l’adempimento della prestazione economica, ed il Consiglio di Stato ha voluto sanzionare l’Amministrazione non in conseguenza del principio della colpa, (che imporrebbe la ricerca preventiva dell’autore e la sua imputabilità) stabilito dall’art. 43 cod. pen., ma bensì per violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione dell’art. 97 Cost. , ritenendo l’operato del Ministero “non accettabile ” per l’ordinamento.
La sentenza odierna condensa il suo insegnamento con un monito espresso alla amministrazione o alle amministrazioni deputate allo svolgimento dei passaggi della filiera procedimentale, a tenere un comportamento complessivamente improntato a competenza, attenzione, celerità ed efficacia, quali necessari elementi dell’azione amministrativa che trascendono i parametri civilistici della correttezza e buona fede “etica” (art 1337 cod. civ. ) e sulla base dei quali occorre valutare l’esistenza dell’elemento psicologico della colpa dell’Amministrazione.
Queste in sintesi le argomentazioni lapidarie scritte dal Consiglio di Stato per motivare la conferma, per ora e per sempre, al risarcimento dei danni nella misura del 20% , quale penale puntiva nei confronti della Amministrazione inefficiente, estensibile a qualsiasi caso di mala gestione dei procedimenti.
Da oggi, quindi, l’Amministrazione non potrà più limitarsi a pagare gli insignificanti interessi legali sulle somme dovute al cittadino vittima del ritardo, ma pagherà una sorta di multa.
Ritengo opportuno invitare tutti gli emotrasfusi (circa 4.000) che hanno subito ritardi decennali, ad attivarsi per predisporre ed inoltrare domanda di risarcimento compensativo, anche nel caso degli eredi di chi è decedut0 nell’attesa nella liquidazione della somma di 100.000 euro, offerta a transazione, e pagata dopo 10 anni o ancora non pagati.
Questo il principio innovativo stabilito dal Consiglio di Stato.
Penso alle enormi possibilità applicative di questa sentenza nel campo dei ritardi nel rimborso di crediti fiscali, nella erogazione di contributi alle imprese, nel saldo di compensi per appalti, nel mancato riconoscimento di incentivi ai pubblici dipendenti, ecc ecc.
Ogni ritardo rilevante, sia per la durata, sia per l’entità della somma o del beneficio da ricevere, va esaminato, tramite valutazione peritale, nelle conseguenze psicologiche che ha provocato, per quantificare il “peso” del danno esistenziale.
Questa sentenza costituisce una pietra miliare nei prossimi giudizi dei Tribunali Amministrativi sull’operato della P. A. poichè modifica l’atteggiamento restrittivo finora seguito dalla Giurisprudenza Amministrativa, e mantenuto anche dalla stessa Corte di Cassazione, in ambito civilistico.
L’AMEV è pronta ad esaminare tutti i casi di ritardo subito dai propri associati per predisporre le richieste risarcitorie.
Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon 1/03/2019: PRATO – GIORNATA DI STUDIO-RISARCIMENTI E INDENNIZZI PER DOPPIA PATOLOGIA E DANNO PSICOLOGICO

Si comunica che venerdì 1 marzo 2019, c/o il Polo Psicodinamiche Via Giotto n. 49, adiacente alla Stazione Centrale, si terrà a Prato dalle ore 16,00 un’importante giornata informativa per esaminare le nuove possibilità di azione aperte alla giurisprudenza per i cittadini danneggiati a causa di contatto con sangue infetto.
Una recentissima sentenza della Cassazione ha creato una nuova possibilità di indennizzo e di aumento dell’indennizzo mensile, anche per tutti coloro che si sono visti chiudere le porte del risarcimento e indennizzo per motivi di prescrizione.
In particolare la nuova giurisprudenza ha valorizzato la componente del danno psicologico, quale patologia autonoma consequenziale al danno fisico da contagio.
La giornata divulgativa sarà un’occasione anche per individuare le linee di intervento legislativo necessarie per rendere disponibili doverose risorse economiche pubbliche a favore dei cittadini che vivono lesioni della integrità psico fisica.
Saranno presenti Avvocati che hanno acquisito specifica esperienza in materia e psicologi con esperienza di contenzioso e consulenze in Tribunale.
E’ richiesta la registrazione per predisporre un adeguato numero di posti al seguente indirizzo mail: segreteria@polopsicodinamiche.com

PostHeaderIcon 21/11/2017 Manifestazione internazionale per la libera scelta vaccinale

Si comunica che AMEV Firenze ha organizzato una grande manifestazione nazionale per protestare contro le determinazioni del Ministro della Salute, On.le Beatrice Lorenzin, che ha imposto con decreto legge l’obbligo di somministrare 10 vaccinazioni obbligatorie negli asili e nelle scuole, punendo l’obiezione dei genitori con esclusioni e sanzioni.
Potete leggere in questo link il programma della manifestazione.
AMEV è intervenuta in Corte Costituzionale contro il Ministro della Salute chiedendo l’annullamento della legge n. 119/2017 e la sospensione di ogni obbligo e sanzione.
La Corte Costituzionale ha fissato udienza pubblica per il prossimo 21 novembre.
AMEV ha ritenuto opportuno raccogliere tutte le voci di protesta delle Associazioni Nazionali e gruppi spontanei di genitori invitando tutte le coscienze consapevoli e prudenti a manifestare pubblicamente il proprio dissenso comparendo a Roma, in Piazza della Bocca della Verità dalle ore 14,00 alle ore 19,00 per esprimere dal palco tutte le ragioni di protesta contro una imposizione viziata di incostituzionalità, ed attendere tutti uniti il verdetto della Corte Costituzionale sulla richiesta di annullamento del decreto legge e della legge di conversione.
Sono moltissime le realtà associative che convergeranno a Roma da ogni regione italiana e sarà una grande occasione per dimostrare la dignità dell’intelligenza, della verità scientifica e della prudenza consapevole contro una politica di oppressione e di aggressione alle libertà costituzionali delle famiglie.
Vi aspetto numerosi

Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon 15 maggio 2017: CLASS ACTION

Informiamo tutti i danneggiati da emotrasfusione che stiamo esaminando l’ingente quantità di documenti inviati da centinaia di cittadini danneggiati dal sangue infetto.
Siamo fermamente convinti che la lesione della integrità fisica e psicologica subìta nella fase acuta della malattia, ed anche successivamente, giustifica la pretesa di un equo risarcimento fuori da ogni prescrizione.
A tal fine stiamo suddividendo le posizioni da voi trasmesse per ordinarle in gruppi omogenei in funzione dei criteri dell’età, della data della lesione, della gravità della patologia, per individuare una linea di azione giudiziaria ed una azione collettiva efficace che consenta una risposta politica in tempi brevi, possibilmente da realizzare entro il mese di settembre.
Sarà nostra premura comunicare singolarmente a ciascuno degli interessati, entro il mese il 30 giugno, le possibilità di successo e le istruzioni operative da seguire per essere inseriti nella prossima azione collettiva.
Vi preghiamo di inviare al seguente indirizzo: amevfirenze@gmail.com i documenti in vostro possesso (verbale medico CMO, decreti di accoglimento o di rigetto, ecc ecc) e di telefonare presso la nostra sede dal 18 giugno in poi per avere notizie sulla vostra posizione.

PostHeaderIcon Montecitorio 21 marzo VIDEO

Ecco il Video intervista a Montecitorio Avv. Marcello Stanca Clicca quivideo montecitorio

PostHeaderIcon CAMERA DEI DEPUTATI. Il prossimo 21 marzo ore 15,00 l’Amev parteciperà a Roma in Piazza Montecitorio alla manifestazione nazionale.

ELENCO DEPUTATIelenco deputatiLOCANDINACOME ARRIVARE ALLA MANIFESTAZIONE
– da stazione Roma Termini: raggiungere il Piazzale antistante (Piazza dei 500) e prendere il bus n. 85 direzione Arco di Travertino
Scendere alla fermata S. Claudio (dopo 6 fermate; percorso di circa 8 minuti)
Procedere a piedi (per c.a. 4 minuti da Piazza S. Claudio in via del Tritone verso Largo Chigi (Galleria Alberto Sordi).
Svoltare a sinistra ed imboccare via del Corso e a destra Piazza Colonna e Montecitorio
I partecipanti potranno sostare alle transenne che verranno posizionate in Piazza Montecitorio dal lato opposto alla facciata del Parlamento, ci saranno anche agenti di controllo.
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PRESENTAZIONE INIZIATIVA
Gentili Associati AMEV,
desidero ringraziarVi innanzitutto per la costante attenzione che dimostrate tutti i giorni alle comunicazioni relative alle conseguenze dei vaccini nella vita quotidiana di molte famiglie.
Anche quest’anno ho provato a redigere un bilancio morale della evoluzione legislativa e giudiziaria più recente per valutare la parallela evoluzione della civiltà delle risposte che le famiglie pretendono da molti decenni.
Credo di poter affermare che la Magistratura ha percorso un cammino più rapido dei pregiudizi della medicina ufficiale, tanto da riconoscere spesso i danni da vaccino negli stessi casi in cui le autorità sanitarie li hanno negati e disconosciuti.
In particolare devo dare atto che molte famiglie vivono purtroppo in una zona d’ombra nella quale i medici non hanno il coraggio di riconoscere la responsabilità dei farmaci e le insidie inevitabilmente nascoste per anni, che tuttavia manifestano la loro presenza e la loro triste efficacia con effetti collaterali che non risultano rilevanti per le statistiche sanitarie, ma risultano devastanti nella statistica di ciascuna famiglia.
Di fronte a questa doppia verità scientifica e sociale sarebbe auspicabile che la politica assuma una posizione chiara, positivamente orientata verso l’aiuto dei cittadini che vivono la sfortuna degli effetti collaterali dichiarati inspiegabili.
Purtroppo è sotto gli occhi di tutti la confusione politica che regna in Parlamento e l’assenza di una coalizione alla quale fare riferimento per richiedere ed ottenere la codificazione di un meccanismo di giustizia sociale che possa portare veramente sollievo in ciascuna delle famiglie che vivono il dramma della disabilità regalata dallo Stato con farmaci gratuiti.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a esternazioni sorprendenti e raccapriccianti da parte del Presidente della Repubblica e del Presidente della Camera i quali si sono permessi di affermare in veste ufficiale che i vaccini sono sicuri come l’acqua potabile e che i danneggiati da vaccino sono invenzioni metropolitane e bufale del web e dei social.
Tutti noi sappiamo che ciò non è vero e ne sono prova le sentenze di condanna ottenute contro il Ministero della Salute e le ASL, nonché i 620 casi di risarcimenti dichiarati dal Ministro in Parlamento in risposta ad una interrogazione dello scorso 15 dicembre.
Di fronte a questi attacchi delle Istituzioni c’è da temere che si possa arrivare anche a rivedere gli indennizzi già pagati ed a rendere impossibile per i futuri danneggiati di accedere al risarcimento previsto dalla legge.
Ancora più riprovevole appare la scelta politica di non richiedere alle case farmaceutiche alcun contributo di responsabilità nel pagamento dei danni da vaccini che sono stati già accertati e che lo saranno in futuro.
Questo negazionismo di una vera e propria strage di innocenti che si vorrebbe coperta dal segreto di Stato non può essere tollerato.
Continuare a negare l’esistenza e la risarcibilità dei danni da parte delle Istituzioni è un comportamento che offende anche la memoria dei molti bambini resi invalidi e addirittura deceduti per aver creduto alle promesse di innoquità dei vaccini diffuse dalle autorità sanitarie e dai medici trasformati in esecutori di silenziose sentenze di condanna che nessuno vorrebbe vedere pubblicate. E’ ancora pendente alla Camera dei Deputati la discussione del Progetto di Legge n. 2268, proposto dall’AMEV per risarcire il danno subito dai congiunti dei danneggiati, per il quale chiederemo ragione dell’inerzia del Parlamento nell’esame e nella votazione del provvedimento legislativo.
Purtroppo l’offensiva studiata dal Ministero della Salute e dalle Regioni sta diventando in questi giorni ancora più incisiva e sofisticata poiché gli ordini dei medici, con il plauso delle case farmaceutiche, hanno minacciato di radiare dall’ordine professionale i medici che si permetteranno di insinuare nella mente degli assistiti il dubbio sulla innoquità dei vaccini, nonostante spesso ci siano ragioni oggettive che consigliano prudenza nella somministrazione.
Sono stati recentemente attaccati professionisti di lunga esperienza che per anni hanno affiancato le famiglie dei danneggiati ottenendo positivo riconoscimento dei danni subiti da bambini, adolescenti e adulti.
L’attacco studiato contro i medici, colpevoli di aver messo in dubbio l’infallibilità della parola della scienza si è esteso senza alcun pudore e rispetto, anche nei confronti dei magistrati che hanno dato ragione alle richieste dei danneggiati da vaccino anche dopo aver esaminato, nel contraddittorio del processo le ragioni opposte dalle Amministrazioni al riconoscimento del vaccino come causa del danno,
Ebbene, questa deriva autoritaria appare in tutta la sua gravità come una invasione insopportabile della competenza della Magistratura, senza alcun rispetto del principio della separazione dei poteri.
Ma non solo. La pretesa di stabilire in maniera assoluta ed aprioristica le regole per raggiungere l’obiettivo della sanità della stirpe, rappresenta una aggressione gravissima alle libertà costituzionali di libera scelta terapeutica, sorretta dalla libertà di informazione e dalla libertà della ricerca scientifica.
Non è ammissibile che uno Stato che paga quasi 40 milioni di euro di risarcimento per danni da vaccino, ogni anno, si possa permettere di negare i danni, i dati di bilancio, e voglia ridurre al silenzio i danneggiati, i ricercatori, i Magistrati, e distruggere ogni traccia dei successi ottenuti dalle famiglie dei danneggiati, dopo anni di battaglie.
Lo Stato italiano vorrebbe coprire sotto il pesante telo del silenzio tutte le conquiste di verità fatte di lacrime, di notti insogni, di fatiche quotidiane decennali di figli e genitori, strappando dai libri di storia tute le pagine scomode per bruciarle nell’incerenitore della memoria collettiva.
La stessa sorte meritano i lamenti dei militari danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e dall’uso di proiettili radioattivi e nano particelle inalate durante le operazioni di pace.
L’intento comune perseguito dai generali e dagli alti funzionari innominabili, che muovono le pedine della verità ufficiale, è quello di impedire l’applicazione dei principi costituzionali che potrebbero comportare per lo Stato una spesa ben maggiore di quella attualmente sostenuta e di impedire che alti funzionari si vedano revocate dalla magistratura le promozioni che hanno finora ottenuto per aver fatto esercizio di omertà e pignola opera di insabbiamento della verità.
Non ho mai registrato, negli ultimi 10 anni, un tale clima di persecuzione contro i giudici, i militari, i genitori dei danneggiati ed i medici realizzato con dichiarazioni pubbliche ed offensive diffuse da alte cariche istituzionali.
Non possiamo quindi accontentarci di esprimere disappunto nei confronti della ASL della porta accanto ma è necessario rivolgere la nostra protesta nei confronti del cuore delle istituzioni parlamentari partecipando con la giusta fermezza ad una manifestazione pubblica, in Piazza del Parlamento a Roma dove potremo richiamare l’attenzione di tutte le forze politiche e degli organi di informazione per denunciare l’inaccettabile aggressione alla dignità dei malati e l’ingiusta mancanza di rispetto nei confronti della sofferenza. Contesteremo il disprezzo mostrato nei confronti del lavoro dei medici, degli avvocati e dei magistrati che hanno alzato scomode torri di resistenza civile, nel rispetto delle regole del gioco contro le aggressioni autoritarie delle istituzioni impazzite.
Per tutte queste ragioni Vi chiedo di sostenere le rivendicazioni di libertà e rispetto partecipando numerosi alla giornata di manifestazione nazionale per la libertà consapevole ed informata nella scelta sanitaria organizzata per il 21 marzo p.v. alle ore 15,00 in Piazza Montecitorio a Roma.
Abbiamo altresì richiesto il permesso di accesso alla “udienza generale di Papa Francesco” fissata per la mattina del 22 marzo.
Vi prego pertanto di confermare la vostra presenza per comunicare il numero dei partecipanti entro il 16 marzo.
L’iniziativa proposta è rivolta formalmente ai danneggiati da vaccinazione ed agli obiettori che intendono opporsi alla imposizione dei vaccini, ma costituisce una prova di mobilitazione organizzata che potrà essere ripetuta anche per i danneggiati da trasfusione e talidomide.
I primi hanno ragione di lamentare l’esclusione dalle transazioni per ragioni di prescrizione ed i secondi hanno giusti motivi di pretendere la retrodatazione dei risarcimenti fino alla data della lesione.
Le Associazioni organizzatrici hanno ritenuto opportuna una protesta tematica che consenta di provocare un intervento legislativo mirato come risposta alla presenza in Piazza ed alla particolare attenzione della stampa riservata, nei ultimi mesi, alle problematiche delle vaccinazioni per contingenti allarmi di epidemia.
Ricordo che il legislatore ha fissato il termine del 31/12/2017 per concludere l’istruttoria di 5000 pratiche di emotrasfusi e vaccinati che avevano agito per risarcimento prima della fine del 2007.
Non appare opportuno rallentare il corso dei pagamenti programmati dal Ministero entro la fine di quest’anno, cercando di inserire nella notevole quantità di danneggiati finora individuati, altre migliaia di nominativi comunque meritevoli di attenzione, dal prossimo anno.
Sottolineo queste considerazioni per dichiararmi ben consapevole delle aspettative di tutti i danneggiati finora esclusi dalla transazione per i quali confido nella apertura di una finestra di riconoscimento in occasione della prossima legge finanziaria pluriennale, che verrà predisposta entro settembre dal Governo tecnico.
Sicuramente i parlamentari con mandato prossimo alla scadenza si attiveranno per rispondere alle aspettative degli elettori danneggiati e ciò costituirà una importante occasione di rivendicazione dei diritti degli esclusi.
Certamente il successo della prossima manifestazione segnerà un percorso politico da ripetere al momento opportuno per la soddisfazione delle aspettative di migliaia di danneggiati ancora in attesa.
Vi prego di informarVi sugli sviluppi della manifestazione consultando il sito internet dell’associazione dal 25 marzo, anche al fine di evitare sovraccarico di richieste telefoniche che impedirebbero comunque una risposta a voce a tutti gli interessati.
Comprendo che molti genitori e danneggiati non potranno essere presenti per varie ragioni ma vi ricordo che il successo delle manifestazioni è direttamente collegato al numero di persone che partecipano alla manifestazione di Piazza e quindi sarebbe opportuno passare voce a chi possa almeno avvicinarsi negli orari della manifestazione per aumentare il numero delle presenze.
Le persone che sono impegnate potranno comunque, già da ora, dare segnale di attenzione collegandosi all’indirizzo internet che potete aprire con questo LINK nel quale è riportato il testo della legge presentata n Parlamento per obbligare lo Stato a pagare l’indennizzo a tutti i danneggiati ed ai loro familiari, senza scadenze temporali, e con giusto riconoscimento della misura del beneficio economico rapportato alla gravità della patologia provocata dai vaccini.

Pubblichiamo l’elenco dei Deputati della Commissione Affari Sociali ai quali potete scrivere per richiamare la loro attenzione

PostHeaderIcon 9 novembre 2016 – ISTANZA DI PROTESTA

Al PRESIDENTE della
XII Commissione Affari Sociali
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA

Oggetto: PDL CAMERA nr. 2268
DDL SENATO nr. 2351

Egregio Presidente,
Le scrivo per segnalare che la Sua Segreteria mi ha inviato una mail in data 10 marzo 2016 assicurandomi che sarebbe stata presa in considerazione la richiesta di inserire in calendario di discussione il predetto progetto di legge nr. 2268 che ha per oggetto :”Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché dei loro familiari“.
Sono quindi rimasto in attesa di Vostra conferma della meritevolezza della richiesta di esame, ma non ho ancora ricevuto da Codesta Commissione nessuna informazione.
Ho seguito e sto seguendo il confronto aperto sul referendum che, nelle intenzioni del Premier Matteo Renzi, dovrebbe servire per semplificare la macchina legislativa dello Stato poiché sembra rallentata dalla esistenza del Senato, quale doppio Organo di esame delle leggi.
Sinceramente la mia esperienza con Codesta Commissione mi insegna che il problema che il referendum intende risolvere non sembra affatto quello della procedura del doppio esame degli atti legislativi ma invece risiede nella totale inerzia della Commissione della Camera ad esaminare anche per la prima volta una proposta di legge.
Sono consapevole che le migliaia di persone che hanno sottoscritto ed inviato la Petizione di sollecito all’esame appaiono, agli occhi della Commissione, talmente abituate al dolore ed alla sofferenza che possono anche subire l’umiliazione di non ricevere una risposta.
Tuttavia ricordo a Codesta Commissione che gli stessi firmatari della petizione sono anche cittadini elettori.
Mi piacerebbe poter riferire ai migliaia di associati AMEV che la Camera è pienamente in grado di svolgere le Sue funzioni di istruttoria legislativa anche se esiste ancora il Senato.
Purtroppo il silenzio di Codesta Commissione XII mi porterà a confermare ai miei assistiti che il male dell’Italia non sta nella esistenza di due rami legislativi ma nella totale inefficienza della singola Camera dei Deputati che non è in grado di esercitare la propria funzione e nemmeno di informare i cittadini sulle ragioni della propria deludente inerzia.
Informo Codesta Commissione che, deluso dal Vostro silenzio, ho fatto depositare al Senato il PDL nr. 2351 del medesimo contenuto e tenore del PDL nr. 2268 poiché credo giusto fornire ai miei assistiti una speranza nel rimedio del doppio binario istituzionale che può consentire di ottenere dal Parlamento, cioè dal Senato, quella risposta che dalla Camera è mancata. Sarei contento se Codesta Commissione vorrà dimostrare concretamente ai miei assistiti che la Camera dei Deputati funziona davvero, e che il Senato è superfluo.
Ma ho bisogno di una risposta!
Ritengo opportuno segnalare questa mia perplessità invitandovi a considerare quanto vi ho esposto alla stregua del risultato di un sondaggio poco lusinghiero per Codesta Commissione e per l’operato dei suoi componenti.
I cittadini danneggiati da vaccinazione, trasfusione e talidomide, associati all’AMEV, e firmatari delle petizioni di ascolto continuano a credere nella possibilità di risveglio delle istituzioni che dormono e non mancheranno di promuovere con il voto referendario le forze politiche che si dimostreranno capaci di rispondere alle petizioni formalmente proposte.
Il Presidente AMEV
Marcello Stanca

PostHeaderIcon 20 ottobre 2016: Corte d’Appello di Ancona “i magistrati creano nuova possibilità di indennizzo per inefficacia dei vaccini, senza limite di tempo”.

L’AMEV è lieta di annunciare la pubblicazione di una sentenza innovativa nell’ordinamento e nella giurisprudenza italiana.
Il caso esaminato dalla sentenza è quello di un giovane che aveva richiesto l’indennizzo vitalizio e gli arretrati per aver perduto l’udito dopo una vaccinazione.
Il Ministero della Salute ha contestato l’esistenza del nesso causale ed ha negato il diritto all’indennizzo.
L’AMEV, rappresentata dall’Avv. Marcello Stanca, ha sostenuto che il diniego di indennizzo non appariva conforme ai principi costituzionali di tutela della salute poiché lo Stato deve essere ritenuto responsabile non soltanto nel caso di contagio o effetto collaterale di vaccini obbligatori o non obbligatori, ma anche nel caso di epidemia indotta dall’uso dei vaccini, che si è rivelata lesiva nei confronti dei cittadini non immunizzati.
Il Tribunale ha inoltre stabilito, con pronuncia passata in giudicato, che non è applicabile alcuna decadenza alla domanda di indennizzo prevista dalla legge 210/1992.
La conseguenza di questa pronuncia è estremamente importante poiché tutti coloro che hanno visto respingere la propria domanda di indennizzo poiché non erano riusciti a provare, anche in causa, il contagio direttamente derivante dal vaccino inoculato, in qualunque epoca, potranno riproporre la domanda di indennizzo dimostrando che la vaccinazione è stata inefficace.
La Segreteria AMEV è a disposizione degli interessati per ogni informazione e per fissare un incontro.
Il Presidente, Avv. Marcello Stanca
LEGGI articolo

PostHeaderIcon 27/7/2016 CAMERA DEPUTATI interrogazione Lorefice su indennizzi straordinari per i danneggiati da emotrasfusioni

Il Sottosegretario per la Salute, Vito De Filippo, ha risposto ieri, martedì 26 luglio, in
Commissione Affari Sociali della Camera all’interrogazione 5-03255 di Marialucia Lorefice
(M5S) (interrogazione visionabile cliccando sul numero) sugli indennizzi straordinari per i
soggetti danneggiati da emotrasfusioni. L’interrogazione chiedeva di sapere:
· quale fosse il numero di soggetti che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010
domanda di adesione alla procedura transattiva;
· quale fosse il numero di soggetti che ad oggi hanno visto accolta la loro domanda;
· quale fosse il numero di soggetti che ad oggi hanno visto rigettata la loro domanda perché
ritenuti non in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
· se il Governo intendesse assumere un’iniziativa normativa quale ad esempio un indennizzo
straordinario, a favore dei soggetti che hanno fatto domanda di accesso al percorso transattivo, in
linea con iniziative analoghe, al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale in grado di
sanare questa storia nera di sanità pubblica, aggravata dai ritardi della pubblica amministrazione;
· a quanto ammontassero, ad oggi, le somme già stanziate e disponibili per soluzione
transattiva;
· se il Governo confermasse a nome dello Stato italiano di aver fatto richiesta di costituzione di
parte civile, a fianco dei pazienti emofilici, nel procedimento penale n. 33870/03 R.G.N.R., con il
capo d’accusa di omicidio colposo plurimo aggravato per fatti collegati ai danni causati
dall’utilizzo di farmaci emoderivati infetti, pendente innanzi al tribunale di Napoli con udienza
fissata per il giorno 3 ottobre 2014.
Di seguito la risposta integrale del Sottosegretario De Filippo.
In riferimento all’interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta che l’articolo 27-bis del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto
un’equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o
vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato
domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro
il 19 gennaio 2010.
Nello specifico, si prevede la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di
denaro (euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di
emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) in un’unica
soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva. Il
riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall’articolo 2, lettera
a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie
di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834
ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la
somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica
della ricevibilità della predetta istanza.
La corresponsione della somme è, altresì, subordinata alla formale rinuncia all’azione
risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di
carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
Il Ministero della salute sta provvedendo alla corresponsione del quantum dovuto agli aventi
diritto secondo un piano d’azione finalizzato alla evasione programmata delle pratiche entro il 31
dicembre 2017, come previsto al comma 1 del predetto articolo 27-bis, nel rispetto della
graduatoria dei soggetti che si possono avvalere dell’equa riparazione, sulla base dei criteri
fissati dalla citata normativa, che tiene conto della gravità dell’infermità e, in caso di parità, del
disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità
annuale di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo 27-bis prevede che la procedura transattiva di cui all’articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano
avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione. Per i medesimi soggetti si
applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri previsti per la corresponsione
dell’equa riparazione, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio
2012.
Alla data del 19 gennaio 2010, sono pervenute 7885 domande di adesione all’operazione
transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ad oggi risultano inviate, da parte del
Ministero della Salute, ai soggetti danneggiati n. 3804 note per l’accettazione dell’equa
riparazione e risultano pervenute 1609 accettazioni. Di queste 1259 sono state liquidate, 47 sono
state rigettate e 303 sono in lavorazione o in attesa di integrazione della documentazione.
Per quanto riguarda i soggetti per i quali prosegue l’operazione transattiva, sono state istruite
circa 250 posizioni, dalla prima alla quinta categoria di gravità della patologia. Ad oggi nessuna
di queste ha visto accolta la domanda. Per 21 posizioni è stata inviata la richiesta di parere
all’Avvocatura dello stato. Di queste, per 3 posizioni è stato espresso parere favorevole, per 3
posizioni parere di non opportunità della stipula, per le restanti si è in attesa di riscontro. Infine,
si rappresenta che in precedenza sono già state rigettate 1313 domande di adesione
all’operazione transattiva, ai sensi del decreto ministeriale 4 maggio 2012, e 51 domande per
mancanza dei requisiti del Regolamento 28 aprile 2009.
Da ultimo, si conferma che il Ministero della salute si è costituito parte civile nel procedimento
penale n. 338870/03, e che, al fine di sostenere l’astratta idoneità lesiva di ciascuna dose di
emoderivato, è intervenuto nella operazioni peritali, designando, con nota del 18 luglio 2016,
quale perito di parte, il dottor Lorenzo Montrasio, direttore dell’Unità Dirigenziale Farmaci
biologici dell’Agenzia Italiana del Farmaco

PostHeaderIcon SENATO § VACCINI Campagna vaccinale INTERROGAZIONE

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02294

Atto n. 3-02294 (in Commissione)

Pubblicato il 15 ottobre 2015, nella seduta n. 524

DALLA ZUANNA , DIRINDIN , GRANAIOLA , BIANCO , MATTESINI – Al Ministro della salute. –
Premesso che:
nell’ambito della prevenzione sanitaria, in questi giorni il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale proposto dal Ministero della salute è oggetto di discussione con le Regioni, in attesa del suo varo definitivo. L’attuale versione prevede una rilevante espansione dell’offerta vaccinale definita a livello nazionale, ad esempio la vaccinazione dei bambini e degli adulti (e non più solo dei preadolescenti) contro la varicella, la vaccinazione contro i rotavirus, l’estensione agli adolescenti maschi della vaccinazione contro il papillomavirus;
una siffatta espansione dell’offerta vaccinale comporta una rilevante estensione delle risorse dedicate all’acquisto e alla somministrazione dei vaccini, risorse che, in un regime di stabilizzazione della spesa sanitaria pubblica e di mancata espansione o contrazione del personale, dovranno essere necessariamente negate ad altre componenti del servizio sanitario nazionale;
l’espansione dell’offerta vaccinale richiede un coinvolgimento ancora maggiore della popolazione suscettibile (maggior numero di richiami, campagne di informazione eccetera), proprio quando si registra un preoccupante calo dell’adesione a vaccinazioni che si ritenevano ormai consolidate e di grande importanza per la salute individuale e collettiva, come quella contro il morbillo, la poliomielite e la meningite,
si chiede di sapere:
per ogni nuovo vaccino proposto nel nuovo piano, quale sia il rapporto fra i costi e i benefici per la salute individuale e collettiva, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, tenuto conto delle evidenze scientifiche provenienti da ricerche indipendenti e con riferimento alle diverse categorie di popolazione target;
quale sia il costo stimato per l’acquisto di ogni nuovo vaccino e quali siano le condizioni negoziate per l’acquisto degli stessi, anche in relazione all’aumento delle quantità da acquistare a carico della finanza pubblica;
quali siano le ragioni per cui si intende seguire, per il nuovo piano vaccinale, un percorso di approvazione distinto da quelli dei nuovi livelli essenziali di assistenza e, in questo caso, come si pensi di integrare questo piano nelle procedure di finanziamento e di valutazione previste per tutti gli altri LEA;
quale sia l’entità delle risorse di personale che dovranno essere dedicate a queste nuove campagne vaccinali, quale sia il rapporto tra costi e opportunità, ossia quanto e come le nuove campagne vaccinali sottrarranno risorse di personale ad altri interventi di salute pubblica, e come, a tale proposito, siano state coinvolte le Regioni per verificare sul piano organizzativo la fattibilità degli interventi;
come si intenda prevenire possibili “crisi di rigetto” da parte della popolazione che sarà chiamata a vaccinarsi, alla luce anche del recente declino della quota di vaccinati contro malattie che ormai si ritenevano quasi debellate.

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