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PostHeaderIcon Protesta al Quirinale. Esposto in istruttoria

                                                                                                                                              Firenze, 29 aprile 2010

 AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ill.mo Consigliere per gli Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali

Piazza del Quirinale      00187   ROMA

 Oggetto:  Appello urgente – Rif.to Sospensiva TAR Lazio nr. 1147-2010 per l’erogazione di 100 milioni di euro  dovuti a 530 danneggiati da vaccinazione.

            Ill.mo Consigliere, scrivo la presente in qualità di Avvocato, nonché di Presidente Nazionale dell’Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati con sede in Firenze.

            Assisto da molti anni (fin dal 1996) decine di cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ai quali ho fatto erogare l’indennizzo previsto dalla Legge 210/92.

            Nell’anno 2005, dopo numerose battaglie parlamentari sostenute dallo stesso Quirinale, è stata approvata la legge 229/2005 che ha disposto un’ importante aumento dell’indennizzo di legge, rimettendo ad una Commissione Paritetica la quantificazione delle somme concretamente spettanti.

            Il Ministero della Salute è intervenuto sulla materia con il DM 6 ottobre 2006 per disciplinare le modalità di erogazione.

            Purtroppo, a causa di pressioni politiche difficilmente comprensibili, il Decreto presentava numerosi profili di illegittimità  che, di fatto escludono dall’indennizzo i danneggiati più gravi ovvero rendono complicato l’iter di erogazione.

            Contro tali profili di illegittimità sono riuscito ad ottenere due pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato (sentenza n. 3084/2009) che  ha annullato le disposizioni illegittime ed imposto al Ministero di  intervenire in via amministrativa per rimediare, per quanto possibile alle ingiustizia ed ai danni provocati a centinaia di cittadini.

            Le illegittimità si sono ripetute e sono attualmente pendenti i procedimenti n. 2195/2010 R.G. innanzi al TAR Lazio e n. 3117/2010 impugnato innanzi al Consiglio di Stato.

            Fatte salve le competenze istituzionali della Magistratura Amministrativa mi vedo costretto a chiedere l’intervento di Codesta Presidenza della Repubblica, quale Organo Politico di garanzia dell’operato del Ministro della Salute e della Avvocatura Generale dello Stato che, asseritamente, ne tutela gli interessi.

            Il sottoscritto aveva adito il Tar Lazio non soltanto per lamentare il mancato pagamento di somme ad essi dovute per lesioni da vaccinazione, esattamente determinate da sentenze definitive che condannavano il Ministro, ma soprattutto per contestare il mancato inserimento nelle graduatorie, delle posizioni di tutti i propri assistiti (cira 70 persone) che avevano ottenuto sentenze favorevoli e passate in giudicato.

L’Avvocatura Generale ha chiesto la revoca della sospensiva nr. 1147/2010 concessa dal Tar Lazio sez. Terza Q, nel ricorso nr. 1414 del 2010, sostenendo che

 

1)      Bene ha fatto il Ministero ad escludere dalle graduatorie tutti i cittadini portatori di sentenze favorevoli, ai quali, a suo dire, non spetta alcun diritto di essere inseriti in graduatoria, (benché il loro diritto sia stato definitivamente accertato dalla magistratura);

2)      I cittadini portatori di sentenze favorevoli si devono accontentare di aver conquistato una asserita posizione di vantaggio morale, ma non devono pretendere di essere pagati dall’Amministrazione, con preferenza rispetto a chi ha presentato domande amministrative dopo di loro, e non è stato costretto ad agire in giudizio dopo anni di inutili attese.

3)      I genitori dei cittadini più gravi degli altri, tanto da essere deceduti, oggi espressamente omessi dal decreto sulle graduatorie, non possono pretendere di vedersi riconosciuta qualsiasi posizione, ma si devono rimettere al buon cuore dell’Amministrazione, se e quando riterrà di doverli pagare.

4)      In ogni caso, l’Avvocato Generale dello Stato ha scritto, e (ribadito tale posizione in udienza al Tar ed al Consiglio di Stato, in presenza dei clienti) , che i miei assistiti dovranno esercitare azioni esecutive e proporre denunce penali contro l’Amministrazione per omissione di atti di Ufficio, ma non possono pretendere di veder soddisfatte dall’Amministrazione, spontaneamente, le proprie legittime aspettative fondate sulle sentenze ottenute.

5)      L’Avvocatura dello Stato ha altresì chiesto l’estromissione dal Giudizio del Ministero dell’Economia asserendo che non ha alcuna competenza per i pagamenti, e negando l’onere che grava sul Ministero dell’Economia, di erogare al Ministero della Salute i fondi necessari per l’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dai provvedimenti giurisdizionali.

6)      L’Avvocatura ha invitato i cittadini ad aggredire i fondi dei Ministeri, incitandoli a provocare danno erariale che avrebbe l’onere di evitare.

7)      Infine l’Avvocatura ha sottolineato che i miei assistiti, ai quali sono morti figli e figlie per vaccinazioni lesive, non hanno provato di aver subito alcun danno immediato e diretto dal decreto illegittimo di cui hanno chiesto ed ottenuto l’inibitoria.

            Ebbene, di fronte a questa posizione espressa e formalizzata per iscritto dall’Avvocatura Generale dello Stato mi sento veramente umiliato come avvocato, (che ha già vinto le cause intraprese) ed irrimediabilmente deluso come cittadino.

            Come può uno Stato, che pretende ed invoca dai politici e dai cittadini il rispetto della Magistratura, sostenere in Giudizio tramite l’Avvocatura, che le sentenze non possono fondare alcuna legittima aspettativa di corretta e conforme osservanza da parte dell’Amministrazione condannata, nei confronti degli stessi cittadini che le hanno ottenute ?

            Vista la posizione assurda sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituite in giudizio in Consiglio di Stato, altre Associazioni di invalidi che sposano la posizione dell’Avvocatura, assolutamente contraria alla Costituzione ed all’obbligo di rispetto delle sentenze, che da essa trae il suo fondamento.

            Concludo questo mio appello confidando in un intervento istituzionale dell’Ill.mo Presidente della Repubblica nei confronti del Ministero della Salute, nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, affinchè il loro operato possa essere riportato sui binari della Costituzione, a prescindere dalle vicende processuali che continueranno a seguire il loro corso innanzi al Consiglio di Stato ed al Tar Lazio.

Faccio presente che in caso di conferma della posizione riottosa dichiarata dal Ministero e dall’Avvocatura Generale nei confronti delle sentenze di condanna dello Stato proporrò ricorso innanzi alla Corte dei Diritti dell’Uomo.

Confidando nell’invocato autorevole Intervento Istituzionale porgo distinti saluti.

                                                                                                               Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTRO DELLA SALUTE accogliendo ricorso a favore dei danneggiati più gravi.

SANITÀ:DANNI VACCINI;TAR ANNULLA PARTE DECRETO PAGAMENTI
(ANSA) – ROMA, 13 LUG 2008 h 13.21- Non e’ conforme alla legge adottare un divisore uguale per tutti, 12,5%, nel risarcire chi ha subito danni irreversibili da vaccino. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo un ricorso di una ragazza danneggiata in maniera irreversibile dalla vaccinazione obbligatoria.

Il TAR dichiarando illegittima la riduzione ministeriale ha concesso alla ragazza un risarcimento anche per i danni esistenziali, pari al 20 percento delle somme pagate in ritardo, o non pagate. Il 23 luglio scorso, i genitori della ragazza si erano rivolti al Tar, con l’avvocato Marcello Stanca, presidente dell’AMEV (Associazione malati emotrasfusi e vaccinati), chiedendo di annullare la parte del decreto che non prevede una priorita’ nei pagamenti, ne’ una diversificazione dell’indennizzo decennale, in relazione alla gravita’ dei danni.

I giudici – si legge nella sentenza – dichiarano che ”non appare conforme alla ratio della legge 229/05 adottare un parametro uguale per tutti, anche se rapportato in percentuale ad indennizzi diversificati”, e hanno sottolineato come la diversa rilevanza e gravita’ dei danni sembra invece ”essere presa in considerazione anche e specificamente” da un ulteriore articolo della legge violata ”in funzione dell’indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione”. ”Si tratta di una sentenza di portata innovativa in quanto lo Stato, e’ stato condannato(caso unico) a pagare una multa del 20% sulle somme pagate in ritardo, o non pagate; e questo vale per almeno 350 di 700 persone cui sono dovuti 200.000 euro di arretrati”, ha detto l’avvocato Stanca da Firenze, preannunciando una richiesta di risarcimento ”al Ministro della Salute in persona, innanzi al Tribunale dei Ministri, per centinaia di soci Amev ingiustamente e colpevolmente pretermessi”.

Il Tar Lazio ha ritenuto ingiusta la riduzione anche perchè i fondi sottratti ai beneficiari non sono stati utilizzati per garantire l’accesso al beneficio a chi è stato escluso dall’indennizzo poichè dichiarato fuori dai termini triennali.

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