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PostHeaderIcon TAR LAZIO – Ordine di PAGAMENTO una tantum decennale (art. 4 L. 229/2005) e rivalutazione ISTAT – per danni da vaccinazioni – Corte Europea Dir. Uomo

Roma, – Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO, TAR del Lazio, con decisione del 20 aprile 2011, pronunciando ordinanza collegiale nella causa collettiva per lesioni da vaccinazione, proposta contro il Ministero della Salute, ha accertato il diritto dei ricorrenti, danneggiati da vaccinazione, ad ottenere il pagamento della rivalutazione ISTAT su ogni mensilità, e sugli arretrati della legge 229/2005, rivalutazione riconosciuta in causa.
Il Tar Lazio ha quindi ordinato sia al Ministero della Salute, sia al Ministero dell’Economia di provvedere, entro 30 giorni, al pagamento, con assegno circolare, delle intere somme dovute ai ricorrenti, per mensilità arretrate ed assegno una tantum, (fino a 500.000 euro pro capite).
I Giudici Amministrativi hanno ritenuto illegittima la richiesta ministeriale di condizionare il pagamento dell’una tantum e del mensile ex L. 229/2005, alla rinuncia degli interessati a pretese risarcitorie o sentenze favorevoli sulla rivalutazione ISTAT del mensile, come sostenuto anche dalle Associazioni intervenute a favore del Ministero.
Il TAR ha accolto la prospettazione dell’AMEV in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva ed obbligo di pagamento di entrambi i Ministeri, (Min Salute e Min. Economia) respingendo l’ipotesi di estraneità al giudizio del Ministero dell’Economia, (sostenuta dal Condav ed altre associazioni opponenti).
La responsabilità solidale dei due Ministeri convenuti, definitivamente declarata dal Tar, renderà possibile li pignoramento dei crediti dei danneggiati anche nei confronti del Ministero dell’Economia, (presso i concessionari provinciali della riscossione tributi), in caso di mancata o ritardata liquidazione dell’una tantum.
Tutti i danneggiati intervenuti al Tar, che hanno ottenuto sentenze favorevoli sulla rivalutazione, potranno pretendere dai Ministeri l’aumento del mensile (maggiorazione di circa 900 euro a vita per le prime 4 categorie) e la moltiplicazione dell’assegno una tantum, con buona pace di chi ha preferito non agire in giudizio o rinunciare alle azioni pendenti, ovvero a sentenze favorevoli, poichè mal consigliati.
(Estratto dell’ordinanza è visionabile collegandosi con questo LINK, al profilo Facebook di Amev Firenze, in bacheca).
Insisteremo pertanto con forza, affinchè i Ministeri (Salute ed Economia) si adeguino ai principi stabiliti da questa importante pronuncia del TAR Lazio che porterà ad un importante aumento dell’indennizzo per tutti coloro che hanno avuto il coraggio di pretenderlo in giudizio, resistendo ad ogni invito a rinunciare a battaglie giudiziarie sacrosante e necessarie.
Il Tar ha riservato alla sentenza del prossimo novembre 2011 la decisione sul risarcimento dei danni esistenziali da ritardo e mancato formazione e rispetto della graduatoria (+20% delle somme dovute).
Speriamo che questa fondamentale pronuncia sia di buon auspicio per le aspettative dei danneggiati da emotrasfusione.
Informo gli interessati che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto contro lo Stato Italiano ed il Ministro della Salute per aver abolito arbitrariamente la Commissione di controllo sui pagamenti e sulle graduatorie (Tremante, Gervasi, Amev) ed è prossima la fissazione di udienza a Strasburgo ove potranno intervenire utti coloro che hanno subito un ingiusto ritardo nella liquidazione.
Desidero personalmente ringraziare tutti coloro che hanno sempre creduto alla tesi ed alle pluriennali battaglie dell’AMEV.

Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon Protesta al Quirinale. Esposto in istruttoria

                                                                                                                                              Firenze, 29 aprile 2010

 AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ill.mo Consigliere per gli Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali

Piazza del Quirinale      00187   ROMA

 Oggetto:  Appello urgente – Rif.to Sospensiva TAR Lazio nr. 1147-2010 per l’erogazione di 100 milioni di euro  dovuti a 530 danneggiati da vaccinazione.

            Ill.mo Consigliere, scrivo la presente in qualità di Avvocato, nonché di Presidente Nazionale dell’Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati con sede in Firenze.

            Assisto da molti anni (fin dal 1996) decine di cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ai quali ho fatto erogare l’indennizzo previsto dalla Legge 210/92.

            Nell’anno 2005, dopo numerose battaglie parlamentari sostenute dallo stesso Quirinale, è stata approvata la legge 229/2005 che ha disposto un’ importante aumento dell’indennizzo di legge, rimettendo ad una Commissione Paritetica la quantificazione delle somme concretamente spettanti.

            Il Ministero della Salute è intervenuto sulla materia con il DM 6 ottobre 2006 per disciplinare le modalità di erogazione.

            Purtroppo, a causa di pressioni politiche difficilmente comprensibili, il Decreto presentava numerosi profili di illegittimità  che, di fatto escludono dall’indennizzo i danneggiati più gravi ovvero rendono complicato l’iter di erogazione.

            Contro tali profili di illegittimità sono riuscito ad ottenere due pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato (sentenza n. 3084/2009) che  ha annullato le disposizioni illegittime ed imposto al Ministero di  intervenire in via amministrativa per rimediare, per quanto possibile alle ingiustizia ed ai danni provocati a centinaia di cittadini.

            Le illegittimità si sono ripetute e sono attualmente pendenti i procedimenti n. 2195/2010 R.G. innanzi al TAR Lazio e n. 3117/2010 impugnato innanzi al Consiglio di Stato.

            Fatte salve le competenze istituzionali della Magistratura Amministrativa mi vedo costretto a chiedere l’intervento di Codesta Presidenza della Repubblica, quale Organo Politico di garanzia dell’operato del Ministro della Salute e della Avvocatura Generale dello Stato che, asseritamente, ne tutela gli interessi.

            Il sottoscritto aveva adito il Tar Lazio non soltanto per lamentare il mancato pagamento di somme ad essi dovute per lesioni da vaccinazione, esattamente determinate da sentenze definitive che condannavano il Ministro, ma soprattutto per contestare il mancato inserimento nelle graduatorie, delle posizioni di tutti i propri assistiti (cira 70 persone) che avevano ottenuto sentenze favorevoli e passate in giudicato.

L’Avvocatura Generale ha chiesto la revoca della sospensiva nr. 1147/2010 concessa dal Tar Lazio sez. Terza Q, nel ricorso nr. 1414 del 2010, sostenendo che

 

1)      Bene ha fatto il Ministero ad escludere dalle graduatorie tutti i cittadini portatori di sentenze favorevoli, ai quali, a suo dire, non spetta alcun diritto di essere inseriti in graduatoria, (benché il loro diritto sia stato definitivamente accertato dalla magistratura);

2)      I cittadini portatori di sentenze favorevoli si devono accontentare di aver conquistato una asserita posizione di vantaggio morale, ma non devono pretendere di essere pagati dall’Amministrazione, con preferenza rispetto a chi ha presentato domande amministrative dopo di loro, e non è stato costretto ad agire in giudizio dopo anni di inutili attese.

3)      I genitori dei cittadini più gravi degli altri, tanto da essere deceduti, oggi espressamente omessi dal decreto sulle graduatorie, non possono pretendere di vedersi riconosciuta qualsiasi posizione, ma si devono rimettere al buon cuore dell’Amministrazione, se e quando riterrà di doverli pagare.

4)      In ogni caso, l’Avvocato Generale dello Stato ha scritto, e (ribadito tale posizione in udienza al Tar ed al Consiglio di Stato, in presenza dei clienti) , che i miei assistiti dovranno esercitare azioni esecutive e proporre denunce penali contro l’Amministrazione per omissione di atti di Ufficio, ma non possono pretendere di veder soddisfatte dall’Amministrazione, spontaneamente, le proprie legittime aspettative fondate sulle sentenze ottenute.

5)      L’Avvocatura dello Stato ha altresì chiesto l’estromissione dal Giudizio del Ministero dell’Economia asserendo che non ha alcuna competenza per i pagamenti, e negando l’onere che grava sul Ministero dell’Economia, di erogare al Ministero della Salute i fondi necessari per l’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dai provvedimenti giurisdizionali.

6)      L’Avvocatura ha invitato i cittadini ad aggredire i fondi dei Ministeri, incitandoli a provocare danno erariale che avrebbe l’onere di evitare.

7)      Infine l’Avvocatura ha sottolineato che i miei assistiti, ai quali sono morti figli e figlie per vaccinazioni lesive, non hanno provato di aver subito alcun danno immediato e diretto dal decreto illegittimo di cui hanno chiesto ed ottenuto l’inibitoria.

            Ebbene, di fronte a questa posizione espressa e formalizzata per iscritto dall’Avvocatura Generale dello Stato mi sento veramente umiliato come avvocato, (che ha già vinto le cause intraprese) ed irrimediabilmente deluso come cittadino.

            Come può uno Stato, che pretende ed invoca dai politici e dai cittadini il rispetto della Magistratura, sostenere in Giudizio tramite l’Avvocatura, che le sentenze non possono fondare alcuna legittima aspettativa di corretta e conforme osservanza da parte dell’Amministrazione condannata, nei confronti degli stessi cittadini che le hanno ottenute ?

            Vista la posizione assurda sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituite in giudizio in Consiglio di Stato, altre Associazioni di invalidi che sposano la posizione dell’Avvocatura, assolutamente contraria alla Costituzione ed all’obbligo di rispetto delle sentenze, che da essa trae il suo fondamento.

            Concludo questo mio appello confidando in un intervento istituzionale dell’Ill.mo Presidente della Repubblica nei confronti del Ministero della Salute, nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, affinchè il loro operato possa essere riportato sui binari della Costituzione, a prescindere dalle vicende processuali che continueranno a seguire il loro corso innanzi al Consiglio di Stato ed al Tar Lazio.

Faccio presente che in caso di conferma della posizione riottosa dichiarata dal Ministero e dall’Avvocatura Generale nei confronti delle sentenze di condanna dello Stato proporrò ricorso innanzi alla Corte dei Diritti dell’Uomo.

Confidando nell’invocato autorevole Intervento Istituzionale porgo distinti saluti.

                                                                                                               Avv. Marcello Stanca

PostHeaderIcon 10/03/2010: TAR Lazio, Revisione graduatoria

Il TAR Lazio ha sospeso l’esecutività di tutti gli articoli del decreto con il quale il Ministero della Salute ha disciplinato le graduatorie. Informiamo gli interessati che il Ministero della Salute, costituitosi innanzi al TAR del Lazio, ha dichiarato non solo che i morti da vaccino sono esclusi dalla graduatoria ma ha pure ammesso di non aver ancora pagato  il mensile a 74 persone che lo aspettavano da 4 anni.
Molti soci AMEV, in condizioni gravissime, non hanno visto adeguare il mensile e gli arretrati con la rivalutazione conquistata con centinaia di sentenze.   Queste persone hanno subito un grave pregiudizio privo di qualsiasi ragionevole giustificazione morale e giuridica.
Non è stata l’AMEV a volere le discriminazioni, anzi, il Ministero si è formalmente rifiutato di far conoscere all’AMEV il contenuto del Decreto, prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ciò ha costretto gli interessati ad intervenire sul decreto con la sospensiva prevista dalla legge.
Il ritardo assurdo e la riduzione arbitraria delle somme dovute (sia mensili che arretrate), contraria alle sentenze ottenute,  avrebbero potuto essere sopportate soltanto se il risparmio fosse stato utilizzato a favore di tutti i danneggiati, finora fuori termine,  esclusi dall’indennizzo, che attendono da una vita l’approvazione delle numerose proposte di legge alle quali il Ministero non ha mai dato il consenso.
Tutte queste persone vivono la disperazione e l’attesa che ognuno dei beneficiari ha provato sulla propria pelle prima di percepire il mensile della legge 229/2005.
Crediamo che anche queste persone meritano rispetto, ed il TAR Lazio è stato daccordo.
Sicuri di aver fornito un utile spunto di riflessione  crediamo che il Ministero della Salute sarà finalmente costretto ad esercitare con maggiore correttezza le Sue funzioni istituzionali evitando, per il futuro, decisioni arbitrarie che hanno causato le censure accolte, per la terza volta, dal TAR Lazio.

PostHeaderIcon IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL TAR LAZIO CONDANNA IL MINISTRO DELLA SALUTE accogliendo ricorso a favore dei danneggiati più gravi.

SANITÀ:DANNI VACCINI;TAR ANNULLA PARTE DECRETO PAGAMENTI
(ANSA) – ROMA, 13 LUG 2008 h 13.21- Non e’ conforme alla legge adottare un divisore uguale per tutti, 12,5%, nel risarcire chi ha subito danni irreversibili da vaccino. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo un ricorso di una ragazza danneggiata in maniera irreversibile dalla vaccinazione obbligatoria.

Il TAR dichiarando illegittima la riduzione ministeriale ha concesso alla ragazza un risarcimento anche per i danni esistenziali, pari al 20 percento delle somme pagate in ritardo, o non pagate. Il 23 luglio scorso, i genitori della ragazza si erano rivolti al Tar, con l’avvocato Marcello Stanca, presidente dell’AMEV (Associazione malati emotrasfusi e vaccinati), chiedendo di annullare la parte del decreto che non prevede una priorita’ nei pagamenti, ne’ una diversificazione dell’indennizzo decennale, in relazione alla gravita’ dei danni.

I giudici – si legge nella sentenza – dichiarano che ”non appare conforme alla ratio della legge 229/05 adottare un parametro uguale per tutti, anche se rapportato in percentuale ad indennizzi diversificati”, e hanno sottolineato come la diversa rilevanza e gravita’ dei danni sembra invece ”essere presa in considerazione anche e specificamente” da un ulteriore articolo della legge violata ”in funzione dell’indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione”. ”Si tratta di una sentenza di portata innovativa in quanto lo Stato, e’ stato condannato(caso unico) a pagare una multa del 20% sulle somme pagate in ritardo, o non pagate; e questo vale per almeno 350 di 700 persone cui sono dovuti 200.000 euro di arretrati”, ha detto l’avvocato Stanca da Firenze, preannunciando una richiesta di risarcimento ”al Ministro della Salute in persona, innanzi al Tribunale dei Ministri, per centinaia di soci Amev ingiustamente e colpevolmente pretermessi”.

Il Tar Lazio ha ritenuto ingiusta la riduzione anche perchè i fondi sottratti ai beneficiari non sono stati utilizzati per garantire l’accesso al beneficio a chi è stato escluso dall’indennizzo poichè dichiarato fuori dai termini triennali.

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