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PostHeaderIcon INTERROGAZIONE in PARLAMENTO proposta da AMEV

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08436

presentata da

FABIO EVANGELISTI
mercoledì 8 settembre 2010, seduta n.366
EVANGELISTI. –
Al Ministro della salute.

– Per sapere – premesso che:

l’articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede «Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilia ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti» uno stanziamento di 150 milioni di euro per l’anno 2007;

l’articolo 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008, autorizzava per le transazioni di cui sopra una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, mentre il successivo comma 362 prevedeva l’adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in cui fossero fissati i criteri in base ai quali definire, nell’ambito di un piano pluriennale, tali transazioni;

in data 28 aprile 2009 è stato emanato dall’allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il decreto ministeriale n. 132, che determinava i criteri per la stipula delle transazioni con soggetti danneggiati che abbiano instaurato, anteriormente al 1o gennaio 2008, azioni di risarcimento danni ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

il Ministero della salute ha altresì disciplinato le modalità di pagamento degli indennizzi decennali dovuti ex legge n. 229 del 2005 ai danneggiati da vaccinazione con decreto ministeriale 21 ottobre 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, escludendo i deceduti dalle graduatorie dei pagamenti. Il Tar del Lazio, su ricorso del presidente dell’associazione AMEV di Firenze, avvocato Marcello Stanca, ha sospeso l’esecutività dello stesso decreto per una serie di gravi irregolarità contenute nel provvedimento inerenti alla formazione della graduatoria, e poiché è stata esautorata arbitrariamente la Commissione che, secondo la legge n. 229 del 2005, articolo 3, avrebbe dovuto determinare i pagamenti;

risulta all’interrogante, ma lo si evince anche dal sito del Ministero della salute, che, a seguito della circolare ministeriale 20 ottobre 2009, n. 28, sono state presentate oltre 7.000 domande di adesione alla procedura transattiva proposta dal Ministero della salute ai cittadini cui sono stati riconosciuti danni da trasfusioni infette o da vaccinazione obbligatoria;

vista la complessità dell’operazione (verifica della correttezza delle informazioni fornite dai legali, nonché della completezza della documentazione allegata) il Ministero ha comunicato che la stipula dei primi atti transattivi si prevede potrà partire dal mese di dicembre 2010;

giungono all’interrogante segnalazioni, da parte dell’AMEV di Firenze, circa la presenza di anomalie riguardanti la gestione dei risarcimenti per le persone decedute a causa di contagio da sangue infetto o vaccinazioni, poiché paradossalmente quelle inserite in graduatoria riescono a ottenere il risarcimento e quelle decedute per la stessa causa, e che avevano adito le vie legali e ottenuto una sentenza favorevole, non risultano nemmeno menzionate, come nel decreto ministeriale citato -:

quali assicurazioni intenda dare per consentire il rispetto della data del prossimo dicembre 2010 per iniziare a stipulare le prime transazioni e in quali tempi verranno conclusi tutti gli accordi e liquidati tutti gli aventi diritto;

per quale ragione l’importo dei risarcimenti per i deceduti da sangue infetto, fissato dal decreto-legge n. 89 del 2003 e dalla recente legge quadro (articolo 33 della legge finanziaria per il 2007), in 619.000 euro, è stato oggi arbitrariamente ridotto a 100.000 euro per ogni deceduto, e per quale ragione l’importo di 450.000 euro originariamente previsto per il contagiato da Hiv e Hcv, tuttora in vita, sia stato ridotto a 26.000 euro pagabili in 15 anni;

come intenda agire nei confronti delle centinaia di cittadini contagiati da Hcv e Hiv, o lesi da vaccino, che nel frattempo sono deceduti senza ottenere alcun risarcimento, neanche per curarsi;

se intenda restituire alla commissione di controllo prevista dalla legge n. 229 del 2005 i poteri di controllo che arbitrariamente le sono stati sottratti, e che hanno provocato l’inibitoria del Tar Lazio n. 1147 del 2010 nel ricorso 1414 del 2010 -:

come mai il Ministero della salute non abbia ritenuto, in luogo dell’attuale centralizzazione della gestione delle domande, di avvalersi delle risorse burocratiche delle regioni alle quali è demandata tutta l’amministrazione delle problematiche in materia di indennizzi da sangue infetto e vaccinazioni ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2000 nel quadro dell’accordo Stato-Regioni;

per quale ragione il Ministero abbia rifiutato di inserire nella graduatoria dei pagamenti, ex decreto ministeriale 21 ottobre 2009, decine di cittadini che hanno ottenuto sentenze favorevoli e definitive ai fini del pagamento dei risarcimenti per lesioni da vaccinazione ex legge n. 229 del 2005;

se non intenda dar corso a una nuova operazione transattiva, assumendo iniziative per il rifinanziamento dell’apposito fondo, per consentire a coloro che sono rimasti esclusi da quella attualmente in itinere di accedervi per porre fine così ad anni di azioni legali, ingenti spese sostenute, e vedere finalmente definiti e attribuiti i risarcimenti a essi spettanti. (4-08436

PostHeaderIcon Protesta al Quirinale. Esposto in istruttoria

                                                                                                                                              Firenze, 29 aprile 2010

 AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ill.mo Consigliere per gli Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali

Piazza del Quirinale      00187   ROMA

 Oggetto:  Appello urgente – Rif.to Sospensiva TAR Lazio nr. 1147-2010 per l’erogazione di 100 milioni di euro  dovuti a 530 danneggiati da vaccinazione.

            Ill.mo Consigliere, scrivo la presente in qualità di Avvocato, nonché di Presidente Nazionale dell’Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati con sede in Firenze.

            Assisto da molti anni (fin dal 1996) decine di cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ai quali ho fatto erogare l’indennizzo previsto dalla Legge 210/92.

            Nell’anno 2005, dopo numerose battaglie parlamentari sostenute dallo stesso Quirinale, è stata approvata la legge 229/2005 che ha disposto un’ importante aumento dell’indennizzo di legge, rimettendo ad una Commissione Paritetica la quantificazione delle somme concretamente spettanti.

            Il Ministero della Salute è intervenuto sulla materia con il DM 6 ottobre 2006 per disciplinare le modalità di erogazione.

            Purtroppo, a causa di pressioni politiche difficilmente comprensibili, il Decreto presentava numerosi profili di illegittimità  che, di fatto escludono dall’indennizzo i danneggiati più gravi ovvero rendono complicato l’iter di erogazione.

            Contro tali profili di illegittimità sono riuscito ad ottenere due pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato (sentenza n. 3084/2009) che  ha annullato le disposizioni illegittime ed imposto al Ministero di  intervenire in via amministrativa per rimediare, per quanto possibile alle ingiustizia ed ai danni provocati a centinaia di cittadini.

            Le illegittimità si sono ripetute e sono attualmente pendenti i procedimenti n. 2195/2010 R.G. innanzi al TAR Lazio e n. 3117/2010 impugnato innanzi al Consiglio di Stato.

            Fatte salve le competenze istituzionali della Magistratura Amministrativa mi vedo costretto a chiedere l’intervento di Codesta Presidenza della Repubblica, quale Organo Politico di garanzia dell’operato del Ministro della Salute e della Avvocatura Generale dello Stato che, asseritamente, ne tutela gli interessi.

            Il sottoscritto aveva adito il Tar Lazio non soltanto per lamentare il mancato pagamento di somme ad essi dovute per lesioni da vaccinazione, esattamente determinate da sentenze definitive che condannavano il Ministro, ma soprattutto per contestare il mancato inserimento nelle graduatorie, delle posizioni di tutti i propri assistiti (cira 70 persone) che avevano ottenuto sentenze favorevoli e passate in giudicato.

L’Avvocatura Generale ha chiesto la revoca della sospensiva nr. 1147/2010 concessa dal Tar Lazio sez. Terza Q, nel ricorso nr. 1414 del 2010, sostenendo che

 

1)      Bene ha fatto il Ministero ad escludere dalle graduatorie tutti i cittadini portatori di sentenze favorevoli, ai quali, a suo dire, non spetta alcun diritto di essere inseriti in graduatoria, (benché il loro diritto sia stato definitivamente accertato dalla magistratura);

2)      I cittadini portatori di sentenze favorevoli si devono accontentare di aver conquistato una asserita posizione di vantaggio morale, ma non devono pretendere di essere pagati dall’Amministrazione, con preferenza rispetto a chi ha presentato domande amministrative dopo di loro, e non è stato costretto ad agire in giudizio dopo anni di inutili attese.

3)      I genitori dei cittadini più gravi degli altri, tanto da essere deceduti, oggi espressamente omessi dal decreto sulle graduatorie, non possono pretendere di vedersi riconosciuta qualsiasi posizione, ma si devono rimettere al buon cuore dell’Amministrazione, se e quando riterrà di doverli pagare.

4)      In ogni caso, l’Avvocato Generale dello Stato ha scritto, e (ribadito tale posizione in udienza al Tar ed al Consiglio di Stato, in presenza dei clienti) , che i miei assistiti dovranno esercitare azioni esecutive e proporre denunce penali contro l’Amministrazione per omissione di atti di Ufficio, ma non possono pretendere di veder soddisfatte dall’Amministrazione, spontaneamente, le proprie legittime aspettative fondate sulle sentenze ottenute.

5)      L’Avvocatura dello Stato ha altresì chiesto l’estromissione dal Giudizio del Ministero dell’Economia asserendo che non ha alcuna competenza per i pagamenti, e negando l’onere che grava sul Ministero dell’Economia, di erogare al Ministero della Salute i fondi necessari per l’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dai provvedimenti giurisdizionali.

6)      L’Avvocatura ha invitato i cittadini ad aggredire i fondi dei Ministeri, incitandoli a provocare danno erariale che avrebbe l’onere di evitare.

7)      Infine l’Avvocatura ha sottolineato che i miei assistiti, ai quali sono morti figli e figlie per vaccinazioni lesive, non hanno provato di aver subito alcun danno immediato e diretto dal decreto illegittimo di cui hanno chiesto ed ottenuto l’inibitoria.

            Ebbene, di fronte a questa posizione espressa e formalizzata per iscritto dall’Avvocatura Generale dello Stato mi sento veramente umiliato come avvocato, (che ha già vinto le cause intraprese) ed irrimediabilmente deluso come cittadino.

            Come può uno Stato, che pretende ed invoca dai politici e dai cittadini il rispetto della Magistratura, sostenere in Giudizio tramite l’Avvocatura, che le sentenze non possono fondare alcuna legittima aspettativa di corretta e conforme osservanza da parte dell’Amministrazione condannata, nei confronti degli stessi cittadini che le hanno ottenute ?

            Vista la posizione assurda sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituite in giudizio in Consiglio di Stato, altre Associazioni di invalidi che sposano la posizione dell’Avvocatura, assolutamente contraria alla Costituzione ed all’obbligo di rispetto delle sentenze, che da essa trae il suo fondamento.

            Concludo questo mio appello confidando in un intervento istituzionale dell’Ill.mo Presidente della Repubblica nei confronti del Ministero della Salute, nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato, affinchè il loro operato possa essere riportato sui binari della Costituzione, a prescindere dalle vicende processuali che continueranno a seguire il loro corso innanzi al Consiglio di Stato ed al Tar Lazio.

Faccio presente che in caso di conferma della posizione riottosa dichiarata dal Ministero e dall’Avvocatura Generale nei confronti delle sentenze di condanna dello Stato proporrò ricorso innanzi alla Corte dei Diritti dell’Uomo.

Confidando nell’invocato autorevole Intervento Istituzionale porgo distinti saluti.

                                                                                                               Avv. Marcello Stanca

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