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CAMERA DEPUTATI EMOTRASFUSI – 1727 Proposta di legge Lorefice per transazioni e risarcimenti
PROPOSTA DI LEGGE nr. 1727
d’iniziativa dei deputati
LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI, GRILLO, MANTERO, BARONI, DI VITA, DALL’OSSO, COMINARDI, RIZZETTO, DAGA, TOFALO, TERZONI, TACCONI, DE LORENZIS, MARZANA, BATTELLI, DI BENEDETTO, CHIMIENTI, RIZZO, CORDA, ARTINI, COLONNESE, CARINELLI, SPESSOTTO, BALDASSARRE, BARBANTI, BUSINAROLO, CANCELLERI, GALLINELLA, MANNINO, TURCO
Disposizioni per la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti
Presentata il 24 ottobre 2013
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Onorevoli Colleghi! La proposta di legge in questione nasce dall’esigenza di far ottenere un risarcimento, quantomeno economico, a tutte quelle persone che intorno agli anni settanta-ottanta in Italia si sono ammalate per aver contratto i virus dell’epatite B, C e dell’HIV a seguito di trasfusioni di sangue o di assunzione di emoderivati (cosiddetti «salvavita») infetti presso le strutture sanitarie pubbliche.
La legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede già la corresponsione da parte dello Stato di un indennizzo a favore di questi soggetti danneggiati irreversibilmente nella loro integrità psico-fisica sulla base anche del presupposto dell’insufficienza dei controlli sanitari nel settore della distribuzione del sangue, di competenza dello Stato. La circostanza che il contagio sia avvenuto a causa di mancati o insufficienti controlli sul sangue e sugli emoderivati utilizzati per uso terapeutico ha consentito ai danneggiati, sulla base della legge, di chiedere in sede civilistica il ristoro dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti. La responsabilità del Ministero della salute nella diffusione di sangue infetto o di emoderivati infetti, del resto, è stata acclarata da plurime sentenze emesse da diversi uffici giudiziari.
A seguito dei numerosi giudizi promossi il Ministero decise di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso emanando numerosi decreti che hanno disciplinato le procedure transattive nei confronti dei soggetti danneggiati che avessero già promosso azione giudiziale.
Da ultimo, il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, attuativo del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 132/2009, ha escluso dalla transazione tutti i soggetti che hanno promosso causa di risarcimento per danni oltre i cinque anni dal riconoscimento del danno biologico o dalla data di presentazione in sede amministrativa dell’istanza di indennizzo, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso di eredi di soggetti deceduti.
Alla luce di quanto esposto è nata la necessità di presentare una proposta di legge che superi i problemi relativi alla prescrizione e all’esclusione dalle trattative di determinati soggetti in ragione dell’anno in cui è stata riconosciuta la patologia o, addirittura, la promozione del giudizio civile quale condicio sine qua non della presentazione dell’istanza di indennizzo straordinario a titolo di risarcimento.
L’obiettivo di questa proposta di legge, indicato nell’articolo 1, è quello di riconoscere a tutti i soggetti contagiati ingiustamente un uguale diritto al risarcimento affinché venga rispettata la dignità della vita.
All’articolo 2 si prevede che il Governo provveda a modificare l’articolo 5 del citato decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012 nella parte in cui stabilisce eccessivi limiti prescrizionali nei confronti dei soggetti danneggiati, prevedendo altresì la possibilità di definizioni transattive con soggetti contagiati in data anteriore al 24 luglio 1978. A tale proposito il Ministro della salute adotta un regolamento che disciplina la verifica da parte delle commissioni mediche ospedaliere della malattia contratta anche precedentemente a quella data. La commissione valuterà le richieste dei soggetti a cui non è stato precedentemente riconosciuto il nesso causale, di quelli il cui danno non è ascrivibile alle categorie previste dalla normativa in materia, di quelli che presentano esplicita richiesta di rivalutazione dello stato di avanzamento della malattia, nonché di quelli che non hanno ancora presentato istanza o che hanno in corso la procedura per il riconoscimento del nesso causale.
All’articolo 3 è prevista la possibilità di definizione transattiva delle controversie relative a danni conseguenti a sangue o emoderivati infetti, per tutti i soggetti danneggiati, o per i loro familiari, anche senza la necessaria preventiva promozione dell’azione giudiziaria.
È inoltre prevista, ai sensi della legge n. 210 del 1992, un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo, così come ribadito anche dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013.
Viene poi disciplinato il procedimento transattivo per i soggetti che hanno già intrapreso azione giudiziale, dando loro la possibilità di ottenere un più veloce soddisfacimento del proprio diritto rinunciando con atto formale alla prosecuzione del giudizio per tutti i soggetti che non hanno ancora il verbale della commissione medica ospedaliera.
All’articolo 4 si prevede che il Ministro della salute istituisca, con proprio decreto, le commissioni regionali, nominate dall’assessore regionale competente per la sanità, che devono valutare lo stato di avanzamento della malattia dei soggetti contagiati nonché il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti.
All’articolo 5 viene indicato quale requisito per accedere alla definizione transattiva il nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.
All’articolo 6 è stata prevista l’erogazione di un assegno una tantum al soggetto danneggiato o agli eredi, in caso di decesso, relativamente al periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo.
L’articolo 7 statuisce il riconoscimento ai soggetti contagiati di un indennizzo consistente in un assegno mensile vitalizio, reversibile agli eredi in caso di morte, se non vengono superati determinati limiti reddituali. È altresì disciplinata l’ipotesi in cui si verifichi il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, prevedendo la possibilità per gli eredi di presentare la richiesta di indennizzo.
All’articolo 8 si prevede la copertura finanziaria della legge con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
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T E S T O
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è favorire la definizione dell’indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, o dai loro familiari, in caso di decesso dei medesimi soggetti.
Art. 2.
(Procedure per la verifica).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, prevedendo:
a) l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 1;
b) l’inserimento, nella lettera c) del comma 1, di disposizioni che facciano salvi eventuali atti interruttivi previsti dalla legislazione vigente in materia;
c) la soppressione, al comma 2, della disposizione che stabilisce l’applicazione dei moduli transattivi solo in caso di eventi trasfusionali non anteriori al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare del Ministero della sanità n. 68 che ha reso obbligatoria la ricerca dell’antigene dell’epatite B nel sangue e negli emoderivati.
2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri della verifica da parte della commissione medica ospedaliera competente della malattia contratta a seguito di trasfusioni di sangue o di emoderivati nelle strutture ospedaliere anche in data anteriore al 24 luglio 1978.
3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui al comma 2 procedono, altresì, alla valutazione dei:
a) soggetti a cui non è stato riconosciuto il nesso causale previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132;
b) soggetti a cui non è stato riconosciuto un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, accertato dalla competente commissione medica ospedaliera di cui all’articolo 193 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal competente ufficio medico legale del Ministero della salute o da una sentenza, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, ovvero dagli organismi competenti in base alla legislazione previgente alle norme citate;
c) soggetti che presentano esplicita richiesta per rivalutare lo stato di avanzamento della malattia sulla base di una nuova certificazione medica;
d) soggetti danneggiati da sangue o da emoderivati infetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato istanza, ovvero che hanno in corso la relativa procedura, presso la commissione medica ospedaliera, per il riconoscimento del nesso causale.
4. I soggetti danneggiati, o loro familiari in caso di decesso, che hanno raggiunto un accordo transattivo hanno diritto a ricevere la somma indicata nella transazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze garantisce l’erogazione delle somme nei termini di cui al presente comma, ai soggetti, o ai loro familiari nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
(Definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti).
1. Alla definizione transattiva delle controversie prevista dalla presente legge sono ammessi tutti i soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, ovvero i loro familiari, indipendentemente dalla promozione o no di azioni giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere.
2. I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni di sangue o che hanno fatto uso di farmaci emoderivati, che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, contenziosi giudiziali nei confronti del Ministero della salute ovvero di aziende sanitarie locali od ospedaliere in qualsiasi stato e grado di giudizio, compresa la fase esecutiva, che intendono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge, possono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è condizione necessaria per ottenere l’erogazione dell’indennizzo entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli atti di rinuncia alla commissione di cui al comma 4.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, i soggetti danneggiati o i loro familiari hanno diritto a un’indennità integrativa speciale consistente nella rivalutazione annuale dell’indennizzo in base alla variazione dell’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
4. Gli atti di rinuncia di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi alla competente commissione regionale di cui all’articolo 4.
Art. 4.
(Commissioni regionali).
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, commissioni regionali, con il compito di valutare il nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti, nonché lo stato di avanzamento della malattia, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso decreto.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, le domande dei soggetti danneggiati devono pervenire al Ministero della salute a partite dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quattro mesi dalla data di presentazione della domanda la procedura di accertamento e di valutazione dello stato di avanzamento della malattia deve essere conclusa.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’assessore regionale competente per la sanità provvede a nominare i membri della commissione regionale, costituita da: tre medici specializzati in materia di malattie contratte a seguito di trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti, due rappresentanti dei comitati e delle associazioni dei soggetti danneggiati e un consulente di parte del soggetto danneggiato con diritto di partecipazione, di voto e con un ruolo consultivo.
4. Gli accertamenti compiuti dalle commissioni regionali sono acquisiti come prova in merito all’esistenza del nesso di causalità di cui al comma 1.
5. La partecipazione all’attività della commissione regionale non dà luogo alla corresponsione di nessun compenso, a esclusione di eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Costituisce requisito per accedere alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge l’esistenza di un nesso di causalità tra la trasfusione di sangue o l’assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati, accertato dalla commissione regionale di cui all’articolo 4.
2. La data di effettuazione della trasfusione di sangue o di assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non sono cause ostative alla definizione transattiva delle controversie di cui alla presente legge.
Art. 6.
(Assegno una tantum).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti è riconosciuto un assegno una tantum di importo non inferiore a 25.000 euro, il cui ammontare è determinato dalla commissione regionale competente di cui all’articolo 4 per il periodo compreso tra il manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’assegno medesimo e sulla base del loro inserimento nelle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L’assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure agli eredi.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono erogati in un’unica soluzione per ogni soggetto danneggiato.
Art. 7.
(Indennizzo straordinario).
1. Ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti, anche in caso di precedente assegnazione del danno a una determinata categoria di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è riconosciuto un indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno da rateizzare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo dell’indennizzo straordinario previsto per i soggetti danneggiati viventi deve essere non inferiore a 250.000 euro e non superiore a 400.000 euro; quello previsto per i familiari dei soggetti deceduti deve essere non inferiore a 400.000 euro e non superiore a 600.000 euro.
3. La commissione di cui all’articolo 4 definisce l’importo relativo all’indennizzo straordinario da erogare ai soggetti di cui al comma 2 nonché ai soggetti di cui al comma 4.
4. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate da trasfusione di sangue o assunzione di emoderivati infetti, la richiesta dell’assegno mensile vitalizio può essere presentata dagli eredi alla commissione regionale competente di cui all’articolo 4.
5. L’indennizzo straordinario, in quanto trattamento assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è da considerare aggiuntivo a quello previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo, a partire dall’anno 2014, di una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevista dall’articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
NEWS Corte di Cassazione – Sezioni Unite
News – marzo 2016
NEWS marzo 2016 La CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite ha stabilito che soltanto il Tribunale Amministrativo, e non il Giudice Ordinario può giudicare il Ministro della Salute in caso di rifiuto ad ammettere a transazione il cittadino danneggiato da sangue infetto o vaccinazioni.
Leggi qui la sentenza aprendo questo link
2 APRILE 2015 – NEWS DAL PARLAMENTO
BUONA PASQUA 2015
Si comunica che la Petizione dei soci AMEV relativa al riconoscimento dell’indennizzo ai familiari per i danni psicologici e morali derivanti da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide è stata assegnata alla XII Commissione Affari Sociali. Il Presidente porge gli auguri di Buona Pasqua a tutti gli associati assicurando il proprio impegno per ogni ulteriore iniziativa diretta al buon esito del percorso legislativo avviato.
13 marzo 2015 CONVEGNO a PRATO
NEWS
13 marzo 2015 h 15-18
L’AMEV parteciperà al
C O N V E G N O a PRATO con i parlamentari promotori della rettifica della legge 210/92 sull’argomento ” danno psicologico ed esistenziale nella sfera familiare provocato da effetti collaterali di trattamenti sanitari (trasfusioni,vaccinazioni, talidomide).
i soci e gli interessati sono invitati a partecipare
LEGGI il programma
8 nov 2012 CAMERA DEPUTATI interpellanza e discussione
Diffondiamo il recente dibattito parlamentare sul RITIRO cautelativo dei VACCINI dal commercio
Clicca su questo link per leggere il resoconto della discussione in assemblea.
6 nov 2012 TAR Lazio – Transazioni
Ricorso al TAR del Lazio contro il decreto delle Transazioni.
In considerazione delle esigenze connesse ala procedura transattiva e delle istanze formulate dai ricorrenti il tribunale amministrativo di Roma ha rinviato la discussione al 27 febbraio 2013.
L’Amev valuterà l’opportunità di intervenire in giudizio, entro gennaio, dopo aver conosciuto l’esito parlamentare della discussione della petizione promessa su questo sito ed annunciata agli atti parlamentari della Camera.
TRANSAZIONI Comunicato ISTRUZIONI
TRANSAZIONI e RISARCIMENTI
per emotrasfusi, vaccinati, talidomidici.
Petizione al Parlamento, aperta a tutti gli interessati e associazioni.
STAMPA MODULO da inviare con fax o raccomandata allegando copia del documento di identità.
Gentili Associati,
Dopo ben 5 anni di attesa il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto che disciplina l’ammissione dei danneggiati da emotrasfusioni e vaccinazioni al risarcimento dei danni con transazione delle cause pendenti.
È importante prendere coscienza della circostanza che gli autori di questo provvedimento, tanto atteso, non sono politici espressi dal voto popolare, ma bensì tecnici (senza “cuore politico”) nominati dal Capo dello Stato in sostituzione di esponenti dei Partiti che, per cinque anni, non sono stati capaci di dare alcuna risposta concreta alle aspettative dei danneggiati, molti dei quali moribondi.
L’AMEV ritiene che il Decreto redatto dal Ministro Tecnico è servito soltanto a garantire il pareggio dei bilanci del Dicastero senza tenere in alcuna considerazione le giuste aspettative di sollievo dalla sofferenza dei cittadini contagiati e dei loro eredi.
L’attuale momento di crisi economica non può giustificare il ritardo e l’inerzia riservati dallo Stato a questo problema di dimensioni nazionali anche in un periodo (4 anni) in cui la crisi non si era ancora manifestata.
È vero invece che le istituzioni ministeriali hanno risposto alle domande di speranza con una strategia della disperazione e dello sfinimento.
Nessuno dei danneggiati ha dimenticato la risposta ad interrogazione parlamentare resa il 06.10.2010 con la quale il Ministro della Salute in persona dichiarava in diretta televisiva che nessuna domanda dei danneggiati era stata respinta per ragioni di prescrizione, rassicurando (?????) così migliaia di cittadini in attesa.
Confortate da quella promessa, le associazioni hanno accettato l’inerzia con un’attesa carica di speranza, confidando in un provvedimento che avrebbe garantito il recupero dei prescritti al risarcimento, nonostante fossero trascorsi molti anni dal riconoscimento del contagio o dalla domanda proposta ai sensi della L. 210/1992.
Invece non è stato così!
Purtroppo i Tecnici nominati dal beneamato Capo dello Stato (al quale era ben nota la problematica), quasi in ottemperanza ad un ordine di esecuzione, hanno decapitato le aspettative ed i diritti dei danneggiati, i quali sono stati beffati due volte, prima dalla lunga e vana attesa, e dopo dalla insensibilità della risposta resa da pseudo-politici che nessuno ha scelto e che torneranno a casa tra pochi mesi.
Entrando nel particolare meccanismo della beffa, vogliamo ricordare come i Ministeri della Salute e dell’Economia, nel 2009, non hanno posto alcun veto economico all’erogazione di un dignitoso indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni e da talidomide, indennizzo sensibilmente superiore al risarcimento oggi proposto per gli emotrasfusi, senza eccepire alcuna prescrizione e senza pretendere la prova della colpa medica. Nessuno di questi indennizzi è stato condizionato alla pendenza di un precedente Giudizio notificato prima del 2008.
Invece, la beffa morale e politica, grazie al neonato Decreto, si trasforma anche in beffa economica poiché consente all’Avvocatura dello Stato di chiedere al Giudice la condanna dei danneggiati al pagamento delle spese legali relative alle cause che lo stesso Ministero li ha costretti ad esercitare.
I Tecnici ci dovrebbero spiegare il motivo di questa ritorsione a sorpresa nei confronti dei cittadini già duramente provati dalla malattia che quotidianamente provano, sulla loro pelle, che la malattia regalata dallo Stato non si è prescritta per nulla mentre, secondo qualcuno, si è prescritto il loro diritto alla speranza.
L’AMEV ritiene che quanto accaduto sia immorale ed inaccettabile oltre che fortemente contrario ai principi costituzionali di parità di trattamento a parità di danno e vuole proporre in questa sede uno strumento di protesta popolare nei confronti delle persone, moralmente incompetenti, che si sono dedicate con cura a salvare il bilancio dello Stato a spese dei più disgraziati, immolandoli come pecore sacrificali alla divinità dell’equilibrio finanziario dello Stato.
Non sarà e non deve essere il sangue (infetto) dei contagiati a risollevare le sorti dell’Euro e delle Casse pubbliche, purtroppo saccheggiate da chi le doveva proteggere!
Alla luce di queste considerazioni l’Amev ritiene che ciascuno degli interessati debba opporsi con tutte le sue forze all’applicazione di un “ordine di esecuzione” scritto e firmato da uno Stato patrigno che ha pure tentato di addolcire la cicuta con una limitata apertura al risarcimento nei confronti di una piccola minoranza di danneggiati che percepiranno interamente le somme promesse nel 2007 sebbene in 15 anni di rate.
Per questo riteniamo che il Decreto debba essere applicato soltanto a chi ne faccia espressa richiesta, accettando quanto ritiene conveniente, senza compromettere le aspettative di chi pretende la parità di trattamento.
I Parlamentari che intendono essere rieletti possono arginare i gravi ed ingiusti effetti del Decreto esercitando il loro potere di controllo nei confronti del Ministero della Salute per tutelare le posizioni dei contagiati, destinate alla esclusione dalla transazione, ovvero destinati a ricevere proposte di elemosina da parte dell’Amministrazione.
È quindi urgente e di fondamentale importanza che i danneggiati ai quali potrebbe essere eccepita la prescrizione, ovvero ai quali verranno proposte cifre irragionevoli, si rivolgano formalmente e
per iscritto al Ministero della Salute nonché alla Conferenza dei Capigruppo della Camera dei Deputati, diffidando l’Amministrazione dal comunicargli provvedimenti di rigetto o proposte indecenti, fondati sul “Decreto truffa”.
Proponiamo quindi l’invio della seguente missiva, da spedire con Raccomandata A.R. (trasmettendone copia all’AMEV).
Firenze, 31 ottobre 2012 Il Presidente AMEV
Avv. Marcello Stanca
Al Ministero della Salute
Via G. Ribotta n. 5
00144 – Roma Eur
Allla
Camera dei Deputati
Ill.mo Presidente
Piazza del Parlamento
00186 – Roma
Oggetto: Petizione ex art 50 Cost. – Regolamentazione per l’ammissione a transazione dei cittadini danneggiati da trasfusioni, vaccinazioni e talidomide.
Istanza
Premesso che:
il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 4 maggio 2012 (in G.U. 13.07.2012 n. 162) per la “Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell’art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28.04.2009 n. 132”,
il sottoscritto cittadino italiano, _______________________ (nome e cognome), nato il ___________________ a _________________________, Codice Fiscale: _______________________________________________________, è
diretto danneggiato da ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oppure
erede/legale rappresentante di _____________________________________, danneggiato da __________________________________________________________________, elettivamente domiciliato presso l’AMEV di Firenze, con sede in Firenze, via Puccinotti n. 61,
avendo presentato/non avendo presentato domanda di ammissione alla transazione e pur godendo del riconoscimento del nesso causale tra emotrasfusione e patologia stabilito dalla competente CMO,
FORMULA ISTANZA
– Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia avviare un sindacato ispettivo nei confronti del Ministero della Salute
a) per conoscere il numero e la tipologia delle posizioni finora istruite dall’Amministrazione sulle domande di ammissione a transazione;
b) per conoscere il numero e la tipologia delle posizioni ammesse ed escluse dalla proposta di modulo transattivo;
– Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute per impedire che siano comunicati agli interessati provvedimenti di esclusione dalla transazione che non siano ratificati da una decisione di una Commissione paritetica integrata da rappresentanti dall’AMEV o da altra associazione di danneggiati.
– Affinchè la Conferenza dei Capigruppo voglia intervenire presso il Ministero della Salute per impedire che l’Avvocatura dello Stato possa richiedere la condanna dei danneggiati al pagamento delle spese legali nei confronti del Ministero convenuto nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da trasfusione, vaccinazione e talidomide.
Luogo, Data e Firma: ___________________________________
Maggio 2012 Epatite C – Arezzo – nuova condanna
Il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire con 700.000 euro un cittadino contagiato in Ospedale da Epatite C, che attendeva da anni la proposta di transazione.
Leggete l’articolo del giornale aprendo questo link.
NEWS NEWS 18 febbraio 2012 TRANSAZIONI TAR LAZIO
Il Tar lazio ha emesso sentenza con la quale ordina al Ministero della Salute di pubblicare il regolamento attuativo e formulare le proposte transattive entro 90 novanta giorni da oggi, dirette ai cittadini che hanno formulato proposta di transazione !
Confidiamo che il Ministero, finora sordo, per 4 lunghi anni, a tutte le interrogazioni parlamentari ed alle proteste delle Associazioni, voglia rispettare almeno questa importante sentenza, senza ulteriori scuse e rinvii silenziosi.
L’Amev ringrazia gli avvocati che si sono prodigati innanzi al Tar e comunica che provvederà a richiamare l’attenzione dei funzionari del dicastero al rispetto della legalità, nell’interesse dei soci danneggiati.
2 febb 2012 RIVALUTAZIONE ISTAT LEGGE 21O
Urgente Si comunica agli interessati che di norma l’Aministrazione è tenuta ad eseguire le sentenze della Corte Costituzionale dopo 120 giorni dalla pronuncia.
Il Ministero della Salute dovrà regolamentare la questione della rivalutazione con un provvedimento relativo alle questioni pendenti.
Si consiglia ai beneficiari della legge 210, che non lo avessero fatto, di attivarsi in sede amministrativa e/o giudiziaria per richiedere la rivalutazione ISTAT, prima dei 120 giorni indicati, (entro il 9 marzo 2012) al fine di rientrare nel novero delle richieste già pendenti, e poter godere degli effetti favorevoli del prossimo provvedimento amministrativo.
L’AMEV è a disposizione per consigliare o rappresentare tutti gli interessati.
NEWS 2 febbraio 2012
TRANSAZIONI x risarcimenti
Si comunica che in data odierna, a Roma, si terrà un incontro tra il Ministro della Salute ed alcune Associazioni di danneggiati.
Non essendo pervenuta una comunicazione formale con invito ufficiale l’Amev ritiene che questo incontro si esaurirà in un dialogo conoscitivo al quale è superfluo partecipare.
L’AMEV ha comunque comunicato al Ministro la propria disponibilità ad intervenire soltanto in futuri incontri destinati a formalizzare proposte tecniche di soluzione transattiva, economicamente definite.
Attendiamo quindi una convocazione formale con intenti chiari e risolutivi, che siano preventivamente concordati con le Associazioni.
Buon NATALE
l’AMEV Firenze porge gli auguri di Buon Natale a tutti gli associati e vi attende nel 2011 per comunicarvi importanti novità .
Vi Regaliamo questo piccolo VIDEO Musicale per interpretare ed esprimere l’affetto di tutte le mamme ed i papà dell’Amev verso i propri figli.
Settembre 2011 Risarcimenti e Transazioni – Il MINISTRO risponde sui ritardi
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
(Chiarimenti in ordine al ritardo nell’approvazione del provvedimento recante indennizzi a favore di coloro che hanno contratto malattie a causa di una trasfusione di sangue – n. 3-01803)
PRESIDENTE. L’onorevole Palagiano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01803, concernente chiarimenti in ordine al ritardo nell’approvazione del provvedimento recante indennizzi a favore di coloro che hanno contratto malattie a causa di una trasfusione di sangue (vedi l’allegato A – Interrogazioni a risposta immediata).
ANTONIO PALAGIANO. Signor Presidente, signor Ministro, siamo ancora in Aula a parlare degli emodanneggiati, cioè di quei cittadini che hanno contratto malattie molto gravi come l’Aids o l’epatite C in seguito a una trasfusione di sangue infetto, a un vaccino obbligatorio contaminato o alla somministrazione di un emoderivato.
Si tratta di un errore di Stato e lo Stato ha il dovere di risarcire questi cittadini.
Ricordo soltanto che si tratta di 2605 vittime, cioè di cittadini che sono morti per fare una vaccinazione di Stato. Lo Stato ha il dovere di intervenire.
Il nodo da sciogliere è quello di risarcire altri settemila cittadini malati.
Lei sa bene che il provvedimento era pronto il 5 maggio scorso in Consiglio dei Ministri e adesso è stato fatto slittare a data da destinarsi.
Con questa interrogazione l’Italia dei Valori chiede al Ministro della salute quali siano le misure che il Governo adotterà per questi cittadini e quando si sbloccherà la situazione degli indennizzi.
PRESIDENTE. Il Ministro della salute, Ferruccio Fazio, ha facoltà di rispondere.
FERRUCCIO FAZIO, Ministro della salute. Signor Presidente, onorevole Palagiano, il Ministero della salute ha seguito con attenzione e convincimento questa tematica e, infatti, ha predisposto lo schema del provvedimento d’urgenza finalizzato proprio ad attribuire un indennizzo straordinario rateizzato ai soggetti che avevano presentato istanza entro il 19 gennaio 2010.
Questo schema è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri, come ha accennato l’onorevole Palagiano, il 5 maggio 2011 e il Consiglio ha ritenuto di rinviare la decisione definitiva a seguito di un approfondimento di aspetti tecnici.
Questi aspetti tecnici si riferiscono non tanto al contenuto in sé del provvedimento, ma alla valutazione di impatto più complessivo, cioè alla possibilità che ulteriori soggetti, non inclusi nella platea oggetto del provvedimento stesso, richiedano l’erogazione dell’indennizzo straordinario in questione, invocando criteri di analogia ed equità, innescando quindi un processo di tipo emulativo con possibili e rilevanti conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato.
Tuttavia, poiché sulla sostanza il Governo è deciso in questa direzione, un altro motivo per così dire tecnico di rinvio del decreto è stata l’ipotesi di inserire il provvedimento nella manovra, ipotesi che successivamente non ha trovato realizzazione. Poiché gli ultimi Consigli dei Ministri sono stati sostanzialmente dedicati alla manovra stessa, il decreto in questione verrà calendarizzato in una delle prossime riunioni.
PRESIDENTE. L’onorevole Palagiano ha facoltà di replicare.
ANTONIO PALAGIANO. Signor Presidente, Ministro, non ho parole. Lei ha parlato di approfondimento di aspetti tecnici. Il quesito che le ho posto riguardava proprio i tecnicismi per cui il Governo blocca questi fondi e lei mi risponde che state ancora approfondendo questi aspetti tecnici, perché potrebbero esserci altre persone.
Avete fatto un censimento e il Governo ha censito 7365 persone: cominciate a risarcire queste, perché ciò vuol dire che avete a cuore la salute degli emodanneggiati.
Credo che il vostro disinteresse sia stato già tracciato dalle azioni del Governo, perché lei sa bene che l’articolo 11 della manovra finanziaria del 2010 ha decurtato proprio gli interessi dell’assegno quindicennale che era previsto per gli emodanneggiati. Quindi, lei non mi ha risposto, signor Ministro.
Credo che uno Stato che si rispetti, nel momento in cui obbliga un cittadino a fare una vaccinazione o mette in commercio sostanze contaminate, l’albumina, il sangue, debba risarcire chi, avendo bisogno di una trasfusione di sangue per un incidente o perché talassemico, contragga un’infezione assumendo un prodotto che voi avete liberalizzato.
È finito il tempo in cui lo Stato continua ad accanirsi sulle fasce più deboli. Credo che un compito della sanità, il compito che lei signor Ministro ha, sia quello di occuparsi delle persone più fragili e più deboli, delle persone che adesso hanno bisogno di aiuto, perché devono sostenersi, devono curarsi adeguatamente, far fronte agli impegni delle famiglie e uscire da quel ghetto in cui sono state purtroppo cacciate dopo aver contratto una malattia grave come l’AIDS. Credo che questo sia un dovere.
Signor Ministro, non dico che lei abbia la colpa di ciò che è accaduto, ma lei ha il dovere di intervenire e di fare qualcosa per queste persone che sono state colpite così ingiustamente.
Quindi, le chiedo davvero di mettersi la mano sulla coscienza e di spingere affinché non solo non ci siano ipotesi future, ma effettivamente si riesca a trovare i fondi per risarcire immediatamente queste persone, che giustamente rivendicano il loro diritto.
20 luglio 2011 — RITARDI nel pagamento delle MENSILITA’ dovute per danni da vaccinazioni L. 229/05
Il Ministero dell’Economia risponde all’AMEV e spiega con questa NOTA Ufficiale, il ritardo nella liquidazione verificatosi da marzo 2011 ad oggi per numerose posizioni di vaccinati. Tutti i soci AMEV hanno diritto ad un risarcimento per questo disservizio e possono richiederlo con modulo tramite la segreteria.
4 agosto 2011 – Da Giorgio TREMANTE – Diffondiamo la notizia di un importante e definitivo riconoscimento pubblico del caso storico più eclatante e combattuto di tragedia familare per lesioni da vaccinazione.
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Carissimi, vi informo che il giorno 4 agosto 2011 alle ore 10
quì a Verona (zona Porto S. Pancrazio)
si terrà una cerimonia ufficiale per l’intitolazione di un’area verde ai
Fratelli Tremante, con la seguente denominazione:
“AI FRATELLI MARCO E
ANDREA TREMANTE
DECEDUTI IN SEGUITO
A VACCINAZIONE OBBLIGATORIA”.
Vi prego gentilmente di voler passare parola, in modo tale che se qualcuno volesse presenziare alla cerimonia lo possa fare. Spero vivamente nella vostra presenza per un avvenimento così importante e, fino ad ora, unico al mondo.
Un abbraccio
Giorgio e Alberto TREMANTE – Verona


